10.2005.90
sottrazione di un apparecchio di registrazione sonora posta nel giardino del vicino, coltivazione di una piantina di canapa, graffiatura di una scritta apposta su di un cartello
14 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.90
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, PRPEN
Titolo:
sottrazione di un apparecchio di registrazione sonora posta nel giardino del vicino, coltivazione di una piantina di canapa, graffiatura di una scritta apposta su di un cartello
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
DANNEGGIAMENTO
REATO DI POCA ENTITÀ
SOTTRAZIONE DI UNA COSA MOBILE
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 141 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 172ter CPS
art. 189 CPS
art. 19a LSTUP
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.90
10.2005.220
DA
63/2005
DA
1186/2005
Bellinzona
14
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , ,
prevenuta colpevole di 1. sottrazione di una cosa mobile,
per avere, a __________,
località __________, il 5 settembre 2004, in danno di __________, ritenendo
fosse irregolare e con l’intenzione di consegnarlo ad un legale, sottratto,
senza intenzione di appropriarsene, un registratore Sanyo del valore di fr.
500.--, causando un pregiudizio considerevole al legittimo detentore (già
restituito alla parte lesa);
2. violazione di domicilio,
per essere entrata nelle
circostanze di cui sopra, indebitamente e contro la volontà di __________ sulla
di lui proprietà al fine di portare via il registratore citato;
3. contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza
autorizzazione, a __________, nel corso dell’anno, fino al 5 settembre
2004, coltivato una pianta di canapa, sequestrata dalla Polizia al momento del
controllo;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 141,
189 CPS, 19a LStup;
perseguita con decreto d’accusa del 10 gennaio
2005 n. DA 63/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa n. DA 63/2005 interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005
dall’accusata;
e inoltre
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento di poca entità,
per avere, a __________,
nel corso del mese di maggio del 2004, graffiando la scritta __________
rendendola illeggibile, intenzionalmente danneggiato un cartello indicante la
proprietà privata di __________;
2. violazione di domicilio,
per essere entrata
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nelle surriferite
circostanze, nella proprietà di __________, allo scopo di commettere il
danneggiamento di cui sopra;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 144
cpv. 1, 172ter, 186 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 29 marzo
2005 n. DA 1186/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa DA 1186/2005 interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005
dall’accusata;
indetto il dibattimento 14 giugno 2005,
al quale hanno partecipato l’imputata e l’interprete, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l’accusata, la quale si dichiara
non colpevole per tutti i capi di imputazione a lei ascritti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Sottrazione di una cosa
mobile,
1.2. Ripetuta
violazione di domicilio,
1.3 Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
1.4. Danneggiamento,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nei decreti d'accusa n. DA
63/2005 del 10 gennaio 2005 e n. DA 1186/2005 del 29 marzo 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68, 141, 144 cpv. 1,
172ter, 186 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. sottrazione di una cosa
mobile, art. 141 CPS, in combinazione con l’art. 172ter CPS,
Considerandi
2.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1, in combinazione con l’art. 172ter CPS,
3.
ripetuta violazione di
domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 5 settembre 2004, nonché nel mese di maggio 2004, nelle circostanze
descritte ai punti nri. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 63/2005 del 10
gennaio 2005 e ai punti nri. 1 e 2 del decreto d’accusa n. DA 1186/2005 del 29
marzo 2005;
e la proscioglie dall’accusa di:
contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti al
punto n. 3 del decreto d’accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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