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Decisione

10.2006.1

Delibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice

3 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24

febbraio 2006 presentata da

IS 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

riguardante la decisione del 6 febbraio

2006 con cui il Centro degli affari sociali del Comune di Z__________ (Repubblica

__________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice, da parte

dell'istante, di

R__________ __________ (1991),

figlio di

M__________

__________, (Serbia)

(con recapito

presso IS 1, Biasca)

e fu R__________

nata D__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza del 6 febbraio 2006 il Centro per le opere sociali (Centar za

socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Repubblica

__________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________

__________ (nato a S__________ M__________ il 2 settembre 1991), figlio di M__________

__________ e fu R__________ nata D__________, da parte di

IS 1, nata , zia del ragazzo;

che il 24

febbraio 2006 IS 1 ha chiesto alla Camera civile di appello di riconoscere e

dichiarare esecutiva la decisione del Centro per le opere sociali;

che il

giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 27 febbraio

2006 a integrare la documentazione prodotta, ciò che essa ha fatto il 31 marzo

2006;

che il

giudice delegato ha sollecitato dall'istante il 3 aprile 2006 altre due precisazioni,

le quali sono pervenute alla Camera il 25 aprile successivo;

che con

ordinanza del 3 maggio 2006 il giudice delegato ha trasmesso

per conoscenza copia del carteggio alla Commissione tutoria regionale 16,

convocando l'istante, la Commissione medesima e il padre dell'adottato al contraddittorio

del 28 giugno 2006, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse

andata deserta la Camera avrebbe giudicato sulla base degli atti;

che l'istante

ha comunicato alla Camera, l'11 maggio 2006, di rinunciare alla discussione;

che all'udienza del 28 giugno 2006 non sono

comparsi né la Commissione tutoria regionale né, tanto

meno, M__________ __________;

che nelle

circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511

cpv. 1 CPC);

che la

relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera

di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che il

fatto di non dover iscrivere un'adozione straniera nei registri svizzeri dello

stato civile rende la procedura di delibazione facoltativa (Mosimann

in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, IPR,

Basilea 1996, n. 11 ad art. 78 LDIP), ma non la impedisce;

che tra

la Svizzera e la Bosnia-Erzegovina (o gli altri Stati dell'ex Iugoslavia) non risultano

trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili,

tanto meno in materia di adozione;

che, del resto, la Bosnia-Erzegovina non ha firmato nemmeno la

Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori (RS

0.211.221.310) né la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione

dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311);

Considerandi

che in

concreto la delibazione è disciplinata pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui

una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei

tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non

può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva

(lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);

che, per

quanto riguarda il requisito della competenza, le adozioni straniere sono

riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o

di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art.

26.

lett. a LDIP);

che in

concreto la decisione straniera emana dallo Stato di origine dell'adottante e

dell'adottato, onde la competenza dell'autorità estera;

che la

decisione è passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione (6

febbraio 2006), come ha attestato il Centro per le opere sociali sul primo foglio

in alto dell'esemplare agli atti:

che nella

fattispecie non si scorgono motivi di rifiuto per violazione all'ordine pubblico

svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello

formale (cpv. 2), la Commissione tutoria regionale non prospettando per altro estremi

del genere (cfr. sentenza del Tribunale federale

5A.20/2005 del 21 dicembre

2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06);

che,

certo, poteva destare perplessità la procedura seguita dal Centro per le opere

sociali nella misura in cui né l'adottando né il padre

dell'adottando risultavano essere stati sentiti personalmente;

che a

tale mancanza tuttavia il Centro per le opere sociali ha posto rimedio il 16

marzo 2006, su invito di questa Camera, ascoltando padre e figlio, i quali

hanno confermato di essere in chiaro circa la portata del­l'adozione e di

essere pienamente d'accordo circa il trasferimento del ragazzo in Svizzera;

che, ciò premesso,

“le adozioni straniere o atti

analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di

filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera

soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP);

che nella

fattispecie l'adozione è esplicitamente designata nella decisione come semplice

(“incompleta”), nel senso che non sostituisce il

rapporto di filiazione con i genitori naturali, ma crea un secondo rapporto di

filiazione tra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti), lasciando

per il resto immutato il rapporto di filiazione originario (art. 147 della

legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid,

Internationales Ehe- und Kind­schaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, pag. 42 in

alto);

che una

simile forma di adozione non sussiste più in Svizzera (art. 268 vCC, nella

versione anteriore al 1° gennaio 1978), la quale conosce solo l'adozione “piena”, data per altro anche nella Bosnia-Erzegovina (art. 153 della legge

bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid,

op. cit., pag. 43 in alto);

che in

concreto la decisione straniera va quindi riconosciuta nel senso che crea fra l'adottando

e l'adottante (e i di lei discendenti) gli stessi legami di parentela, così

come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio,

nulla mutando per il resto al rapporto di filiazione originale, diritti

ereditari compresi;

che a

tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva

in Svizzera;

che gli

oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto

“soccombente” a norma dell'art. 148

cpv. 1

CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la

decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro per le opere

sociali (Centar za socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Bosnia-Erzegovina)

ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________

(1991) da parte di IS 1, nata __________, è riconosciuta e dichiarata esecutiva con

gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante.

3.

Intimazione:

– avv. ;

Commissione tutoria regionale 16, Biasca;

– , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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