10.2005.99
Indicazione di false generalità. Vendita di un autoveicolo non di propria proprietà
10 gennaio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
10.2005.99
Data decisione, Autorità:
10.01.2006, PRPEN
Titolo:
Indicazione di false generalità. Vendita di un autoveicolo non di propria proprietà
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 138 cf. 1 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.99/CEG
DA
590/2005
Bellinzona
10
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. appropriazione indebita,
per essersi, a __________, nel
periodo 31 maggio 2004 (dalle ore 19.00) al 18 giugno 2004, allo scopo di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
appropriata dell’automobile __________
di colore grigio targata __________, telaio n. __________, di proprietà della CIVI
1, __________, a lei affidata in base al contratto di locazione n. 12, violando
le condizioni ivi previste,
in specie non ottemperando
all’obbligo di riconsegna fissato per il __________ alle ore __________ e
tentando in due occasioni di vendere il veicolo a __________ e a __________,
commercianti/venditori di autovetture d’occasione, non riuscendo nel suo
intento, essendosi i potenziali acquirenti rifiutati di aderire alla proposta,
veicolo poi restituito in data __________,
per il tramite della Polizia cantonale, intervenuta su richiesta di CIVI 1, __________,
dopo che quest’ultima è venuta a conoscenza della commissione del reato;
2. truffa tentata,
per avere, a __________, nel
periodo __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, tentato
di ingannare con astuzia __________, commerciante/venditore di autovetture
d’occasione, proponendogli l’acquisto del veicolo menzionato sub 1 al prezzo di
fr. 8'000.--,
sottacendogli di non esserne la
legittima proprietaria e comunicandogli, contrariamente al vero, che il
legittimo proprietario era il suo ragazzo, non riuscendo nel suo intento,
essendosi rifiutato il potenziale acquirente di aderire alla proposta,
considerato che il prezzo di fr. 8'000.-- risultava essere troppo basso tenuto
conto del chilometraggio e dell’anno di fabbricazione del veicolo;
3. falsità in documenti,
per avere, a __________, in
data __________, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ovvero
per perfezionare il reato di cui al punto 1) e per rendersi in un secondo tempo
irreperibile alla società locatrice, formato e fatto uso a scopo di inganno di
un documento falso, e meglio per avere, al momento della stipula del contratto
di locazione, indicato ad CIVI 1, __________, di risiedere in __________, __________,
pur non essendovi più domiciliata;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 138 cifra 1, 146 cpv. 1
in relazione con l’art. 21, 251 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 21 febbraio
Fatti
2005 no. DA 590/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
5.
(cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Bezirksanwaltschaft di Zurigo il 28 luglio 2003.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
45.
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24 novembre 2003.
4.
Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 9'889.20
(novemilaottocentoottantanove&venti), a titolo di risarcimento, importo da
lei riconosciuto nel corso del suo verbale di polizia del 5 gennaio 2005.
5.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 febbraio 2005 dall’accusata;
indetto il dibattimento 10 gennaio 2006,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal proprio
difensore DI 1, nonché il patrocinatore di parte civile, PR 1, __________,
mentre il Procuratore pubblico con lettera __________ ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
preso atto che i testi __________ e __________,
malgrado regolarmente citati, non si sono presenti e che le parti hanno
dichiarato, con il consenso del giudice, di rinunciarvi;
sentiti il patrocinatore di parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto impugnato e domanda che
l’accusata sia condannata a versare alla parte civile l’importo di fr. 9'889.20
+ fr. 4'296.50 della nota d’onorario;
il difensore, che inizialmente
si china sul reato di appropriazione indebita, contestando che la ritardata
consegna del veicolo sia costitutiva di reato penale, trattandosi di
problematica di mero diritto civile. Il decreto d’accusa medesimo indica poi
che sono stati due “tentativi” di vendita; tentativi formulati in modo
sgangherato e farneticante, durati pochi istanti: mal si vede come si possa
intravvedervi un’offerta di vendita, per di più ad un prezzo palesemente troppo
basso (riconoscibile e riconosciuto dai due potenziali acquirenti) rispetto al
reale valore del bene. La vendita avrebbe perfezionato il reato, ma se bisogna
ammettere che possa sussistere il tentativo di appropriazione indebita (come
indicato in DTF 95 IV 6) il caso di specie lo adempie.
Il reato di tentata truffa deve
decadere poiché non v’è stato inganno alcuno, potendo i due professionisti
verificare facilmente chi fosse il proprietario del veicolo, già solo
consultando internet o la licenza di circolazione.
Prosciolta va l’accusata infine
dall’accusa di falsità in documenti, avendo la stessa indicato di essere
domiciliata a __________, dove vivevano e sempre hanno vissuto i propri
genitori e dove era più facilmente raggiungibile in quel periodo turbolento:
difetta da tale indicazione (su un documento?) ogni volontà di crearsi vantaggi
o, tantomeno, di rendersi irreperibile.
