10.2005.9-1
espropriazione formale per opere di allacciamento canalizzazione acque luride al collettore comunale (indennità per servitù di condotta, occupazione temporanea e diversi)
29 settembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2005.9-1
Data decisione, Autorità:
29.09.2006, TE
Titolo:
espropriazione formale per opere di allacciamento canalizzazione acque luride al collettore comunale (indennità per servitù di condotta, occupazione temporanea e diversi)
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9segg LESPR
Incarto n.
10.2005.9-1
Lugano
29 settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Gianfranco Sciarini
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP
1a
rappr.
dall’avv RA 1
contro
COES
1 Zurigo
rappr.
dall’ RA 2
nell'ambito
dei lavori di allacciamento della canalizzazione per le acque luride della
nuova sala multiuso e della palestra al collettore comunale,
relativamente
al mapp. no. 146 (N.N. 2020) RFD di S__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato
l’inc. no. 10.2004.133 di questo Tribunale (già inc. no. 488/98 del TE sopracenerino)
considerato, in
fatto ed in diritto
- che la presente vertenza si riconduce
alla costruzione di una nuova sala multiuso e di una palestra sulla proprietà COES
1 al mapp. no. 146, fondo di complessivi mq 24871 gravato per ca. mq 15699 da
un vincolo AP-EP e già oggetto di altri contenziosi di cui non occorre
riprendere i dettagli. Qui basta rammentare che il Comune di S__________, dopo
essere stato condannato a versare un’indennità per titolo di espropriazione
materiale di fr. 60.- il mq oltre interessi dal 6.4.1973 (cfr. TE sopr. inc.
no. 398/79), ha avviato una procedura di espropriazione formale intesa ad
acquisire una superficie di ca. 15'600 mq del fondo per poter attuare l’opera
prevista dal PR (cfr. TE inc. no. 10.2004.133 [già TE sopr. inc. no. 488/98]).
Nell’ambito del procedimento, ampiamente contestato dalla proprietaria,
l’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono state
respinte con giudizio definitivo (cfr. TF 5.8.2002 1P.132/2002), mentre l’anticipata
immissione in possesso è stata accordata, finalmente, a far tempo dal 1°.1.2004
e le censure riguardanti la sua estensione sono state anch’esse definitivamente
respinte (cfr. TF 28.1.2005 1P.477/2004). Attualmente il contenzioso è sospeso
per trattative tra le parti;
- che la palestra, la sala multiuso e
gli elementi che ne sono corollario, costituiscono la prima tappa di un più
ampio disegno che prevede un importante complesso di strutture comunali;
- che il Consiglio Comunale ha stanziato
il credito per l’esecuzione delle opere previste dalla prima tappa con
risoluzione del 12.4.1999;
- che la relativa licenza edilizia,
rilasciata il 30.10.2001 e cresciuta in giudicato, prevede l’allacciamento
della canalizzazione per le acque luride dell’edificio pubblico al collettore esistente
a sud in Via M__________;
- che detta canalizzazione attraversa
uno scorporo del mapp. no. 146 sito nella parte meridionale della proprietà, tra
il nuovo edificio pubblico e Via M__________. Allo scorporo, che è libero da vincoli
pianificatori, con proposta di mutazione n. 4445 del 21.6.2004 non ancora
iscritta a RF è attribuito il nuovo numero di mappa 2020;
- che, non avendo raggiunto un’intesa
con la proprietaria sul passaggio della canalizzazione, il Comune ha avviato la
procedura in oggetto finalizzata ad ottenere nelle vie dell’esproprio una
servitù di condotta a carico dello scorporo citato lungo ca. 17 ml contro
versamento di un indennità di fr. 1.- il ml, compreso il diritto di accedervi
per interventi di manutenzione e riparazione. Ai fini dell’esecuzione
dell’opera è richiesta inoltre l’occupazione temporanea di ca. mq 51 per i
quali è offerta un’indennità di fr. 0.50 il mq (cfr. tabella di espropriazione,
relazione tecnica ed istanza di espropriazione 9.6.2005);
- che gli atti di espropriazione sono
stati pubblicati dal 1° al 30.9.2005;
- che con memoria 30.9.2005 la
proprietaria si è opposta all’intervento espropriativo ed ha sollecitato una
modifica dei piani. In via subordinata, per l’esproprio e per l’occupazione
temporanea, ha reclamato un risarcimento di almeno fr. 10'000.-;
- che con scritto 20.1.2006 l’ente
espropriante ha chiesto l’anticipata immissione in possesso, domanda anch’essa avversata
dall’espropriata con osservazioni del 15.2.2006;
- che con ulteriore scritto del
15.3.2006 il Comune ha confermato di aver provveduto al picchettamento;
- che le parti sono comparse all’udienza
di conciliazione del 7.12.2005 ed al sopralluogo del 20.2.2006;
- che il Tribunale di espropriazione ha
respinto l’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani ed
ha concesso l’anticipata immissione in possesso con sentenza del 30.3.2006
cresciuta incontestata in giudicato;
- che le parti hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale ed inoltrato ciascuna un memoriale conclusivo
a conferma delle rispettive tesi e domande. In particolare l’espropriata ha
posto varie condizioni alla servitù (diritto di chiederne la radiazione o lo
spostamento, indicazione dell’accesso, diritto di allacciamento alla
canalizzazione) chiedendo inoltre un’indennità complessiva di fr. 10'000.- cui
si aggiungono fr. 80.- per ognuno dei 12 ceppi di vite estirpati durante i
lavori e fr. 540.- quale costo per l’adeguamento del vigneto;
- che il sedime in oggetto è costituito
da una superficie triangolare di ca. 1780 mq attualmente coltivata a vigna.
