10.2006.100
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.89 - max. 2.28 gr/mille
17 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.100
Data decisione, Autorità:
17.10.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.89 - max. 2.28 gr/mille
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.100
DA
717/2006
Bellinzona
17
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.89 -
max. 2.18 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1998 per
analogo reato (alcolemia: 1.76 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
15 novembre 2005;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 27 febbraio
2006 n. DA 717/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 22 agosto 2006,
al quale ha partecipato il difensore, mentre l’imputato è stato autorizzato a
non partecipare ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede una
massiccia riduzione della pena, in considerazione della difficile situazione
personale dell’imputato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
w
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 15 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
717/2006 del 27 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento);
3.
al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra e
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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