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Decisione

10.2005.71

truffa consumata e mancata, vie di fatto con spray al pepe

16 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. vie

di fatto,

per avere commesso vie di fatto

nei confronti del minorenne LESA 1, spruzzandogli in viso uno spray al pepe,

provocandogli un'irritazione chimica dell'occhio sinistro;

fatti avvenuti a __________, il __________;

reato previsto dall’art. 126 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre

2004 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 , dell'importo di fr. 39'904.20, a titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 16 febbraio 2005;

preso atto che con lettera 13 febbraio 2006

l’accusata ha ritirato l’opposizione limitatamente ai punti 1 e 3;

osservato che con scritto 14 febbraio 2006 il

Procuratore pubblico non si è opposto a un eventuale rinvio al competente foro

civile delle pretese di corrispondente natura, ritenuto che la Corte delle

assise correzionali di Lugano nel procedimento contro i due coimputati

conclusosi dopo l’emanazione del decreto di accusa in esame ha rinviato dette

pretese al foro civile;

indetto il dibattimento 16 febbraio 2006,

al quale sono presenti il difensore e il patrocinatore di parte civile,

l'accusata regolarmente citata a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2005, non è

comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando

la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

viene data la parola al patrocinatore di parte

civile, il quale conferma la pretesa di fr. 39'904.20;

viene data la parola al difensore, il quale

chiede il rinvio delle pretese della parte civile al foro civile;

visti gli art. 41 e segg. CO; 265 e

segg., 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 39'904.20;

2.

Sugli oneri di questo giudizio.

rinvia la parte civile CIVI 1 al

competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.

dà atto che i dispositivi per i

quali è stata ritirata l’opposizione, ossia:

“la condanna di ACCU

1:

1.

Alla pena di 3 (tre)

mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

sono definitivi e il

periodo di prova di cui al punto 1 decorre dall’intimazione del decreto di

accusa avvenuta il 13 dicembre 2004.”

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

prescinde dal prelevare oneri per

l’odierno giudizio.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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