10.2006.117
Eccesso di velocità nell'abitato; rilevazione radar (77 km/h su 50 km/h). Processo indiziario.
2 novembre 2006Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2006.117
Data decisione, Autorità:
02.11.2006, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità nell'abitato; rilevazione radar (77 km/h su 50 km/h). Processo indiziario.
VELOCITÀ
art. 90 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.117
DA
776/2006
Bellinzona
27 ottobre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart
targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 km/h.;
Fatti
avvenuti avvenuti a Lugano il 18 giugno 2005;
reato
previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art.
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguita con decreto
d'accusa no. 776/2006 del 27 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la
condanna
1. Alla
multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed
inoltre 3. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
5.
marzo 2006;
indetto il pubblico dibattimento del 27
ottobre 2006, al quale é comparsa l'accusata personalmente;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultima l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU
1.
colpevole
1.1
di grave
infrazione alle norme della circolazione
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart
targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 km/h?
2.
Quale
deve essere la pena da infliggerle?
3.
la
pena deve essere iscritta a casellario giudiziario e in caso affermativo a
quali condizioni potrà avvenire la sua cancellazione?
4.
a chi devono essere accollate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
I fatti che hanno
dato adito alla presente procedura sono riconducibili ad un grave eccesso di
velocità commesso il 18 giugno 2005 in territorio di Lugano e più precisamente
in via Torricelli (v. teleinfo Atlas 11-04 in giallo). Questa strada, a doppio
senso e in salita è posta nella zona sottostante all’Ospedale regionale di
Lugano (civico) e porta su via Tesserete a Massagno; da qui si può proseguire
verso via S. Gottardo per poi giungere all’imbocco autostradale A2 Lugano-nord.
Il limite di velocità predisposto in via Torricelli è quello “generale” di 50
km/h.
L’infrazione
è stata accertata alle 14:30 con il radar tipo “Multanova
6F”.
La velocità rilevata era di 82 km/h (senza deduzione del margine di
tolleranza)
con l’autoveicolo Smart Fourfour modello “Brabus” targato
ZH
4__________. Un’auto di piccole dimensioni ma di elevata potenza
siccome
leggera e dotata di motore turbo con 177 CV (si rinvia al
prospetto
del veicolo pag. 49). Il veicolo in questione non è di proprietà
dell’accusata.
Si tratta infatti di un’auto di dimostrazione che la Smart
concedeva
in prova a chiunque la richiedeva. In Piazza della Riforma a
Lugano
era stata infatti organizzata una giornata di promozione dei
veicoli
durante la quale veniva concessa la possibilità di testare diversi
modelli
fra cui la “Brabus” incappata nel radar. ACCU 1 ha
partecipato
a questa manifestazione con il suo ex-fidanzato __________
__________.
Insieme hanno provato due veicoli durante il primo pomeriggio.
2.
Dalla
tabella d’utilizzazione dei veicoli esposti, allestita quel giorno dagli
organizzatori
della manifestazione, si evince che l’auto in questione (la
Smart
Fourfour “Brabus” targata ZH 4__________) alle 14:30 non era in
circolazione.
Dalla stessa emerge che ACCU 1 è stata
passeggera
di una Smart roaster-coupé targata ZH 2__________ (guidata
dal
__________) fino alle 13:45 e che dalle 13:30 alle 14:10 era al volante del
veicolo
rilevato dal radar. Dette risultanze, con particolare riferimento al
fatto
che la ACCU 1 non poteva essere contemporaneamente sui 2
veicoli,
portano immediatamente a concludere che gli orari indicati nella
tabella
in questione sono imprecisi.
Dall’approssimazione
degli orari non si può però dedurre l’imprecisione
dei
nominativi delle persone che hanno utilizzato le vetture. Questo
siccome
per ogni conducente, per evidenti ragioni di responsabilità
veniva
richiesta la licenza di condurre.
