10.2006.109
indicare su una chat erotica il numero di telefono di una terza persona senza il suo consenso
7 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.109
Data decisione, Autorità:
07.09.2006, PRPEN
Titolo:
indicare su una chat erotica il numero di telefono di una terza persona senza il suo consenso
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
MOLESTIE SESSUALI
art. 179septies CPS
art. 198 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.109
DA
376/2006
Bellinzona
7
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, il 13 e il 14
novembre 2005, per malizia e per celia, utilizzato abusivamente un impianto di
telecomunicazione per importunare CIVI 1, e meglio per avere inviato degli SMS
a sfondo erotico ad una chat erotica, spacciandosi per una donna in cerca di
compagnia maschile e indicando il numero di telefono di CIVI 1 per le risposte,
creando così i presupposti affinché questa ricevesse numerosi SMS indesiderati,
contenenti esplicite e dirette proposte sessuali;
2. molestie sessuali,
per avere, nelle
circostanze riferite al punto precedente, molestato sessualmente CIVI 1,
facendole pervenire, per il tramite di sconosciuti utenti telefonici ignari del
raggiro, degli SMS indesiderati, contenenti esplicite e dirette proposte
sessuali, espresse in termini particolarmente crudi;
fatti avvenuti in imprecisate
località del Cantone, il 13 e 14 novembre 2005 e protrattisi per alcuni giorni
nei loro effetti;
reati previsti dagli art.
179septies e 198 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio
2006 n. DA 376/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 febbraio 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 7 settembre 2006,
al quale l’imputato è stato autorizzato a non partecipare, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Abuso di impianti di
telecomunicazioni,
1.2. Molestie
sessuali,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 179septies, 198 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. abuso di impianti di
telecomunicazioni, art. 179septies CPS,
Considerandi
2.
molestie sessuali, art. 198
CPS,
per i fatti compiuti in
imprecisate località del Cantone, il 13 e 14 novembre 2005 e protrattisi per
alcuni giorni nei loro effetti, nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 376/2006 del 6 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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