10.2006.103
mancato versamento degli alimenti per la figlia per un importo di fr. 6'000.--, oltre agli assegni famigliari, per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006
11 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.103
Data decisione, Autorità:
11.07.2006, PRPEN
Titolo:
mancato versamento degli alimenti per la figlia per un importo di fr. 6'000.--, oltre agli assegni famigliari, per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.103
DA
634/2006
Bellinzona
11
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla
figlia gli alimenti fissati con convenzione per l’obbligo di mantenimento di
minori 23 marzo 1994 della Delegazione tutoria di __________, così da essere in
arretrato per complessivi fr. 6'000.--, oltre agli assegni per la figlia, per
il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006;
fatti avvenuti a __________
durante il periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio
Fatti
2006 n. DA 634/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 6'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 11 luglio 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito rilevando come non siano dati i presupposti
soggettivi del reato, nonché come questi non fosse oggettivamente in grado di
far fronte agli obblighi alimentari vista la difficile situazione economica.
Egli rileva inoltre come la querela non copra completamente i fatti in esame;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Può essere confermata, e,
se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta
nel decreto d’accusa?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo verificato
che la querela 9 dicembre 2004, non essendo mai stata estesa, non copre i fatti
contemplati dal decreto d’accusa (cfr. Bosshard in: Basler Kommentar, n. 27 ad
art. 217 CPS);
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 634/2006 del 20 febbraio 2006.
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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