10.2006.104
Scaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.
7 giugno 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.104
Data decisione, Autorità:
07.06.2006, PRPEN
Titolo:
Scaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.
PORNOGRAFIA
art. 197 let. bis cf. 3 CPS
Incarto
n.
10.2006.104
DAC
895/2002
Bellinzona
7
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1, __________)
prevenuto
colpevole di pornografia,
per
essersi:
a) tramite __________, nei
confronti del quale si procede separatamente,
procurato e fatto
installare sul suo PC 4 filmati e immagini (27 fotografie) vertenti su atti sessuali
tra persone e animali;
b) procurato in via
elettronica scaricandoli da siti Internet e salvato sul suo PC, 9 filmati
vertenti su atti sessuali con adolescenti e svariate immagini vertenti su atti
sessuali fra e con adolescenti;
reato
previsto dall’art. 197 cifra 3bis CP;
Fatti
avvenuti a __________ tra il settembre 2001 ed il
settembre 2002;
perseguito con
decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
il periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 100.00.
3.
Ordina
la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il
5.9
;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;
rilevato che
con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1
autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la
confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;
preso atto che
con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha
prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro
giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;
indetto il
dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato
autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico
ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i
dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati
a ACCU 1 il 5.9.2002.
2.
Sugli
oneri dell’odierno giudizio.
visti gli
art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti
ordina la
confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
prescinde dal
prelevare oneri per l’odierno giudizio.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
reperti, Bellinzona,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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