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Decisione

10.2006.104

Scaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.

7 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ tra il settembre 2001 ed il

settembre 2002;

perseguito con

decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 del AINQ 1 che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

il periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 100.00.

3.

Ordina

la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il

5.9

;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;

rilevato che

con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1

autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di

detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la

confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;

preso atto che

con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha

prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro

giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;

indetto il

dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato

autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico

ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i

dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati

a ACCU 1 il 5.9.2002.

2.

Sugli

oneri dell’odierno giudizio.

visti gli

art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti

ordina la

confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.

prescinde dal

prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

reperti, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

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Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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