E,
in tal senso va immediatamente rilevato che la Smart Fourfour
modello
“Brabus” targata ZH 4__________ quel giorno è stata utilizzata
solamente
da 4 persone: la prima persona l’ha prova alla mattina (va
quindi
esclusa dai possibili colpevoli) le altre 3 al pomeriggio. L’orario
indicato
per il viaggio della mattina è dalle 10:50 alle 11:10. Chi invece
ha
succeduto la ACCU 1 figura avere utilizzato la macchina dalle 16:25
alle
16:45, molto tempo dopo dalla rilevazione radar.
3.
Preso
atto delle risultanze di cui sopra e in particolare del fatto che alle
14:30
nessun utente esterno sembrava essere al volante della Smart in
questione,
la Polizia Comunale di Lugano ha proceduto
nell’interrogatorio
di tutti i collaboratori addetti allo svolgimento del
Roadshow.
Da queste audizioni è emerso che, come indicato al punto
2.
nessuno di questi era al volante della “Brabus” targata ZH 4__________ È
però
altresì emerso che gli orari indicati nella tabella non sono
attendibili.
In tal senso __________ ha infatti rilevato che “nella lista-
registro,
gli orari sono puramente indicativi in quanto possono essere
realmente
anticipati o posticipati di 30 min”. Questo collaboratore,
“durante
il pomeriggio”, ha confermato di avere “affidato la vettura in
questione
ad una coppia del Cantone di __________” (verb. aud. __________
__________
8.8
, pag. 1).
L’inattendibilità
degli orari indicata è stata altresì confermata da un altro
collaboratore,
__________, il quale dopo avere precisato “che …
non
combaciano” ha affermato che la Smart Fourfour Brabus targata
ZH
4__________ alle 13:30 non era in circolazione: “come minimo la stessa
è
stata presa alle 14:10 e non alle 13:30”. Da questa considerazione ha
dedotto
che la stessa “poteva trovarsi in via Torricelli alle 14:30” (verb.
aud.
__________ 8.8.05, pag. 2), evidentemente con una persona a
bordo
che non era addetta al Roadshow. Infatti, tutti gli altri collaboratori
hanno
dichiarato di non essere al volante di quell’auto quel giorno a
quell’ora.
Si tratta comunque di un forte indizio a sfavore dell’accusata.
Il
27.
febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha emesso il decreto
d’accusa
agli atti sub. 4, a cui l’accusata, senza opporsi alle risultanze
predibattimentali,
ha interposto opposizione.
4.
La foto
scattata dal radar Multanova 6F non permette d’individuare chi
fosse
alla guida dell’autoveicolo. Dal file (annesso agli atti) si evince
però
che nello stesso c’erano 2 persone, in considerazione della
cintura
del passeggero allacciata (v. anche rapporto di servizio Polcom
Lugano
15.11
, pag. 2 in fine). Ora, se è impossibile identificare nella
foto
il conducente, va osservato che al volante non poteva di certo
esserci
__________ (la persona che ha utilizzato il veicolo dopo la
ACCU
1: vedi tabella degli utilizzi), in quanto questa persona, non solo
viaggiava
sola, ma è partita molto dopo la ACCU 1. Da qui un secondo
indizio a
sfavore dell’accusata.
Ritenuto poi
l’accusata è stata la prima ad utilizzare quel veicolo nel pomeriggio e, come
s’illustrerà in seguito, per recarsi fino a Rivera, si
deduce un
terzo indizio a suo carico.
5.
In sede d’interrogatorio di Polizia del 3 novembre 2005 ACCU 1
ha
dichiarato di avere quel giorno provato due veicoli e ciò “im Verlaufe
des
Nachmittags”. Durante il processo del 27 giugno 2006 ha
confermato
quanto sopra e di avere utilizzato le due autovetture Smart
indicate
nella tabella e ciò a partire (circa) dalle 12.30, in compagnia
del
__________.
Ha
descritto dettagliatamente i viaggi intrapresi: il primo con la Smart
roadster-coupé
(cabrio) targata ZH 2__________ (guidata in parte da lei e in
parte
dall’amico), sul monte Bré (dove ha scattato una foto al __________:
ora
agli atti), sul lungolago a Lugano e per finire fino all’hotel __________
__________.
Durante questo viaggio la coppia ha
effettuato
delle fermate per ammirare il panorama o altro (fra cui quella
in
cui è stata scattata la foto al __________) sostando (anche) nell’albergo
citato
(v. depliant). Il tutto per una durata totale dichiarata di 1 ora e 45
minuti
circa. Prima d’iniziare il secondo viaggio hanno consumato un ge-
lato
per circa 15-30 min.
