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Decisione

10.2005.76

zia che non porta i nipoti in affidamento agli incontri stabiliti dalla CTR per l'esercizio del diritto di visita della madre

10 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 27 gennaio 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 febbraio 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 10 maggio 2005,

al quale ha partecipato l’imputata, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da l'accusata, la quale chiede il

proscioglimento per non aver commesso il fatto: lei era infatti intenzionata ad

accompagnare i bambini, ma questi soffrono per gli incontri e vi si oppongono.

Inoltre sia lei che i bambini erano ammalati nelle date previste per gli

incontri;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 320/2005 del 27

gennaio 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 292 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

disobbedienza a decisioni

dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti compiuti a Lugano

in data 10 novembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

DA 320/2005 del 27 gennaio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 50.--

(cinquanta);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

, (per conoscenza).

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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