Sfuggita al vincolo di PR, essa è attribuita alla zona edificabile R3b;
- che l’ente espropriante non procede
all’espropriazione del terreno necessario per la realizzazione della
canalizzazione bensì si è limitato a chiedere solo la costituzione, a suo
favore, di una servitù di condotta compreso il diritto di accedervi per
interventi di manutenzione e riparazione;
- che le servitù possono essere oggetto
di espropriazione formale in vista della realizzazione di opere di interesse
pubblico (art. 1 cpv. 1 Lespr.). Se ne ha riscontro, in particolare, quando il
procedimento espropriativo è inteso alla costituzione di una nuova servitù
(come nel caso in esame) oppure alla soppressione o alla limitazione di una
servitù esistente (DTF 102 Ib 173 c. 1);
- che un intervento espropriativo presuppone
il versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) affinché, sotto il profilo
economico, il soggetto colpito non subisca un pregiudizio ma nemmeno risulti
arricchito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art.
16 no. 4);
- che nel fissare l’importo
dell’indennità il Tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art.
49 cpv. 1 Lespr.);
- che l’indennità consta, in
particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a
Lespr.);
- che, contrariamente a quanto vorrebbe
l’espropriata, il valore venale non è determinato in rapporto a presunti o
asseriti vantaggi di cui avrebbe goduto l’ente espropriante per avere scelto e
realizzato l’intervento finanziariamente e tecnicamente più conveniente, e
tanto meno sulla base di meri criteri equitativi. Piuttosto esso corrisponde al
valore oggettivo che il diritto espropriato ha sul mercato (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 50). Oltretutto – sia detto per inciso – un eventuale risparmio
avvantaggia anche la popolazione chiamata, nel caso specifico delle
canalizzazioni, a corrispondere i relativi contributi di costruzione (art. 96
ss LALIA);
- che secondo dottrina e giurisprudenza di
per sé stesse le servitù non sono beni in commercio e quindi, diversamente dai
terreni, non constano di un vero e proprio valore venale ai sensi dell’art. 11
let. a Lespr.; i criteri di estimo sanciti dal diritto espropriativo sono dunque
applicabili solo in via analogica. In particolare la costituzione coatta di una
nuova servitù è qualificabile come espropriazione parziale motivo per cui, analogicamente,
l’indennità è stimata sulla base del cosiddetto metodo della differenza, ossia
confrontando il valore venale del fondo libero dall’onere con il valore venale successivo
all’aggravio (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 23 no. 7, ad art. 19 no. 172
ss; DTF 121 II 436 c. 8a, 122 II 246 c. 4; TF 17.8.2001 Nr.
