10.2006.1
Delibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice
3 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.1
Data decisione, Autorità:
03.07.2006, ICCA
Titolo:
Delibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
10.2006.1
Lugano,
3 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24
febbraio 2006 presentata da
IS 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
riguardante la decisione del 6 febbraio
2006 con cui il Centro degli affari sociali del Comune di Z__________ (Repubblica
__________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice, da parte
dell'istante, di
R__________ __________ (1991),
figlio di
M__________
__________, (Serbia)
(con recapito
presso IS 1, Biasca)
e fu R__________
nata D__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 6 febbraio 2006 il Centro per le opere sociali (Centar za
socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Repubblica
__________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________
__________ (nato a S__________ M__________ il 2 settembre 1991), figlio di M__________
__________ e fu R__________ nata D__________, da parte di
IS 1, nata , zia del ragazzo;
che il 24
febbraio 2006 IS 1 ha chiesto alla Camera civile di appello di riconoscere e
dichiarare esecutiva la decisione del Centro per le opere sociali;
che il
giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 27 febbraio
2006 a integrare la documentazione prodotta, ciò che essa ha fatto il 31 marzo
2006;
che il
giudice delegato ha sollecitato dall'istante il 3 aprile 2006 altre due precisazioni,
le quali sono pervenute alla Camera il 25 aprile successivo;
che con
ordinanza del 3 maggio 2006 il giudice delegato ha trasmesso
per conoscenza copia del carteggio alla Commissione tutoria regionale 16,
convocando l'istante, la Commissione medesima e il padre dell'adottato al contraddittorio
del 28 giugno 2006, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse
andata deserta la Camera avrebbe giudicato sulla base degli atti;
che l'istante
ha comunicato alla Camera, l'11 maggio 2006, di rinunciare alla discussione;
che all'udienza del 28 giugno 2006 non sono
comparsi né la Commissione tutoria regionale né, tanto
meno, M__________ __________;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511
cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che il
fatto di non dover iscrivere un'adozione straniera nei registri svizzeri dello
stato civile rende la procedura di delibazione facoltativa (Mosimann
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, IPR,
Basilea 1996, n. 11 ad art. 78 LDIP), ma non la impedisce;
che tra
la Svizzera e la Bosnia-Erzegovina (o gli altri Stati dell'ex Iugoslavia) non risultano
trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili,
tanto meno in materia di adozione;
che, del resto, la Bosnia-Erzegovina non ha firmato nemmeno la
Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori (RS
0.211.221.310) né la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione
dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311);
Considerandi
che in
concreto la delibazione è disciplinata pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui
una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei
tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non
può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva
(lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);
che, per
quanto riguarda il requisito della competenza, le adozioni straniere sono
riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o
di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art.
26.
lett. a LDIP);
che in
concreto la decisione straniera emana dallo Stato di origine dell'adottante e
dell'adottato, onde la competenza dell'autorità estera;
che la
decisione è passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione (6
febbraio 2006), come ha attestato il Centro per le opere sociali sul primo foglio
in alto dell'esemplare agli atti:
che nella
fattispecie non si scorgono motivi di rifiuto per violazione all'ordine pubblico
svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello
formale (cpv. 2), la Commissione tutoria regionale non prospettando per altro estremi
del genere (cfr. sentenza del Tribunale federale
5A.20/2005 del 21 dicembre
2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06);
che,
certo, poteva destare perplessità la procedura seguita dal Centro per le opere
sociali nella misura in cui né l'adottando né il padre
dell'adottando risultavano essere stati sentiti personalmente;
che a
tale mancanza tuttavia il Centro per le opere sociali ha posto rimedio il 16
marzo 2006, su invito di questa Camera, ascoltando padre e figlio, i quali
hanno confermato di essere in chiaro circa la portata dell'adozione e di
essere pienamente d'accordo circa il trasferimento del ragazzo in Svizzera;
che, ciò premesso,
“le adozioni straniere o atti
analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di
filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera
soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP);
che nella
fattispecie l'adozione è esplicitamente designata nella decisione come semplice
(“incompleta”), nel senso che non sostituisce il
rapporto di filiazione con i genitori naturali, ma crea un secondo rapporto di
filiazione tra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti), lasciando
per il resto immutato il rapporto di filiazione originario (art. 147 della
legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid,
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, pag. 42 in
alto);
che una
simile forma di adozione non sussiste più in Svizzera (art. 268 vCC, nella
versione anteriore al 1° gennaio 1978), la quale conosce solo l'adozione “piena”, data per altro anche nella Bosnia-Erzegovina (art. 153 della legge
bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid,
op. cit., pag. 43 in alto);
che in
concreto la decisione straniera va quindi riconosciuta nel senso che crea fra l'adottando
e l'adottante (e i di lei discendenti) gli stessi legami di parentela, così
come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio,
nulla mutando per il resto al rapporto di filiazione originale, diritti
ereditari compresi;
che a
tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva
in Svizzera;
che gli
oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto
“soccombente” a norma dell'art. 148
cpv. 1
CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la
decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro per le opere
sociali (Centar za socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Bosnia-Erzegovina)
ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________
(1991) da parte di IS 1, nata __________, è riconosciuta e dichiarata esecutiva con
gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante.
3.
Intimazione:
– avv. ;
–
Commissione tutoria regionale 16, Biasca;
– , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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