10.2005.72
appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di società anonima
8 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.72
Data decisione, Autorità:
08.04.2005, PRPEN
Titolo:
appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di società anonima
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 270 LT
Incarto
n.
10.2005.72/ANC
DA
330/2005
Bellinzona,
8
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con
Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte;
per
avere, a partire dal mese di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di
amministratrice unica della società __________ SA e quindi di datrice di lavoro
tenuta a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un
terzo la ritenuta d’imposta relativa al I., II. e IV. trimestre 2003 per un
importo complessivo sottratto di CHF 2'245.10;
fatti avvenuti a partire dal mese di gennaio
Fatti
2004 a __________;
reato previsto dall' art. 270 LTributaria;
perseguita con decreto d’accusa no. DA
330/2005 di data 31.01.2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 4 (quattro) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile CIVI 1, Bellinzona,
dell'importo di fr. 2'245.10, a titolo di risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle
spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14/15 febbraio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 8 aprile 2005
alle ore 14.00, al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore, avv. __________,
Locarno, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 ha comunicato il 23/24 marzo
2005.
di rinunciare ad intervenire al processo (art. 274 cpv. 2 CPP); dal canto
suo, la parte civile non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusata e data
lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti
l’incarto DA 330/2005, compreso l’estratto di odierna data __________, Lugano,
e l’incarto fiscale n. 8367 della __________ SA, __________, relativo agli anni
1997-2002 (oltre a multe, atti costitutivi, stime e riparti, verifiche);
proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
acquisite definitivamente agli atti e
assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n.
10.2005
;
sentito il difensore, il quale evidenzia
la situazione particolare in cui vive la signora ACCU 1. Alla base vi è il
rapporto col marito che detiene un potere assoluto. La moglie non è mai
riuscita a ritagliarsi degli spazi propri, questo vale anche nella gestione
della __________ SA. Si chiede di abbandonare la decisione condannatoria o,
comunque, di sostituire la pena della detenzione con una multa.
Sentita l'accusata per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); la quale dichiara di essere
consapevole delle sue manchevolezze. Il suo comportamento é stato determinato
dalla personalità del marito che non le permette assolutamente di venire a
conoscenza della situazione patrimoniale della società, in particolare dei
rapporti di dare ed avere con gli enti pubblici. Sottolinea di avere sempre
avuto fiducia in suo marito e di essere stata in completa buona fede.
Purtroppo, dinnanzi alla realtà ha dovuto aprire gli occhi. Conferma la sua
ferma intenzione di dare le dimissioni dalla società per evitare ulteriori
disagi.
Posti a giudizio, col consenso del
difensore dell’accusata, i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autrice colpevole di:
appropriazione
indebita d'imposta alla fonte, reato previsto dall’art. 270 LT,
per
avere, a partire dal mese di gennaio 2004, a __________, nella sua qualità di
amministratrice unica della società __________ SA e quindi di datrice di lavoro
tenuta a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un
terzo la ritenuta d’imposta relativa al I., II. e IV. trimestre 2003 per un
importo complessivo sottratto di CHF 2'245.10;
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito di cui al punto 1, quale pena gli deve essere
comminata?
3.
In caso di
condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale
10.2005
;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
ritenuto che, in
merito alle pretese di parte civile, la __________ SA ha effettuato il
pagamento delle imposte scoperte come risulta dalla ricevuta di pagamento
allegata all’opposizione formulata dall’accusata in data 14/15 febbraio 2005,
ragion per cui la questione è da ritenere superata, in quanto il debito è stato
estinto;
visti gli artt.
270.
LT, 1 e segg., 18, 36, 41 e 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai
quesiti posti n. 1 e n. 3;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole
di
appropriazione
indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT
per i fatti
compiuti a __________ a partire dal mese di gennaio 2004 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa no. DA 330/2005 del 31.01.2005;
e condanna ACCU 1 amministratrice
unica __________ SA;
1.
Alla multa
di fr. 600.- (seicento).
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450, in cui sono
inclusi fr. 150.- per spese del Ministero Pubblico.
Non ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale.
Assegna alla
condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
Le parti sono state
avvertire del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 600.00 multa
fr. 300.00 tassa di
giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1'050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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