10.2006.107
denuncia per un asserito utilizzo abusivo della propria carta di credito da parte di ignoti
26 ottobre 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2006.107
Data decisione, Autorità:
26.10.2006, PRPEN
Titolo:
denuncia per un asserito utilizzo abusivo della propria carta di credito da parte di ignoti
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.107
DA
749/2006
Bellinzona
26
ottobre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di sviamento della giustizia,
per avere presentato
all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile che sapeva non essere
stato commesso, in specie,
per avere, a __________ in data
19 luglio 2004, denunciato al Ministero pubblico del Cantone Ticino l’asserito
utilizzo abusivo della carta di credito __________ n. __________ rilasciata, a
suo nome, dalla CIVI 1, sostenendo, in urto con la verità, che ignoti avevano
utilizzato, in nove occasioni, detta carta di credito per effettuare
prelevamenti per complessivi fr. 6'500.-- presso alcuni bancomat del __________,
nel periodo __________ - __________, prelevamenti, questi, invece effettuati da
lui stesso, a brevissimi intervalli di tempo dall’utilizzo di un’altra carta di
credito, sempre di sua spettanza, i cui prelievi non sono stati però censurati;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 304
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 21 febbraio
Fatti
2006 n. DA 749/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 26 ottobre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulano la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale osserva
come l’imputato al momento dell’inoltro della denuncia fosse convinto che ci
fossero stati dei prelevamenti indebiti e che pertanto la stessa non è falsa.
Egli chiede di conseguenza il proscioglimento integrale del proprio assistito,
per l’assenza completa sia dell’aspetto oggettivo che di quello soggettivo del
reato in questione. In effetti, agli atti non vi è alcuna prova che dimostra
che egli sapesse di fare una denuncia falsa. Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di sviamento della giustizia per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
In data 19 luglio 2004 ACCU 1
ha inoltrato presso il Ministero pubblico di Lugano, per il tramite del suo
patrocinatore legale, una denuncia contro ignoti per i reati di furto, art. 139
CPS, e abuso di impianto per l’elaborazione dati, art. 147 CPS.
In effetti, da un’analisi degli
estratti bancari, egli si sarebbe accorto di alcuni prelevamenti effettuati a
suo dire da qualcun altro con la sua carta di credito Mastercard n. __________,
direttamente connessa ad un suo conto presso la CIVI 1.
In modo particolare egli ha
indicato nelle seguenti operazioni quelle da lui contestate e dunque da
considerarsi frutto di atto illecito:
- 23 agosto 2003 ore 06:06:
prelievo di fr. 500.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________, via __________;
- 5 settembre 2003, ore
06:47: prelievo di fr. 700.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il
distributore __________ di __________;
- 19 settembre 2003, ore
04:56: prelievo di fr. 500.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il
distributore __________ di __________;
- 08 ottobre 2003, ore
05:57: prelievo di fr. 600.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il
distributore __________ di __________;
- 17 ottobre 2003, ore
05:11: prelievo di fr. 900.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il
distributore __________ di __________;
- 26 ottobre 2003, ore
02:58: prelievo di fr. 900.-- dal Bancomat della Banca __________ presso il
distributore __________ di __________;
- 15 marzo 2004, ore 00:14:
prelievo di fr. 400.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________;
- 18 marzo 2004, ore 03:45:
prelievo di fr. 1'000.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________, via
__________;
- 2 aprile 2004: prelievo di
fr. 1'000.-- dal Bancomat della Banca __________ di __________, via __________.
2.
Dopo aver esperito le proprie
indagini, il Procuratore pubblico è giunto alla conclusione che non solo la
denuncia era infondata, ma addirittura che ad aver effettuato i prelevamenti
contestati sia stato lo stesso ACCU 1, che avrebbe utilizzato l’espediente
dell’azione penale per depistare eventuali indagini nei suoi confronti.
Sulla scorta di queste risultanze,
il Procuratore pubblico ha quindi emanato, in data 21 febbraio 2006, il decreto
d’accusa in oggetto reputando il prevenuto autore colpevole del reato di
sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304 CPS.
Con scritto di data 6 marzo
2006, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al citato decreto
d’accusa.
3.
