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Decisione

10.2005.77

persona ubriaca morsica l'avambraccio sinistro di un'altra persona e poi afferra e tira i capelli ad un'altra

31 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa

n. DA 80/2005 del 17 gennaio 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta? Può essere riconosciuta l’irresponsabilità totale di cui all’art. 10

CPS, o, in via subordinata, una grave scemata responsabilità di cui

all’art. 11 CPS?

3. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 11, 66, 68 123 cifra 1

e 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

Considerandi

2.

vie di fatto, art. 126 cpv.

1.

CPS,

per i fatti compiuti a

Lugano il 9 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

80/2005 del 17 gennaio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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