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Decisione

10.2006.103

mancato versamento degli alimenti per la figlia per un importo di fr. 6'000.--, oltre agli assegni famigliari, per il periodo 1 marzo 2005 - 28 febbraio 2006

11 luglio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 634/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 6'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 11 luglio 2006,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito rilevando come non siano dati i presupposti

soggettivi del reato, nonché come questi non fosse oggettivamente in grado di

far fronte agli obblighi alimentari vista la difficile situazione economica.

Egli rileva inoltre come la querela non copra completamente i fatti in esame;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Può essere confermata, e,

se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta

nel decreto d’accusa?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo verificato

che la querela 9 dicembre 2004, non essendo mai stata estesa, non copre i fatti

contemplati dal decreto d’accusa (cfr. Bosshard in: Basler Kommentar, n. 27 ad

art. 217 CPS);

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 634/2006 del 20 febbraio 2006.

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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