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Decisione

10.2006.117

Eccesso di velocità nell'abitato; rilevazione radar (77 km/h su 50 km/h). Processo indiziario.

2 novembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti avvenuti a Lugano il 18 giugno 2005;

reato

previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art.

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguita con decreto

d'accusa no. 776/2006 del 27 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la

condanna

1. Alla

multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed

inoltre 3. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS).

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

5.

marzo 2006;

indetto il pubblico dibattimento del 27

ottobre 2006, al quale é comparsa l'accusata personalmente;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultima l’accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU

1.

colpevole

1.1

di grave

infrazione alle norme della circolazione

per

aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Smart

targata ZH 4__________ alla velocità di 77 km/h. (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 50 km/h?

2.

Quale

deve essere la pena da infliggerle?

3.

la

pena deve essere iscritta a casellario giudiziario e in caso affermativo a

quali condizioni potrà avvenire la sua cancellazione?

4.

a chi devono essere accollate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

I fatti che hanno

dato adito alla presente procedura sono riconducibili ad un grave eccesso di

velocità commesso il 18 giugno 2005 in territorio di Lugano e più precisamente

in via Torricelli (v. teleinfo Atlas 11-04 in giallo). Questa strada, a doppio

senso e in salita è posta nella zona sottostante all’Ospedale regionale di

Lugano (civico) e porta su via Tesserete a Massagno; da qui si può proseguire

verso via S. Gottardo per poi giungere all’imbocco autostradale A2 Lugano-nord.

Il limite di velocità predisposto in via Torricelli è quello “generale” di 50

km/h.

L’infrazione

è stata accertata alle 14:30 con il radar tipo “Multanova

6F”.

La velocità rilevata era di 82 km/h (senza deduzione del margine di

tolleranza)

con l’autoveicolo Smart Fourfour modello “Brabus” targato

ZH

4__________. Un’auto di piccole dimensioni ma di elevata potenza

siccome

leggera e dotata di motore turbo con 177 CV (si rinvia al

prospetto

del veicolo pag. 49). Il veicolo in questione non è di proprietà

dell’accusata.

Si tratta infatti di un’auto di dimostrazione che la Smart

concedeva

in prova a chiunque la richiedeva. In Piazza della Riforma a

Lugano

era stata infatti organizzata una giornata di promozione dei

veicoli

durante la quale veniva concessa la possibilità di testare diversi

modelli

fra cui la “Brabus” incappata nel radar. ACCU 1 ha

partecipato

a questa manifestazione con il suo ex-fidanzato __________

__________.

Insieme hanno provato due veicoli durante il primo pomeriggio.

2.

Dalla

tabella d’utilizzazione dei veicoli esposti, allestita quel giorno dagli

organizzatori

della manifestazione, si evince che l’auto in questione (la

Smart

Fourfour “Brabus” targata ZH 4__________) alle 14:30 non era in

circolazione.

Dalla stessa emerge che ACCU 1 è stata

passeggera

di una Smart roaster-coupé targata ZH 2__________ (guidata

dal

__________) fino alle 13:45 e che dalle 13:30 alle 14:10 era al volante del

veicolo

rilevato dal radar. Dette risultanze, con particolare riferimento al

fatto

che la ACCU 1 non poteva essere contemporaneamente sui 2

veicoli,

portano immediatamente a concludere che gli orari indicati nella

tabella

in questione sono imprecisi.

Dall’approssimazione

degli orari non si può però dedurre l’imprecisione

dei

nominativi delle persone che hanno utilizzato le vetture. Questo

siccome

per ogni conducente, per evidenti ragioni di responsabilità

veniva

richiesta la licenza di condurre.

E,

in tal senso va immediatamente rilevato che la Smart Fourfour

modello

“Brabus” targata ZH 4__________ quel giorno è stata utilizzata

solamente

da 4 persone: la prima persona l’ha prova alla mattina (va

quindi

esclusa dai possibili colpevoli) le altre 3 al pomeriggio. L’orario

indicato

per il viaggio della mattina è dalle 10:50 alle 11:10. Chi invece

ha

succeduto la ACCU 1 figura avere utilizzato la macchina dalle 16:25

alle

16:45, molto tempo dopo dalla rilevazione radar.

