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Decisione

10.2005.80

amministratrice di fatto e azionista unica omette di riversare all'Ufficio imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati

18 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell'importo di fr. 3'086.20,

a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 9 febbraio 2005 dall'allora difensore dell’accusata;

indetto il dibattimento 18 maggio 2005,

al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata, la quale ribadisce di

non avere avuto alcun ruolo attivo nell’amministrazione della ditta __________.

Essa non si ritiene pertanto responsabile dei fatti imputatile e chiede il

proscioglimento. Sottolinea infine la sua difficile situazione finanziaria, che

la costringe a far capo alle prestazione complementari all’AVS;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di ripetuta appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7

febbraio 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

ripetuta appropriazione

indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,

per i fatti compiuti a

Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.

al versamento alla parte

civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell’importo di fr.

3'086.20, a titolo di risarcimento;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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