Da quanto è emerso
dall’istruttoria di causa, i fatti possono essere riassunti come segue.
Il signor ACCU 1 era possessore
di due carte di credito presso la CIVI 1: una Mastercard n. __________ ed una
carta Maestro EC n. __________. Entrambe erano collegate al suo conto salario
n. __________ (__________), sul quale venivano automaticamente effettuati gli
addebiti.
Il 31 ottobre 2003 il prevenuto
ha trasmesso alla Viseca Card Service SA, Glattbrugg (in seguito: Viseca), una
lettera con la quale ha sporto le proprie rimostranze per delle fatture della
sua carta Mastercard contenenti degli importi dedotti che, a suo dire, non
risultavano essere compresi tra i prelievi da lui effettuati, e meglio quelli
di fr. 500.-- del 23 agosto 2003, quello di fr. 700.-- del 5 settembre 2003,
quello di fr. 500.-- del 19 settembre 2003, quello di fr. 600.-- dell’8
ottobre 2003 e quello di fr. 900.-- del 17 ottobre 2003, tutti effettuati
presso la Banca __________ di __________ (cfr. doc. 2 allegato alla denuncia,
atto istruttorio n. 1).
Il 19 novembre 2003 la Viseca
ha risposto comunicando che l’importo complessivo di fr. 3'280.-- gli sarebbe
stato accreditato con riserva sulla sua prossima fattura mensile (cfr. doc. 6
allegato alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
In data 25 ottobre 2003/25
novembre 2003 l’imputato ha inviato alla CIVI 1 uno scritto con il quale ha
contestato 17 prelevamenti effettuati tramite la sua carta EC dal suo conto nel
periodo dal 13 gennaio 2003 al 18 novembre 2003, invitando l’istituto ad
effettuare le dovute verifiche poiché, a suo dire: ”Da un primo controllo mi
sembra che alcuni pagamenti siano stati effettuati in orari assolutamente non
consoni alle mie abitudini” (cfr. doc. 1 allegato all’atto istruttorio n.
13).
Nel frattempo, il 26 novembre
2003, la CIVI 1 ha provveduto ad ordinare alla __________ AG, __________ (in
seguito: __________), il blocco della carta Maestro (cfr. doc. 3 allegato
all’atto istruttorio n. 13). Il 27 novembre 2003 è stata poi emessa una nuova
carta Maestro in sostituzione, facente sempre capo al conto salario del signor ACCU
1.
(cfr. atto istruttorio n. 6).
Dopo aver ricevuto una nuova
fatturazione dalla CIVI 1, datata 25 novembre 2003, il signor ACCU 1 ha
scritto, il 1 dicembre 2003, un’ulteriore missiva alla Viseca con la quale ha
confutato un nuovo prelievo di fr. 900.--, avvenuto il 26 ottobre 2003 al
Bancomat della Banca __________ di __________ presso il distributore __________
ed effettuato con la sua carta Mastercard (cfr. doc. 8 allegato alla denuncia,
atto istruttorio n. 1).
Il 9 dicembre 2003 egli si è
poi nuovamente rivolto alla CIVI 1 per contestare 5 prelievi effettuati con la
sua carta EC nel mese di novembre che egli ha sostenuto non aver mai
effettuato: uno di fr. 1'000.-- del 1 novembre 2003, uno di fr. 600.-- del 7
novembre 2003, uno di fr. 700.-- del 12 novembre 2003, uno di fr. 500.-- del 18
novembre 2003 e uno di fr. 200.-- del 21 novembre 2003 (cfr. doc. 4 allegato
all’atto istruttorio n. 13).
Il 16 dicembre 2003 la Viseca
ha informato il prevenuto che avrebbe accreditato pure l’importo di fr. 922.50
con riserva (cfr. doc. 5 allegato all’atto istruttorio n. 13).
4.
Il 6 gennaio 2004 ed il 20
gennaio 2004 la Viseca ha comunicato al signor ACCU 1 di aver effettuato le
proprie verifiche e di non aver riscontrato alcuna irregolarità nelle
operazioni controverse, per cui avrebbe riaddebitato al suo conto gli importi a
suo tempo accreditatigli (cfr. doc. 11 e 12 allegati alla denuncia, atto
istruttorio n. 1).
