10.2005.71
truffa consumata e mancata, vie di fatto con spray al pepe
16 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.71
Data decisione, Autorità:
16.02.2006, PRPEN
Titolo:
truffa consumata e mancata, vie di fatto con spray al pepe
TRUFFA
VIE DI FATTO
art. 126 CPS
art. 146 cf. 1 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
3. CIVI 1
patr. da: PR
1
Incarto
n.
10.2005.71
DA
4230/2004
Bellinzona
16
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1,
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di 1. truffa consumata e mancata,
per avere, a __________, a __________
ed in altre località, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé e ad
altri un indebito profitto, ingannato, con astuzia, CIVI 1 inducendola a
compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio; in specie, per avere,
sottoscritto, in data __________, con CIVI 1 un contratto di abbonamento al
servizio delle telecomunicazioni telechiosco 156, sapendo (o dovendo comunque
presumere dalle circostanze) che il traffico telefonico sulla linea telechiosco
a lei intestata sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando
schede SIM rubate e/o ottenute fraudolentemente), al fine di incassare
indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sul
collegamento n. __________ un importo complessivo di Frs. 67'227,90, di
cui Frs. 39'904,20 incassati sul conto corrente bancario n. __________ a lei
intestato presso __________, destinando detto importo a scopi privati;
fatti avvenuti a __________, a __________ ed in
altre località, nel periodo __________;
reato previsto dall’art. 146 cifra 1 CP, in
relazione con l'art. 22 CP;
Fatti
2. vie
di fatto,
per avere commesso vie di fatto
nei confronti del minorenne LESA 1, spruzzandogli in viso uno spray al pepe,
provocandogli un'irritazione chimica dell'occhio sinistro;
fatti avvenuti a __________, il __________;
reato previsto dall’art. 126 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre
2004 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 , dell'importo di fr. 39'904.20, a titolo di risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 febbraio 2005;
preso atto che con lettera 13 febbraio 2006
l’accusata ha ritirato l’opposizione limitatamente ai punti 1 e 3;
osservato che con scritto 14 febbraio 2006 il
Procuratore pubblico non si è opposto a un eventuale rinvio al competente foro
civile delle pretese di corrispondente natura, ritenuto che la Corte delle
assise correzionali di Lugano nel procedimento contro i due coimputati
conclusosi dopo l’emanazione del decreto di accusa in esame ha rinviato dette
pretese al foro civile;
indetto il dibattimento 16 febbraio 2006,
al quale sono presenti il difensore e il patrocinatore di parte civile,
l'accusata regolarmente citata a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2005, non è
comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando
la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
viene data la parola al patrocinatore di parte
civile, il quale conferma la pretesa di fr. 39'904.20;
viene data la parola al difensore, il quale
chiede il rinvio delle pretese della parte civile al foro civile;
visti gli art. 41 e segg. CO; 265 e
segg., 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 39'904.20;
2.
Sugli oneri di questo giudizio.
rinvia la parte civile CIVI 1 al
competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
dà atto che i dispositivi per i
quali è stata ritirata l’opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU
1:
1.
Alla pena di 3 (tre)
mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
…
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
sono definitivi e il
periodo di prova di cui al punto 1 decorre dall’intimazione del decreto di
accusa avvenuta il 13 dicembre 2004.”
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
prescinde dal prelevare oneri per
l’odierno giudizio.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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