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Decisione

10.2005.87

circolato con autovettura ebbro (0.91 min, 1.25 max) e consumato cocaina e marjuana

31 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

483/2005 del 14 febbraio 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L’imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa

della libertà e, se sì a quali condizioni?

4. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68 cifra1 CPS; 26, 31,

55 e 91 cpv. 1 vLCStr; 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. circolazione in stato di

ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,

Considerandi

2.

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a

Lamone il 19 novembre 2004, rispettivamente nel periodo dal maggio 2003 fino al

19.

novembre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

483/2005 del 14 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 1000.--

(mille);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 750.00 spese

giudiziarie

fr. 1950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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