In conclusione egli chiede che,
come riconosciuto dall’accusata, la stessa venga condannata unicamente per
tentata appropriazione indebita, dovendo essere prosciolta per gli altri due
capi d’accusa.
La pena va di conseguenza
sensibilmente ridotta, anche in considerazione del fatto che l’accusata ha
agito in stato di scemata responsabilità, come attestato dal certificato
medico.
L’accusata, come risultato oggi
dalle sue parole e dagli atti prodotti, è completamente guarita dalla
tossicomania e da settimana prossima comincerà a lavorare presso una
fiduciaria; l’esperienza recente del carcere l’ha sensibilmente toccata. La
prognosi è più che favorevole e in considerazione della pena lieve che verrà
comminata si giustifica non revocare le due precedenti decisioni di condanna.
In merito alla domanda di
risarcimento della parte civile, la difesa rileva come le stesse debbano essere
rinviate al foro civile, non intendendo in questo modo l’accusata sottrarsi
alle proprie responsabilità, che potranno peraltro essere meglio definite
nell’ambito di trattative private;
sentita per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1
appropriazione indebita, per
essersi, a __________, nel periodo __________ (dalle ore __________) al __________,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriata
dell’automobile __________ di colore grigio targata __________, telaio n. __________,
di proprietà della CIVI 1, __________, a lei affidata in base al contratto di
locazione n. 12, violando le condizioni ivi previste,
in specie non ottemperando
all’obbligo di riconsegna fissato per il __________ alle ore __________ e
tentando in due occasioni di vendere il veicolo a __________ e a __________,
commercianti/venditori di autovetture d’occasione, non riuscendo nel suo
intento, essendosi i potenziali acquirenti rifiutati di aderire alla proposta,
veicolo poi restituito in data __________,
per il tramite della Polizia cantonale, intervenuta su richiesta di CIVI 1, __________,
dopo che quest’ultima è venuta a conoscenza della commissione del reato?
1.2
truffa tentata, per avere, a __________,
nel periodo __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia __________, commerciante/venditore di
autovetture d’occasione, proponendogli l’acquisto del veicolo menzionato sub 1
al prezzo di fr. 8'000.--,
sottacendogli di non esserne la
legittima proprietaria e comunicandogli, contrariamente al vero, che il
legittimo proprietario era il suo ragazzo, non riuscendo nel suo intento,
essendosi rifiutato il potenziale acquirente di aderire alla proposta,
considerato che il prezzo di fr. 8'000.-- risultava essere troppo basso tenuto
conto del chilometraggio e dell’anno di fabbricazione del veicolo?
1.3
falsità in documenti, per avere,
a __________, in data __________ allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto, ovvero per perfezionare il reato di cui al punto 1) e per rendersi in
un secondo tempo irreperibile alla società locatrice, formato e fatto uso a
scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere, al momento della
stipula del contratto di locazione, indicato ad CIVI 1, __________, di
risiedere in __________, __________, pur non essendovi più domiciliata?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1
Può trovare applicazione l’art.
11.
CP (scemata responsabilità)?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale:
4.1
concesso alla pena di 5 giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti il 28 luglio 2003 dal
Bezirksanwaltschaft di Zurigo?
4.1.1
In caso di risposta negativa deve
essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
4.2
concesso alla pena di 45 giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti il 24 novembre 2003 dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino?
4.2.1
In caso di risposta negativa deve
essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
L'eventuale condanna va iscritta
a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
6.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
7.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 3 e 4, 138
cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
, 2, 3, 4.1.1., 4.2.1., 5; negativamente ai quesiti posti sub 1.2., 1.3.,
2.1
, 4.1., 4.2.; come segue ai quesiti posti sub 6 e 7;
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di appropriazione
indebita (art. 138 cifra 1 CP) per essersi, a __________, nel periodo __________
(dalle ore __________) al __________, allo scopo di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, appropriata dell’automobile __________ di colore grigio
targata __________, telaio n. __________, di proprietà della CIVI 1, __________,
a lei affidata in base al contratto di locazione n. 12, violando le condizioni
ivi previste,
in specie offrendo in vendita il
veicolo a __________ e a __________, commercianti/venditori di autovetture
d’occasione, non riuscendo nel suo intento, essendosi i potenziali acquirenti
rifiutati di aderire alla proposta;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
2.
al versamento alla parte
civile dell’importo di fr. 5'000.— (noleggio autovettura per venti giorni a fr.
250.
--/giorno) + fr. 110.— (penale benzina) + fr. 2945.— (spese legali), per un
totale di fr. 8'055.-- a titolo di parziale risarcimento, rinviando per la
rimanenza al competente foro civile;
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per
complessivi fr. 600.-- (seicento);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Bezirksanwaltschaft di Zurigo il 28 luglio 2003, ma ne prolunga
il periodo di prova di un anno;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24 novembre 2003, ma ne prolunga
il periodo di prova di un anno;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
proscioglie ACCU 1 dalle accuse di tentata
truffa e di falsità in documenti;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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