Nonostante ciò, il 29 marzo
2004, l’imputato ha scritto alla Viseca per contestare ulteriori due prelievi,
quello di fr. 400.-- del 15 marzo 2004 e quello di fr. 1'000.-- del 18 marzo
2004, effettuati con la nuova carta di credito Mastercard n. __________, questa
volta pretendendo nel contempo l’accredito di fr. 1'400.-- e minacciando di
annullare la carta di credito e far loro pubblicità negativa (cfr. doc. 11
allegato alla denuncia, atto istruttorio 13). Ne ha fatto seguito la solita
procedura con iniziale accredito e seguente verifica, conclusasi di nuovo con
la constatazione della correttezza delle operazioni in questione ed il riaddebito
della somma complessiva dibattuta (cfr. doc. 16 e 18 allegati alla denuncia,
atto istruttorio n. 1).
Dall’estratto conto del 24
aprile 2004 il prevenuto ha ancora una volta constatato l’effettuazione di un
prelievo che non poteva essere riconducibile a lui (cfr. doc. 17 allegato alla
denuncia, atto istruttorio n. 1).
Il 30 aprile 2004 ACCU 1 ha
comunicato alla Viseca la disdetta con effetto immediato della sua carta Mastercard,
accludendo allo scritto la relativa tessera, debitamente tagliata in due (cfr. doc.
15.
allegato all’atto istruttorio n. 13). Il 10 maggio seguente lo scioglimento
del rapporto contrattuale è stato confermato dalla società di Glattbrugg (cfr.
doc. 20 allegato alla denuncia, atto istruttorio n. 1).
5.
Il 6 ottobre 2004 l’imputato ha
trasmesso alla CIVI 1 una missiva con la quale ha formalizzato la sua contestazione
in relazione ad un prelievo di fr. 800.-- risalente al 25 settembre 2004 fatto
con la nuova carta EC, del quale egli ha recisamente negato essere l’autore,
minacciando nel contempo l’istituto di credito di chiudere il suo conto (cfr.
doc. 16 allegato all’atto istruttorio n. 13 e documento allegato al suo verbale
di interrogatorio 25 gennaio 2006, atto istruttorio n. 17).
6.
La documentazione agli atti ha
permesso di constatare come buona parte dei prelevamenti misconosciuti dal
prevenuto sia stato preceduto o seguito da uno effettuato allo stesso Bancomat
con la sua carta EC e non segnalato nella denuncia penale, e meglio:
- 23 agosto 2003: prelievo
denunciato di fr. 500.-- con Mastercard: ore 06:06
prelievo
non segnalato con EC di fr. 500.--: ore 06:07
- 5 settembre 2003: prelievo
denunciato di fr. 700.-- con Mastercard: ore 06:47
prelievo
non segnalato con EC di fr. 500.--: ore 06:48
- 19
settembre 2003: prelievo denunciato di fr. 500.-- con Mastercard: ore 04:56
prelievo
non segnalato con EC di fr. 500.--: ore 04:56
- 8 ottobre 2003: prelievo
denunciato di fr. 600.-- con Mastercard: ore 05:57
prelievo
non segnalato con EC di fr. 600.--: ore 05:56
- 17 ottobre 2003: prelievo
denunciato di fr. 900.-- con Mastercard: ore 05:11
prelievo
non segnalato con EC di fr. 400.--: ore 05:12
- 26 ottobre 2003: prelievo
denunciato di fr. 900.-- con Mastercard: ore 02:58
prelievo
non segnalato con EC di fr. 200.--: ore 02:59.
Un fatto analogo si è pure
verificato in occasione di una transazione contestata solo alla CIVI 1: quella
di fr. 800.-- del 25 settembre 2004, avvenuta alle 09:51, preceduta da un
prelievo EC di fr. 1'000.-- effettuato alle 09:50 e non messo in dubbio.
7.
