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Decisione

10.2005.8

Espropriazione materiale, rispettivamente espropriazione formale (diritti di vicinato) nell'ambito dell'esecuzione di opere stradali a seguito di notevoli ed imprevedibili disagi che il cantiere avreb

19 novembre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori sulla strada cantonale sono iniziati il 5.7.2005 (cfr. programma dei

lavori) motivo per cui l’istanza 22.8.2005 è senz’altro tempestiva.

5.5.1.

Stando alle azioni di difesa del vicino previste dall’art. 679 CC, che istituiscono

una responsabilità causale per il proprietario che trascende nel suo diritto di

proprietà, l’obbligo di indennizzo dello COEP 1 presuppone una violazione, da

parte sua, dei diritti di vicinato sotto forma di immissioni eccessive, il

verificarsi di un danno e la sussistenza di un nesso causale adeguato tra le

immissioni ed il danno.

Le condizioni poste dalla giurisprudenza affinché un’immissione possa

configurarsi come eccessiva differiscono a dipendenza che essa provenga

dall’uso o dalla costruzione di un’opera pubblica.

Le immissioni dipendenti dall’uso, vale a dire dal traffico stradale aereo o

ferroviario, appaiono eccessive quando sono, cumulativamente, imprevedibili,

speciali e gravi (DTF 128 II 331 c. 2.1, 129 II 74 c. 2.1, 130 II 402 c.

7.1; Bovay, op. cit., p. 154 ss).

Tali requisiti non sono direttamente trasponibili alle immissioni cagionate da

interventi costruttivi, ambito nel quale si applicano invece per analogia i

principi del diritto civile derivanti dall’art. 684 CC. Pertanto per stabilire

se le immissioni siano eccessive bisogna valutare, in base al grado di

sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se esse superino i limiti

della tolleranza dovuta tra vicini tenuto conto dell’uso locale, della

situazione e della natura dell’immobile. Un’indennità sarà così dovuta solo se

gli effetti pregiudizievoli indotti dal cantiere sono, per loro natura

intensità e durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole; di

contro gli inconvenienti temporanei normalmente vanno tollerati senza

indennizzo (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3;

Bovay, op. cit., p. 24, 26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, op. cit.,

no. 1147; Ender, Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für unvermeidbare

übermässige Bauimmissionen, Diss. 1995, no. 977, 985-988).

5.2. L’istante rileva che la sua attività è incentrata sul traffico di transito

e dunque ravvisa un eccesso nella regolamentazione del traffico disposta dallo COEP

1. In particolare l’introduzione del senso unico discendente su Via __________,

avvenuta a dispetto delle indicazioni inizialmente fornite, ha reso impossibile

l’accesso al ristorante (rispettivamente al suo posteggio) per gli utenti che

abitualmente percorrono la strada in senso ascendente e dunque costituisce un

provvedimento imprevedibile e straordinario oltre che discriminatorio per

rapporto agli altri esercizi pubblici di __________ e di __________.

Ai proprietari del mapp. no. 420 era stato comunicato, prima dell’apertura del

cantiere, che i lavori sarebbero stati eseguiti a tappe coinvolgendo prima una

carreggiata e poi l’altra, che il traffico bidirezionale sarebbe stato mantenuto

e gestito mediante semafori e che i lavori si sarebbero protratti per ca. 18

mesi (cfr. lettera 6.10.2004 doc. 2). Lo COEP 1 ha poi deciso differentemente

rinunciando al traffico bidirezionale e disponendo appunto il senso unico

discendente durante la prima fase dei lavori, ossia dal 5.7 al 2.9.2005 (cfr.

programma dei lavori).

Il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti adottati dallo RA

Considerandi

2.

siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, presentandosi soluzioni

differenti, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti dei privati. In

concreto non è detto che la posa di un impianto semaforico per mantenere il

traffico nel doppio senso su Via __________ fosse la soluzione meno

pregiudizievole, già solo per il fatto che il cantiere si sarebbe protratto ininterrottamente

per ben 18 mesi e così anche gli stessi inconvenienti lamentati dall’istante. Ad

ogni modo l’esistenza di questa alternativa non basta per definire

sproporzionata la misura del senso unico poiché in ambito espropriativo, a

fronte dell’esecuzione di un’opera d’interesse pubblico, non è richiesto che la

limitazione della proprietà sia circoscritta a quanto è assolutamente

indispensabile alla realizzazione dell’opera, ma è concesso che si estenda a

quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, ad un’esecuzione adeguata

dell’intervento (RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3 e rinvii).