1P.318/2001 c. 2a);
- che trattandosi di una servitù di
condotta l’indennità equivale alla perdita di valore che subisce la parte di
terreno assegnata al passaggio della condotta. Ora, considerato che il
pregiudizio è valutato in funzione dell’ampiezza dell’intervento, dello statuto
pianificatorio e dello sfruttamento effettivo del fondo al momento
dell’anticipata immissione in possesso, come anche delle possibilità di miglior
uso (art. 12 cpv. 1 Lespr.), concretamente esso è tanto più esiguo quanto meno
il tronco di canalizzazione limita o compromette l’utilizzazione razionale del terreno
secondo la sua naturale vocazione, sia esso agricolo o edificabile (cfr. Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 106-107);
- che, stando ai piani, la condotta interrata
consta di un tubo PVC del diametro di 20 cm. Al mapp. no. N.N. 2020 non sono
previsti pozzetti di ispezione (cfr. piano e relazione tecnica);
- che la canalizzazione è posata verso
la parte più stretta dello scorporo. Come constatato in sede di sopralluogo,
l’accesso avviene da Via P__________ ed attraverso il sedime comunale inglobato
nell’area di cantiere (cfr. verbale 20.2.2006). Tale accesso sarà formalizzato
nel piano di iscrizione della servitù;
- che per situazione e struttura il
manufatto rientra nella norma e non è incompatibile né pregiudica lo
sfruttamento attuale del fondo coltivato a vigna. Esso nemmeno incide sugli
indici di edificabilità e quindi non compromette in alcun modo l’eventuale
edificazione razionale del terreno secondo i parametri della zona R3b cui è
assegnato;
- che, in ogni caso, qualora la
canalizzazione si rivelasse d’intralcio ad un progetto edilizio concreto, la
proprietaria potrebbe chiedere lo spostamento del tracciato a spese del Comune
(art. 693 CC). Parimenti ipotizzabile è la radiazione della servitù, tuttavia
con l’accordo del Comune (art. 964), ad esempio qualora quest’ultimo dovesse rinunciare
all’allacciamento su Via M__________. In caso di contestazioni la lite verrebbe
deferita alla competente giurisdizione civile;
- che d’altra parte l’espropriata non ha
reso verosimile l’ipotesi di un effettivo miglior uso nell’immediato avvenire;
- che non essendo ravvisabile alcuna
concreta limitazione d’uso attuale o futura, neppure è riscontrabile una svalutazione
del sedime;
- che di conseguenza l’indennità di fr.
1.- il ml offerta dal Comune è senz’altro condivisibile anche perché conforme
ai canoni giurisprudenziali acquisiti (TE 24.11.2004 in re Comune di
B./S. e rinvii);
- che l’indennità per l’occupazione
temporanea di un fondo durante i lavori di esecuzione di un’opera pubblica deve
coprire il danno effettivo derivante dalla limitazione dell’uso attuale del
bene salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi
dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 39; DTF 109 Ib 273; RDAT 1989 no. 76,
I-1992 no. 45). Per costante
giurisprudenza l’indennità metrica annua riconosciuta per terreni edificabili è
di fr. 0.50 il mq (TE 10.3.2006 in re S./R.);
- che, considerato quanto sopra, anche
l’indennità di fr. 0.50 il mq offerta nella tabella d’esproprio merita di
essere convalidata siccome conforme ai canoni usuali;
- che, sempre con riferimento alla
canalizzazione, nelle conclusioni la proprietaria ha chiesto che le sia
riservato il diritto di allacciamento. La questione, tuttavia, esula dalle
competenze di questo Tribunale e dovrà essere risolta, all’occorrenza,
direttamente con il Comune;
- che giusta l’art. 11 let. c Lespr.
l’indennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi
subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario
delle cose quale conseguenza dell’espropriazione. Il danno, la cui legittimità
risponde a criteri oggettivi e presuppone un nesso di causalità con l’evento
espropriativo, è risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad una piena
indennità non fosse già soddisfatto con la rifusione dell’intero valore venale
del diritto espropriato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 196, 197
e 200);
- che la normativa è applicabile anche
all’espropriazione di servitù (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.