L’accusato ha dichiarato a più
riprese di essere sempre stato in possesso delle carte con le quali sarebbero
state effettuate le operazioni in oggetto, di non averle mai date a nessuno, di
non averne fatto delle copie, di essere stato il solo a conoscerne i codici e
di non averli mai rivelati a terze persone (cfr. suo verbale di interrogatorio
16.
febbraio 2005, pag. 3, atto istruttorio n. 10 confermato in occasione
dell’audizione del 25 gennaio 2006, atto istruttorio n. 17, ed al
dibattimento).
Importante indizio che
interviene a far sorgere ulteriori grossi dubbi sull’attendibilità delle accuse
formulate dal signor ACCU 1 è il fatto che le transazioni da lui denunciate,
come visto poc’anzi, sono state accompagnate da altre avvenute quasi
contemporaneamente, a pochi secondi di distanza, e da lui non contestate.
Dovendone desumere che quest’ultime sono state effettuate da egli stesso o da
persona da lui autorizzata e debitamente istruita sui codici da digitare,
appare inverosimile che quelle controverse siano state effettuate da altri o
comunque a sua insaputa.
Tutte le indagini effettuate
dalla Telekurs, dalla CIVI 1 e dalla Viseca hanno condotto allo stesso
risultato, cioè che non vi era alcun elemento per ritenere che le carte fossero
state clonate (Skimming, cfr. ad es. doc. 12 allegato all’atto istruttorio n.
13).
Inoltre, come confermato dalla CIVI
1.
(cfr. documentazione richiamata d’ufficio dallo scrivente giudice ed
acquisita agli atti in occasione del dibattimento), l’uso di carte clonate nei
Bancomat svizzeri è impossibile, in quanto tutti gli apparecchi presenti nel
nostro Paese prima di concedere l’accesso ai conti, non effettuano solo un esame
dei dati contenuti nella banda magnetica, ma procedono parallelamente alla
lettura e verifica di quelli salvati sul microchip di ogni scheda. In tal modo
viene scongiurato qualsiasi uso illecito di copie delle tessere.
Questa situazione di fatto è
stata confortata indirettamente dalle dichiarazioni del teste __________, il
quale in occasione del processo, su esplicita richiesta del giudice, ha
affermato che in oltre 20 anni di carriera non ha mai sentito parlare di carte
clonate utilizzate nel Canton Ticino.
L’unico modo sino ad ora
utilizzato qui da noi dai malviventi per attingere ai conti delle vittime
tramite i distributori automatici di banconote è quello di far capo alla
tessera originale, sottratta loro con astuzia, dopo aver individuato con
espedienti di varia natura il relativo codice PIN (proprio in questa maniera
operava la “banda” cui l’imputato ha fatto riferimento in alcuni suoi scritti
per rendere più verosimile la propria versione dei fatti).
Ne consegue che non è nemmeno
astrattamente ipotizzabile, sulla scorta di questi rilevamenti e rivelazioni, un
abuso da parte di terze persone delle carte del prevenuto, a sua insaputa. Questo
vale a maggior ragione se si considera che le operazioni contestate
dall’accusato al Ministero pubblico ed alla CIVI 1 sono state effettuate con
almeno tre carte differenti, per cui le possibilità che qualcuno abbia
effettivamente clonato le tessere all’insaputa del detentore per ben tre volte
sono, giudiziosamente valutate le prove prodotte, ridotte a zero.
8.
A rendere ancor meno credibile
la versione dei fatti raccontata dal signor ACCU 1 contribuisce pure il suo
atteggiamento assunto di fronte all’autorità inquirente, verso la quale ha
palesato una chiara reticenza nell’ammettere di aver denunciato molti più
prelievi alla banca di quelli indicati nella querela penale. In effetti egli ha
riconosciuto tali fatti solo dopo essere stato confrontato con le prove documentali
esibitegli dal Procuratore pubblico (cfr. suo verbale di interrogatorio
del 25 gennaio 2006, atto istruttorio n. 17) e giustificando il suo agire con
motivazioni generiche e poco credibili.
