10.2005.87
circolato con autovettura ebbro (0.91 min, 1.25 max) e consumato cocaina e marjuana
31 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.87
Data decisione, Autorità:
31.05.2005, PRPEN
Titolo:
circolato con autovettura ebbro (0.91 min, 1.25 max) e consumato cocaina e marjuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2005.87
DA
483/2005
Bellinzona
31
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,
per avere, il 19 novembre
2004, a Lamone, circolato con l’automobile marca “Fiat Punto” targata __________
in stato di ebrietà (alcolemia al minimo 0.91 g/kg al massimo 1.25 g/kg);
2. contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004 nel Cantone Ticino,
consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 LCStr e 19a
cifra 1 LStup, richiamati gli art. 68 cifra 1 CPS, 26, 31 e 55 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 febbraio
2005 n. DA 483/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 700.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS,
rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 31 maggio 2005,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, mentre
il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dichiara
che i fatti non sono contestati e chiede pertanto che in considerazione degli
aspetti soggettivi la pena sia sospesa condizionalmente per un periodo di prova
prolungato ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Circolazione in stato
di ebrietà,
1.2. Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
483/2005 del 14 febbraio 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa
della libertà e, se sì a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68 cifra1 CPS; 26, 31,
55 e 91 cpv. 1 vLCStr; 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. circolazione in stato di
ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
Considerandi
2.
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti a
Lamone il 19 novembre 2004, rispettivamente nel periodo dal maggio 2003 fino al
19.
novembre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
483/2005 del 14 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1000.--
(mille);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 750.00 spese
giudiziarie
fr. 1950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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