10.2005.74
persona ubriaca si presenta in polizia per denunciare di aver subtio un incidente della circolazione e viene accusato di circolazione in stato di ebrietà; in dubio pro reo
7 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.74
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, PRPEN
Titolo:
persona ubriaca si presenta in polizia per denunciare di aver subtio un incidente della circolazione e viene accusato di circolazione in stato di ebrietà; in dubio pro reo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.74
DA
406/2005
Bellinzona
7
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l’autovettura
VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min.
1.29 - max 1.65 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002
per analogo reato (alcolemia: 1.55 grammi per mille);
fatti avvenuti a Chiasso il 6 dicembre 2004;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 vLCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 406/2005
Fatti
di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di 1'200.--
(milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone
Ticino il 4 novembre 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS,
rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2005 dal
difensore;
indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al
quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito in virtù del principio in dubio pro reo,
ossia poiché non c’è alcuna prova che abbia guidato sotto l’influsso
dell’alcool. Nessuno degli agenti di polizia lo ha infatti visto al volante del
proprio veicolo. Inoltre le dichiarazioni del teste della difesa sono
inequivocabili. In via subordinata, egli chiede di non revocare la sospensione
della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 406/2005 del 7
febbraio 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa
della libertà e, se sì a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 e, se sì, a quali condizioni?
6.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 CPS; 91 cpv. 1
vLCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in virtù del
principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
circolazione in stato di
ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Ufficio del Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 testi
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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