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Decisione

10.2005.90

sottrazione di un apparecchio di registrazione sonora posta nel giardino del vicino, coltivazione di una piantina di canapa, graffiatura di una scritta apposta su di un cartello

14 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nei decreti d'accusa n. DA

63/2005 del 10 gennaio 2005 e n. DA 1186/2005 del 29 marzo 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate

la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68, 141, 144 cpv. 1,

172ter, 186 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. sottrazione di una cosa

mobile, art. 141 CPS, in combinazione con l’art. 172ter CPS,

Considerandi

2.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1, in combinazione con l’art. 172ter CPS,

3.

ripetuta violazione di

domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 5 settembre 2004, nonché nel mese di maggio 2004, nelle circostanze

descritte ai punti nri. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 63/2005 del 10

gennaio 2005 e ai punti nri. 1 e 2 del decreto d’accusa n. DA 1186/2005 del 29

marzo 2005;

e la proscioglie dall’accusa di:

contravvenzione alla

Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti al

punto n. 3 del decreto d’accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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