3.

Preso

atto delle risultanze di cui sopra e in particolare del fatto che alle

14:30

nessun utente esterno sembrava essere al volante della Smart in

questione,

la Polizia Comunale di Lugano ha proceduto

nell’interrogatorio

di tutti i collaboratori addetti allo svolgimento del

Roadshow.

Da queste audizioni è emerso che, come indicato al punto

2.

nessuno di questi era al volante della “Brabus” targata ZH 4__________ È

però

altresì emerso che gli orari indicati nella tabella non sono

attendibili.

In tal senso __________ ha infatti rilevato che “nella lista-

registro,

gli orari sono puramente indicativi in quanto possono essere

realmente

anticipati o posticipati di 30 min”. Questo collaboratore,

“durante

il pomeriggio”, ha confermato di avere “affidato la vettura in

questione

ad una coppia del Cantone di __________” (verb. aud. __________

__________

8.8

, pag. 1).

L’inattendibilità

degli orari indicata è stata altresì confermata da un altro

collaboratore,

__________, il quale dopo avere precisato “che …

non

combaciano” ha affermato che la Smart Fourfour Brabus targata

ZH

4__________ alle 13:30 non era in circolazione: “come minimo la stessa

è

stata presa alle 14:10 e non alle 13:30”. Da questa considerazione ha

dedotto

che la stessa “poteva trovarsi in via Torricelli alle 14:30” (verb.

aud.

__________ 8.8.05, pag. 2), evidentemente con una persona a

bordo

che non era addetta al Roadshow. Infatti, tutti gli altri collaboratori

hanno

dichiarato di non essere al volante di quell’auto quel giorno a

quell’ora.

Si tratta comunque di un forte indizio a sfavore dell’accusata.

Il

27.

febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha emesso il decreto

d’accusa

agli atti sub. 4, a cui l’accusata, senza opporsi alle risultanze

predibattimentali,

ha interposto opposizione.

4.

La foto

scattata dal radar Multanova 6F non permette d’individuare chi

fosse

alla guida dell’autoveicolo. Dal file (annesso agli atti) si evince

però

che nello stesso c’erano 2 persone, in considerazione della

cintura

del passeggero allacciata (v. anche rapporto di servizio Polcom

Lugano

15.11

, pag. 2 in fine). Ora, se è impossibile identificare nella

foto

il conducente, va osservato che al volante non poteva di certo

esserci

__________ (la persona che ha utilizzato il veicolo dopo la

ACCU

1: vedi tabella degli utilizzi), in quanto questa persona, non solo

viaggiava

sola, ma è partita molto dopo la ACCU 1. Da qui un secondo

indizio a

sfavore dell’accusata.

Ritenuto poi

l’accusata è stata la prima ad utilizzare quel veicolo nel pomeriggio e, come

s’illustrerà in seguito, per recarsi fino a Rivera, si

deduce un

terzo indizio a suo carico.

5.

In sede d’interrogatorio di Polizia del 3 novembre 2005 ACCU 1

ha

dichiarato di avere quel giorno provato due veicoli e ciò “im Verlaufe

des

Nachmittags”. Durante il processo del 27 giugno 2006 ha

confermato

quanto sopra e di avere utilizzato le due autovetture Smart

indicate

nella tabella e ciò a partire (circa) dalle 12.30, in compagnia

del

__________.

Ha

descritto dettagliatamente i viaggi intrapresi: il primo con la Smart

roadster-coupé

(cabrio) targata ZH 2__________ (guidata in parte da lei e in

parte

dall’amico), sul monte Bré (dove ha scattato una foto al __________:

ora

agli atti), sul lungolago a Lugano e per finire fino all’hotel __________

__________.

Durante questo viaggio la coppia ha

effettuato

delle fermate per ammirare il panorama o altro (fra cui quella

in

cui è stata scattata la foto al __________) sostando (anche) nell’albergo

citato

(v. depliant). Il tutto per una durata totale dichiarata di 1 ora e 45

minuti

circa. Prima d’iniziare il secondo viaggio hanno consumato un ge-

lato

per circa 15-30 min.

