10.2005.76
zia che non porta i nipoti in affidamento agli incontri stabiliti dalla CTR per l'esercizio del diritto di visita della madre
10 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.76
Data decisione, Autorità:
10.05.2005, PRPEN
Titolo:
zia che non porta i nipoti in affidamento agli incontri stabiliti dalla CTR per l'esercizio del diritto di visita della madre
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2005.76
DA
320/2005
Bellinzona
10
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere, a Lugano, nel
periodo (dal) 20 ottobre 2004 al 10 novembre 2004, intenzionalmente omesso di
ottemperare alla decisione di data 6 ottobre 2004 della Commissione tutoria
regionale __________, intimatale con la comminatoria di cui all’art. 292 CPS,
mediante la quale le veniva ordinato di dar seguito alla decisione di data 21
giugno 2004 di accompagnare ogni due settimane presso la __________ i nipoti
affinché la madre potesse esercitare il suo diritto di visita;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292
CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 320/2005
Fatti
di data 27 gennaio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 febbraio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 10 maggio 2005,
al quale ha partecipato l’imputata, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da l'accusata, la quale chiede il
proscioglimento per non aver commesso il fatto: lei era infatti intenzionata ad
accompagnare i bambini, ma questi soffrono per gli incontri e vi si oppongono.
Inoltre sia lei che i bambini erano ammalati nelle date previste per gli
incontri;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 320/2005 del 27
gennaio 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
disobbedienza a decisioni
dell'autorità, art. 292 CPS,
per i fatti compiuti a Lugano
in data 10 novembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
DA 320/2005 del 27 gennaio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 50.--
(cinquanta);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
, (per conoscenza).
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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