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Decisione

10.2005.9-1

espropriazione formale per opere di allacciamento canalizzazione acque luride al collettore comunale (indennità per servitù di condotta, occupazione temporanea e diversi)

29 settembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Il Comune di S__________ verserà alla proprietaria

del mapp. no. 146 (N.N. 2020) le seguenti indennità:

1.1. fr. 1.- il ml per la costituzione di una servitù di condotta lunga ca. 17

ml;

1.2. fr. 0.50 il mq all’anno per l’occupazione temporanea di ca. mq 51;

1.3. fr. 480.- a corpo per l’estirpazione di 15 ceppi di vite;

1.4. fr. 966.- a corpo quale spesa di adeguamento del vigneto.

2. Sulle

predette indennità sono dovuti gli interessi al saggio usuale del 3.5% a far

tempo dal 30.3.2006.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-

Considerandi

sono a carico del Comune di S__________ con l’obbligo di rifondere

all’espropriata fr. 500.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

RA 1

RA 2

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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