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Decisione

10.2005.99

Indicazione di false generalità. Vendita di un autoveicolo non di propria proprietà

10 gennaio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2005 no. DA 590/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

5.

(cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Bezirksanwaltschaft di Zurigo il 28 luglio 2003.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

45.

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24 novembre 2003.

4.

Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 9'889.20

(novemilaottocentoottantanove&venti), a titolo di risarcimento, importo da

lei riconosciuto nel corso del suo verbale di polizia del 5 gennaio 2005.

5.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 febbraio 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 10 gennaio 2006,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal proprio

difensore DI 1, nonché il patrocinatore di parte civile, PR 1, __________,

mentre il Procuratore pubblico con lettera __________ ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

preso atto che i testi __________ e __________,

malgrado regolarmente citati, non si sono presenti e che le parti hanno

dichiarato, con il consenso del giudice, di rinunciarvi;

sentiti il patrocinatore di parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto impugnato e domanda che

l’accusata sia condannata a versare alla parte civile l’importo di fr. 9'889.20

+ fr. 4'296.50 della nota d’onorario;

il difensore, che inizialmente

si china sul reato di appropriazione indebita, contestando che la ritardata

consegna del veicolo sia costitutiva di reato penale, trattandosi di

problematica di mero diritto civile. Il decreto d’accusa medesimo indica poi

che sono stati due “tentativi” di vendita; tentativi formulati in modo

sgangherato e farneticante, durati pochi istanti: mal si vede come si possa

intravvedervi un’offerta di vendita, per di più ad un prezzo palesemente troppo

basso (riconoscibile e riconosciuto dai due potenziali acquirenti) rispetto al

reale valore del bene. La vendita avrebbe perfezionato il reato, ma se bisogna

ammettere che possa sussistere il tentativo di appropriazione indebita (come

indicato in DTF 95 IV 6) il caso di specie lo adempie.

Il reato di tentata truffa deve

decadere poiché non v’è stato inganno alcuno, potendo i due professionisti

verificare facilmente chi fosse il proprietario del veicolo, già solo

consultando internet o la licenza di circolazione.

Prosciolta va l’accusata infine

dall’accusa di falsità in documenti, avendo la stessa indicato di essere

domiciliata a __________, dove vivevano e sempre hanno vissuto i propri

genitori e dove era più facilmente raggiungibile in quel periodo turbolento:

difetta da tale indicazione (su un documento?) ogni volontà di crearsi vantaggi

o, tantomeno, di rendersi irreperibile.

In conclusione egli chiede che,

come riconosciuto dall’accusata, la stessa venga condannata unicamente per

tentata appropriazione indebita, dovendo essere prosciolta per gli altri due

capi d’accusa.

La pena va di conseguenza

sensibilmente ridotta, anche in considerazione del fatto che l’accusata ha

agito in stato di scemata responsabilità, come attestato dal certificato

medico.

L’accusata, come risultato oggi

dalle sue parole e dagli atti prodotti, è completamente guarita dalla

tossicomania e da settimana prossima comincerà a lavorare presso una

fiduciaria; l’esperienza recente del carcere l’ha sensibilmente toccata. La

prognosi è più che favorevole e in considerazione della pena lieve che verrà

comminata si giustifica non revocare le due precedenti decisioni di condanna.

In merito alla domanda di

risarcimento della parte civile, la difesa rileva come le stesse debbano essere

rinviate al foro civile, non intendendo in questo modo l’accusata sottrarsi

alle proprie responsabilità, che potranno peraltro essere meglio definite

nell’ambito di trattative private;

sentita per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1

appropriazione indebita, per

essersi, a __________, nel periodo __________ (dalle ore __________) al __________,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriata

dell’automobile __________ di colore grigio targata __________, telaio n. __________,

di proprietà della CIVI 1, __________, a lei affidata in base al contratto di

locazione n. 12, violando le condizioni ivi previste,

in specie non ottemperando

all’obbligo di riconsegna fissato per il __________ alle ore __________ e

tentando in due occasioni di vendere il veicolo a __________ e a __________,

commercianti/venditori di autovetture d’occasione, non riuscendo nel suo

intento, essendosi i potenziali acquirenti rifiutati di aderire alla proposta,

veicolo poi restituito in data __________,

per il tramite della Polizia cantonale, intervenuta su richiesta di CIVI 1, __________,

dopo che quest’ultima è venuta a conoscenza della commissione del reato?

1.2

truffa tentata, per avere, a __________,

nel periodo __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto,

tentato di ingannare con astuzia __________, commerciante/venditore di

autovetture d’occasione, proponendogli l’acquisto del veicolo menzionato sub 1

al prezzo di fr. 8'000.--,

sottacendogli di non esserne la

legittima proprietaria e comunicandogli, contrariamente al vero, che il

legittimo proprietario era il suo ragazzo, non riuscendo nel suo intento,

essendosi rifiutato il potenziale acquirente di aderire alla proposta,

considerato che il prezzo di fr. 8'000.-- risultava essere troppo basso tenuto

conto del chilometraggio e dell’anno di fabbricazione del veicolo?

1.3

falsità in documenti, per avere,

a __________, in data __________ allo scopo di procacciare a sé un indebito

profitto, ovvero per perfezionare il reato di cui al punto 1) e per rendersi in

un secondo tempo irreperibile alla società locatrice, formato e fatto uso a

scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere, al momento della

stipula del contratto di locazione, indicato ad CIVI 1, __________, di

risiedere in __________, __________, pur non essendovi più domiciliata?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1

Può trovare applicazione l’art.

11.

CP (scemata responsabilità)?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale:

4.1

concesso alla pena di 5 giorni

di detenzione decretata nei suoi confronti il 28 luglio 2003 dal

Bezirksanwaltschaft di Zurigo?

4.1.1

In caso di risposta negativa deve

essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

4.2

concesso alla pena di 45 giorni

di detenzione decretata nei suoi confronti il 24 novembre 2003 dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino?

4.2.1

In caso di risposta negativa deve

essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

L'eventuale condanna va iscritta

a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

6.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

7.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 3 e 4, 138

cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 2, 3, 4.1.1., 4.2.1., 5; negativamente ai quesiti posti sub 1.2., 1.3.,

2.1

, 4.1., 4.2.; come segue ai quesiti posti sub 6 e 7;

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di appropriazione

indebita (art. 138 cifra 1 CP) per essersi, a __________, nel periodo __________

(dalle ore __________) al __________, allo scopo di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, appropriata dell’automobile __________ di colore grigio

targata __________, telaio n. __________, di proprietà della CIVI 1, __________,

a lei affidata in base al contratto di locazione n. 12, violando le condizioni

ivi previste,

in specie offrendo in vendita il

veicolo a __________ e a __________, commercianti/venditori di autovetture

d’occasione, non riuscendo nel suo intento, essendosi i potenziali acquirenti

rifiutati di aderire alla proposta;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni;

2.

al versamento alla parte

civile dell’importo di fr. 5'000.— (noleggio autovettura per venti giorni a fr.

250.

--/giorno) + fr. 110.— (penale benzina) + fr. 2945.— (spese legali), per un

totale di fr. 8'055.-- a titolo di parziale risarcimento, rinviando per la

rimanenza al competente foro civile;

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per

complessivi fr. 600.-- (seicento);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Bezirksanwaltschaft di Zurigo il 28 luglio 2003, ma ne prolunga

il periodo di prova di un anno;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24 novembre 2003, ma ne prolunga

il periodo di prova di un anno;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di tentata

truffa e di falsità in documenti;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. -.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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