ha

saputo indicare con sufficiente precisione anche il

secondo

viaggio, precisando che con la “Brabus” targata ZH 4__________ i

due

avevano l’intenzione di raggiungere l’autostrada per provare il

veicolo

a 120 km/h. Nella descrizione l’accusata ha riconosciuto in aula

(a

video e poi stampato) sul sito www.michelin.ch il tragitto effettuato:

dalla

zona di Molino Nuovo, verso l’esterno della città, quindi su via

Torricelli,

per poi raggiungere l’imbocco dell’A2 a Massagno. Da qui

sono

proseguiti fino a Rivera per poi rientrare a Lugano e restituire

la

macchina in Piazza della Riforma. Certo nell’interrogatorio di Polizia

ha

dichiarato di non essere transitata in quel punto siccome non ha

scorto

l’ospedale, tuttavia va precisato che dalla via Torricelli il

nosocomio

non è immediatamente visibile essendo posto nella sua parte

superiore.

Dispositivo

Per questi motivi ritenuto che

l’accusata, indipendentemente dagli orari indicati sulla tabella è stata la

prima utente del pomeriggio ad utilizzare la “Brabus” in questione e che

ha riconosciuto di avere percorso (anche) la via Torricelli, preso atto che il

primo viaggio è durato circa 1,45 ore e che è stato poi consumato un gelato è

altamente probabile che alle 14:30 fosse in via Torricelli. Si tratta questo del

quarto indizio a carico dell’accusata.

Del resto anche partendo dal

presupposto (scartato) che l’infrazione fosse stata commessa da un’altra

persona, sembrerebbe assai anomalo che anch’essa sia transitata su via

Torricelli (come detto il percorso è stato scartato dall’accusata), vista la

moltitudine di strade che la città di Lugano offre. Molto più verosimile è

invece che su quella strada ci giungesse proprio lei, ritenuto che, circa due

ore dopo dall’orario di partenza da lei indicato per il primo viaggio (12:30)

era alla ricerca dell’autostrada e che, la segnaletica di colore verde posta in

città convoglia i veicoli proprio in quella direzione.

Da qui il quinto indizio a

carico dell’accusata, che ha per di più dichiarato di essere sempre stata al volante

della “Brabus” targata ZH 4__________ e di non avere mai concesso la guida

all’amico __________.

6. L’interrogatorio del

testimone __________, proposto dall’accusata, non ha permesso di portarle

benefici particolari. Quest’ultimo, sentito con delazione di giuramento (in

quanto ha dichiarato di non essere più il suo fidanzato) è stato molto vago, ha

precisato di non ricordare assolutamente il percorso effettuato con la Brabus

siccome non conosce Lugano. Ha riferito di avere effettuato un primo lungo

viaggio di circa 2 ore di avere fatto una pausa per mangiare un gelato, per poi

riprendere la Brabus che ha guidato esclusivamente la ACCU 1, fatto

salvo, forse, un posteggio. Ha confermato che i due volevano testare l’auto a

120 Km/h e che quindi si doveva imboccare l’autostrada, cosa che hanno fatto.

Per i motivi sopra esposti si

deve forzatamente decidere per la colpevolezza dell’accusata. Ciò in ragione

del fatto che gli orari indicati nella tabella, ancorché approssimativi, sono

errati di soli 30 minuti e che chi ha usato l’auto prima di ACCU 1 l’ha fatto

di mattino o molto tempo dopo di lei.

Visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in

rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC,

art. 22 cpv. 1 OSS;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiute nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 776/2006 del 27 febbraio 2006.

condanna ACCU

1

1. Alla multa di fr.

500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS).

2. Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 770.--.

ed inoltre 3. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Sezione della circolazione,

Camorino.

Il giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico diACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 550.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 70.--

testi_________________________________________

fr. 1270.--

totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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