173);
- che la perdita di piantagioni si
annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta l’art. 11 let. c Lespr. a
condizione che i vegetali estirpati svolgessero una particolare funzione
estetico-protettiva o recassero un cospicuo valore botanico (RDAT 1985
no. 94; TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.);
- che la tabella di espropriazione non
menziona l’eventuale taglio di piante né la relativa indennità;
- che, tuttavia, a dispetto delle
previsioni iniziali, la posa della canalizzazione ha pregiudicato, anche se in
misura contenuta, la vigna esistente al mapp. N.N. 2020. Infatti, ad opera
compiuta, il Comune ha informato il Tribunale di aver estirpato 15 ceppi di
vite (cfr. lettera del 27.6.2006);
- che il vigneto è destinato alla
produzione motivo per cui la perdita di una parte dei vitigni, che è
conseguenza diretta dell’intervento espropriativo, costituisce un danno che non
può dirsi compensato con l’indennità espropriativa già riconosciuta per la
servitù;
- che il vigneto è già stato peritato
nell’ambito della procedura di espropriazione formale di cui si è detto
concernente il mapp. no. 146 (cfr. TE inc. no. 10.2004.133);
- che in quella sede, appurato che nel
complesso il vigneto è in buono stato ed è coltivato in modo professionale, il
perito ha nondimeno rilevato importanti differenze riconducibili, tra l’altro, all’età
ed alla vigoria dei singoli ceppi, in particolare tra l’area non espropriata
dove sono messi a dimora ceppi recenti e l’area espropriata, rispettivamente lo
scorporo che qui interessa, che ospitano invece ceppi di oltre 25 anni. Ciò
premesso, sulla base di sopralluoghi e delle indicazioni fornite dalla Sezione
agricoltura e dal coltivatore, il perito ha analizzato sia il valore della
struttura (costi d’impianto, rimpiazzo scaglionato delle viti più deboli,
mantenimento della struttura di sostegno), sia il valore del raccolto
(produzione annuale: calcoli di resa, di spesa e di rendimento netto basati su
medie statistiche), ed ha concluso che ogni ceppo di vigna può essere stimato
mediamente in fr. 32.- (cfr. perizia ing. B__________ del 14.1.2004);
- che la proprietaria ha contestato la
suddetta stima sostenendo che il valore per ceppo è di fr. 80.-. Inoltre,
appoggiandosi ad una perizia privata, ha sostenuto che a tale importo
andrebbero aggiunti fr. 28'950.- quale spesa di adeguamento del vigneto (cfr.
perizia ing. A__________ del 16.2.2004);
- che chiamato a completare il suo
referto, in mancanza di una documentazione contabile specifica il perito
giudiziario ha confermato la sua precedente stima (cfr. complemento peritale
del 21.6.2004);
- che lo scopo di una perizia è
l’accertamento di questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze
particolari. In linea di principio il giudice ne valuta le risultanze
liberamente e secondo prudenti criteri di apprezzamento e se ne scosterà
soltanto per motivi stringenti ritenuto che per negare valenza probatoria ad
una perizia non basta rilevare eventuali discrepanze, bensì occorre la prova
dell’inattendibilità manifesta (Cocchi/Trezzini, CPC, 2000, ad art. 247
no. 1 e 2, ad art. 253 no. 4 e 6; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 146 B II);
- che il perito giudiziario ha stimato
il valore dei ceppi sulla base di tutte le circostanze note e secondo le sue
specifiche conoscenze di esperto offrendo un quadro ragionevole quanto
credibile anche per il profano. Di conseguenza, poiché il Tribunale non ha
alcun motivo per dubitare delle sue conclusioni, che possono valere mutatis
mutandi anche in concreto, l’indennità per ogni singolo ceppo di vite è fissata
in fr. 32.-, pari ad un risarcimento complessivo di fr. 480.-;
- che nel complemento peritale del
21.6.2004 sono pure indicati i lavori ed i costi necessari per l’adeguamento
del vigneto al mapp. no. 146. I relativi dati possono essere ripresi e rapportati
proporzionalmente all’intervento in oggetto come segue:
10 pali
9-12 cm
fr. 21.-/pezzo
fr. 210.-
4 saette
7-9 cm
fr. 9.-/pezzo
fr. 36.-
12 tendifili
3 mm
fr. 1.10/pezzo
fr. 13.20
12 tendifili
4 mm
fr. 1.40(pezzo
fr. 16.80
piccolo
materiale
fr. 10.-
macchinari
fr. 200.-
2 operai a 4
ore
fr. 60.-/l’ora
fr. 480.-
TOTALE
fr. 966.-
- che pertanto l’indennità per
l’adeguamento del vigneto al mapp. no. N.N. 2020 è fissata in fr. 966.- a
corpo;
- che le indennità espropriative sono
completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale
federale, a decorrere dal 30.3.2006 data del giudizio con il quale è stata
accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
Per
Fatti
i quali motivi
richiamata la
Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. Il Comune di S__________ verserà alla proprietaria
del mapp. no. 146 (N.N. 2020) le seguenti indennità:
1.1. fr. 1.- il ml per la costituzione di una servitù di condotta lunga ca. 17
ml;
1.2. fr. 0.50 il mq all’anno per l’occupazione temporanea di ca. mq 51;
1.3. fr. 480.- a corpo per l’estirpazione di 15 ceppi di vite;
1.4. fr. 966.- a corpo quale spesa di adeguamento del vigneto.
2. Sulle
predette indennità sono dovuti gli interessi al saggio usuale del 3.5% a far
tempo dal 30.3.2006.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-
Considerandi
sono a carico del Comune di S__________ con l’obbligo di rifondere
all’espropriata fr. 500.- per ripetibili.
4.
Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
5.
Intimazione a:
RA 1
RA 2
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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