10.2005.80
amministratrice di fatto e azionista unica omette di riversare all'Ufficio imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati
18 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.80
Data decisione, Autorità:
18.05.2005, PRPEN
Titolo:
amministratrice di fatto e azionista unica omette di riversare all'Ufficio imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI IMPOSTE ALLA FONTE
art. 270 LT
Incarto
n.
10.2005.80
DA
453/2005
Bellinzona
18
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita
d'imposta alla fonte,
per avere, a Bellinzona,
durante gli anni 1999 e 2000, in qualità di datrice di lavoro e meglio quale
amministratrice di fatto nonché azionista unica della società __________,
omesso di riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte gli importi trattenuti
a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati,
destinandoli ad altri scopi, per un totale di fr. 3’086.20;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270
Legge tributaria;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 453/2005
Fatti
di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell'importo di fr. 3'086.20,
a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 9 febbraio 2005 dall'allora difensore dell’accusata;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005,
al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale ribadisce di
non avere avuto alcun ruolo attivo nell’amministrazione della ditta __________.
Essa non si ritiene pertanto responsabile dei fatti imputatile e chiede il
proscioglimento. Sottolinea infine la sua difficile situazione finanziaria, che
la costringe a far capo alle prestazione complementari all’AVS;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di ripetuta appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7
febbraio 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ripetuta appropriazione
indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per i fatti compiuti a
Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al versamento alla parte
civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell’importo di fr.
3'086.20, a titolo di risarcimento;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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