La regolamentazione del traffico disposta dallo COEP 1 non è un fatto

eccezionale nell’ambito di un cantiere stradale né lo è stato in concreto

specie a fronte dei contenuti del progetto che contemplava, oltre alla posa di

nuove canalizzazione alla formazione di un nuovo marciapiede ed alla

sistemazione del campo viabile, anche la costruzione di importanti opere

murarie di sostegno e di controriva lungo i due lati della carreggiata. Considerate

le condizioni precedenti della strada che notoriamente sopporta un traffico

importante e gli spazi limitati sia per l’esistenza di edifici abitativi sia

per la morfologia del terreno a monte, tutto sommato il cantiere è stato coordinato

e gestito con criterio poiché è rimasto aperto per soli due mesi estivi, ossia

in un periodo nel quale l’intensità del traffico è ridotta, ed ha lasciato

libera al transito una carreggiata offrendo agli automobilisti gli spazi di passaggio

e di manovra massimi consentiti dallo stato dei luoghi e dei lavori.

Tutto ciò può aver creato certi disagi, anche ambientali, disagi che tuttavia

devono essere sopportati a fronte del prevalente interesse pubblico ad una

corretta e celere esecuzione dei lavori a vantaggio non solo dei residenti ma

anche di tutti gli utenti che usufruiscono di quella strada. Disagi che, oltre

ad essere temporanei, hanno colpito in ugual modo tutti i confinanti con

l’opera; si pensi ad esempio ai residenti con proprietà lungo Via __________

che non potendo accedere direttamente da __________ hanno dovuto ricorrere a

percorsi alternativi da __________ o __________. Sotto questo profilo è

irrilevante la situazione degli esercizi pubblici siti nei nuclei di __________

e __________ cui l’istante accenna per confronto ed a sostegno di un’asserita

discriminazione; detta situazione manifestamente non è pertinente poiché il

paragone va riferito alle proprietà che in qualche modo sono state coinvolte

nei lavori e non a quelle site in paese che non hanno nulla a che vedere con

l’opera.

5.3

L’istante rimprovera allo COEP 1 di aver compromesso anche la circolazione

su Via __________, benché dovesse rimanere liberamente transitabile nei due

sensi, e di aver quindi pregiudicato ulteriormente l’accesso al Ristorante.

Durante il cantiere la regola era quella della percorribilità bidirezionale di

Via __________. Da quest’ultima si accede agli insediamenti residenziali di __________

e di __________ serviti rispettivamente da Via __________, transitabile solo in

senso ascendente a partire dalla stessa cantonale, e da Via __________ La

libera accessibilità a Via __________ era dunque un accorgimento inteso a non

pregiudicare le proprietà della zona oltre il necessario.

E’ accertato che, nonostante i buoni propositi, talora il tratto stradale è

stato sbarrato, circostanza confermata dai testi escussi, da un rapporto

dell’agente della polizia comunale di __________ e dal conseguente scritto

indirizzato dal Municipio di __________ alla __________ (cfr. testi __________,

__________ e __________; rapporto 11.8.2005 e lettera del Municipio

12.8

).

E’ però altrettanto assodato che si è trattato di sbarramenti temporanei che di

fatto hanno colpito tutto un comprensorio e non il solo mapp. no. 420 in

particolare e che vanno ascritti a contingenze del tutto particolari. Lo

attestano, ancora una volta, le deposizioni dei testi che hanno riferito di

interruzioni occasionali e di breve durata riconducibili ad interventi puntuali

o allo scarico di materiali e quindi a motivi tecnici che non lasciavano spazio

ad altre soluzioni e che comunque non hanno scoraggiato il cliente abituale.

5.4

Tutto ciò considerato nel complesso gli inconvenienti dettati dal cantiere

non hanno precluso né limitato oltre il tollerabile i diritti dell’istante e

non hanno raggiunto, per loro natura intensità e durata, proporzioni tali da

configurarsi come eccesso.

Ne consegue che l’istanza va respinta per carenza dei presupposti dell’azione.

6.

Normalmente

nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico

dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.).

In concreto, tuttavia, si deve prescindere dalla norma generale poiché il

procedimento non è stato avviato dall’ente pubblico bensì dal privato titolare

dei diritti asseritamene lesi che si è quindi assunto tutti i rischi

dell’azione come in una normale procedura amministrativa.

Pertanto, visto l’esito dell’istanza, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico dell’istante in quanto parte soccombente (art. 31 LPamm.); per lo stesso

motivo non si assegnano ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza è respinta per carenza dei

presupposti dell’azione.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.-

sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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