ha
saputo indicare con sufficiente precisione anche il
secondo
viaggio, precisando che con la “Brabus” targata ZH 4__________ i
due
avevano l’intenzione di raggiungere l’autostrada per provare il
veicolo
a 120 km/h. Nella descrizione l’accusata ha riconosciuto in aula
(a
video e poi stampato) sul sito www.michelin.ch il tragitto effettuato:
dalla
zona di Molino Nuovo, verso l’esterno della città, quindi su via
Torricelli,
per poi raggiungere l’imbocco dell’A2 a Massagno. Da qui
sono
proseguiti fino a Rivera per poi rientrare a Lugano e restituire
la
macchina in Piazza della Riforma. Certo nell’interrogatorio di Polizia
ha
dichiarato di non essere transitata in quel punto siccome non ha
scorto
l’ospedale, tuttavia va precisato che dalla via Torricelli il
nosocomio
non è immediatamente visibile essendo posto nella sua parte
superiore.
Dispositivo
Per questi motivi ritenuto che
l’accusata, indipendentemente dagli orari indicati sulla tabella è stata la
prima utente del pomeriggio ad utilizzare la “Brabus” in questione e che
ha riconosciuto di avere percorso (anche) la via Torricelli, preso atto che il
primo viaggio è durato circa 1,45 ore e che è stato poi consumato un gelato è
altamente probabile che alle 14:30 fosse in via Torricelli. Si tratta questo del
quarto indizio a carico dell’accusata.
Del resto anche partendo dal
presupposto (scartato) che l’infrazione fosse stata commessa da un’altra
persona, sembrerebbe assai anomalo che anch’essa sia transitata su via
Torricelli (come detto il percorso è stato scartato dall’accusata), vista la
moltitudine di strade che la città di Lugano offre. Molto più verosimile è
invece che su quella strada ci giungesse proprio lei, ritenuto che, circa due
ore dopo dall’orario di partenza da lei indicato per il primo viaggio (12:30)
era alla ricerca dell’autostrada e che, la segnaletica di colore verde posta in
città convoglia i veicoli proprio in quella direzione.
Da qui il quinto indizio a
carico dell’accusata, che ha per di più dichiarato di essere sempre stata al volante
della “Brabus” targata ZH 4__________ e di non avere mai concesso la guida
all’amico __________.
6. L’interrogatorio del
testimone __________, proposto dall’accusata, non ha permesso di portarle
benefici particolari. Quest’ultimo, sentito con delazione di giuramento (in
quanto ha dichiarato di non essere più il suo fidanzato) è stato molto vago, ha
precisato di non ricordare assolutamente il percorso effettuato con la Brabus
siccome non conosce Lugano. Ha riferito di avere effettuato un primo lungo
viaggio di circa 2 ore di avere fatto una pausa per mangiare un gelato, per poi
riprendere la Brabus che ha guidato esclusivamente la ACCU 1, fatto
salvo, forse, un posteggio. Ha confermato che i due volevano testare l’auto a
120 Km/h e che quindi si doveva imboccare l’autostrada, cosa che hanno fatto.
Per i motivi sopra esposti si
deve forzatamente decidere per la colpevolezza dell’accusata. Ciò in ragione
del fatto che gli orari indicati nella tabella, ancorché approssimativi, sono
errati di soli 30 minuti e che chi ha usato l’auto prima di ACCU 1 l’ha fatto
di mattino o molto tempo dopo di lei.
Visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC,
art. 22 cpv. 1 OSS;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiute nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 776/2006 del 27 febbraio 2006.
condanna ACCU
1
1. Alla multa di fr.
500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
2. Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 770.--.
ed inoltre 3. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione della circolazione,
Camorino.
Il giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico diACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 550.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 70.--
testi_________________________________________
fr. 1270.--
totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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