Nemmeno le spiegazioni fornite
per suffragare la sua teoria secondo la quale qualcuno avrebbe prelevato il
denaro a sua insaputa sono atte a far per lo meno sorgere in questo giudice il
dubbio che egli possa essere stato realmente vittima di un reato. In effetti
sostenere che già solo per gli orari in cui i prelevamenti sono avvenuti e per
il fatto che gli importi non corrispondono, a suo dire, a quelli usualmente da
lui prelevati, sia possibile escludere che egli ne sia l’autore, appare poco
sostenibile. Anzi, di norma in fattispecie come quella in esame, l’autore cerca
degli accorgimenti per fare in modo che le modalità di ritiro del denaro
divergano da quelle da lui solitamente usate.
Non si deve a questo proposito
dimenticare che gran parte delle operazioni denunciate è stata seguita o
preceduta, a distanza di un minuto al massimo, da operazioni mai contestate,
effettuate con l’altra carta di proprietà del signor ACCU 1 e da lui approvate.
Pure da non perdere di vista è
il fatto che le transazioni siano avvenute sempre agli stessi Bancomat ed a
breve distanza dal domicilio dell’accusato.
Infine va rilevato che, come
indicato dalla Viseca stessa, le prassi di prelievo, non lasciano spazi ad
interventi di terze persone: “Gli acquisti relativi agli importi contestati
potevano essere unicamente effettuati mediante l’inserimento della sua carta
nel lettore e l’immissione del PIN corretto. Al momento del pagamento di
prodotti o servizi e/o del prelievo di denaro contante, lei quale titolare
della carta è tenuto a verificare i giustificativi di vendita allestiti
manualmente o elettronicamente, apponendovi la sua firma in segno di
approvazione. In caso di prelievo di denaro contante, alla stregua della sua
firma vale la digitazione del suo codice di sicurezza (PIN).” (cfr. doc. 23
allegato all’atto istruttorio n. 11).
Non essendo dunque ragionevole
dubitare che i prelievi indicati nella denuncia penale del 19 luglio 2004 siano
stati eseguiti da altre persone o all’insaputa del signor ACCU 1, se ne deve
dedurre che al momento in cui egli si è rivolto alla magistratura, sapeva che
ad aver agito non erano stati ignoti, ma era stato lui o comunque qualcuno che
lui conosceva ed al quale aveva dato sia le tessere che i codici.
9.
Per l’art. 304 cifra 1 prima
frase CPS, chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile,
che egli sa non commesso è punito con la detenzione o la multa.
Nei casi di esigua gravità il
giudice può prescindere da ogni pena (cifra 2).
ACCU 1 ha indubbiamente
segnalato alla magistratura come illecite delle operazioni con le sue carte di
credito che egli sapeva essere per contro avvenute in maniera regolare.
Il reato è dunque adempito sia
dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo, ritenuto che egli ha
agito intenzionalmente, con il chiaro intento di sviare eventuali sospetti
dalla sua persona.
10.
Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nella scelta
del tipo di pena - qui la detenzione o la multa- e nella sua quantificazione,
il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel
Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art.
63): egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce
degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale
considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur ovviamente
entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa entità, sulla base dei
fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive.
ACCU 1, pur
essendo praticamente incensurato (ad eccezione di una condanna per guida in
stato di ebrietà), ha dimostrato sino alla fine scaltrezza nella commissione
del reato ascrittogli, collaborando con i magistrati solo in base alle sue
convenienze ed ammettendo solo lo stretto necessario, se confrontato con prove
concrete.
A suo sfavore
gioca pure il fatto che dall’indagine è emerso come egli abbia tentato a più
riprese con le stesse procedure della querela di ottenere dalla CIVI 1
l’accredito di tutta una serie di importi che superano in larga misura quelli
segnalati al Procuratore pubblico.
A favore del
prevenuto gioca il fatto che egli non ha precedenti specifici ed ha una
situazione professionale, familiare e sociale stabile.
Appare dunque
equo confermare la pena detentiva di 30 giorni proposta con il decreto d’accusa
in oggetto.
D’altro
canto sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato
al beneficio della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di
prova al minimo legale di 2 anni.
11.
La tassa
e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
In occasione del dibattimento
il difensore ha protestato l’assegnazione di ripetibili. L’esito dello stesso
non permette tuttavia di accogliere tale richiesta.
visti gli art. 304 cifra 1 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
sviamento della giustizia, art.
304.
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 19 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
749/2006 del 21 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’220.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1220.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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