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Decisione

10.2005.74

persona ubriaca si presenta in polizia per denunciare di aver subtio un incidente della circolazione e viene accusato di circolazione in stato di ebrietà; in dubio pro reo

7 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di 1'200.--

(milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone

Ticino il 4 novembre 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS,

rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2005 dal

difensore;

indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al

quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito in virtù del principio in dubio pro reo,

ossia poiché non c’è alcuna prova che abbia guidato sotto l’influsso

dell’alcool. Nessuno degli agenti di polizia lo ha infatti visto al volante del

proprio veicolo. Inoltre le dichiarazioni del teste della difesa sono

inequivocabili. In via subordinata, egli chiede di non revocare la sospensione

della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di circolazione in stato di ebrietà per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 406/2005 del 7

febbraio 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L’imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa

della libertà e, se sì a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

del Cantone Ticino il 4 novembre 2002 e, se sì, a quali condizioni?

6.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 CPS; 91 cpv. 1

vLCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in virtù del

principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

circolazione in stato di

ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 406/2005 del 7 febbraio 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Ufficio del Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 testi

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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