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Decisione

10.2006.12

delibazione di sentenza estera sul legittimo possesso di un titolo al portatore

11 aprile 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 13 ottobre 2006

presentata da

IS 1

(patrocinato dall' PA 1 )

per

ottenere la delibazione della sentenza emanata il 22 marzo 2005 dal Commissario

della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San

Marino nella causa civile che ha opposto l'istante a

PI 1, già in ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con decreto del 14 luglio 1998 il Commissario della Legge del Tribunale commissariale

civile e penale della Repubblica di San Marino ha dichiarato, su richiesta di PI

1, l'ammortamento di un libretto al portatore n. __________ denominato “__________”, rilasciato il 3 gennaio 1995

dal __________, sul quale risultava depositata il 15 marzo 1995 la somma di lire

478 085 456 (procedimento

di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998);

che il 27

agosto 1998 IS 1 ha convenuto PI 1 davanti al medesimo giudice, contestando l'ammortamento

del titolo (fascicolo n. 219/1998);

che in

esito a un procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino, con

sentenza del 15 aprile 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano ha ordinato la confisca del saldo depositato sul citato libretto al

portatore, seque­strato presso il __________, e la pubblicazione del provvedimento

sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (inc. 72.2001.299);

che PI 1

è deceduto a __________ il 27 luglio 2004 e che con decreto del 9 novembre 2004

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ne ha decretato la liquidazione

dell'eredità;

che la

liquidazione dell'eredità giacente è stata dichiarata chiusa, su istanza dell'Ufficio

dei fallimenti del Distretto di Lugano, con decreto emesso il 26 settembre 2005

dal medesimo Pretore;

che nel frattempo,

con sentenza del 22 marzo 2005, il Commissario della Legge del Tribunale

commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino ha dichiarato IS 1

legittimo possessore del noto libretto di deposito, revocando “per nullità e falsità del richiedente” il decreto di ammortamento emesso il 14 luglio

1998;

che il 22

agosto 2006 IS 1 ha chiesto alla presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano la revoca della confisca e la consegna dei fondi depositati sul libretto

di risparmio;

che la

presidente della Corte ha invitato IS 1 a far delibare previamente la sentenza emanata

dall'autorità di San Marino;

che con

istanza del 13 ottobre 2006 IS 1 chiede alla Camera civile di appello di riconoscere

e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;

che con

ordinanza del 6 dicembre 2006 il giudice delegato di questa Camera ha convocato

l'istante e l'Ufficio dei fallimenti di Lugano al contraddittorio del 2

febbraio 2007, invitando il primo a produrre entro tale data copia del

memoriale di risposta con cui PI 1 si era – a suo tempo – costituito in

giudizio davanti al Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di

San Marino;

che l'Ufficio

dei fallimenti di Lugano ha comunicato il 15 dicembre 2006 di non opporsi all'istanza

di delibazione;

che il

contraddittorio del 2 febbraio 2007 davanti a questa Camera è stato sospeso e

aggiornato al 6 marzo 2007 per consentire al­l'istante di procurarsi la

documentazione ancora necessaria;

che il 19

febbraio 2007 l'istante ha prodotto una dichiarazione del 2 febbraio 2007 in

cui, secondo il Cancelliere del Tribunale commissariale civile e penale della

Repubblica di San Marino, “il

fascicolo di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998 è riunito alla causa

civile n. 219 dell'anno 1998 di cui fa parte integrante”;

che,

preso atto di ciò, con ordinanza del 26 febbraio 2007 il giudice delegato di

questa Camera ha annullato il seguito del contraddittorio previsto per il 6

marzo 2007, nulla più ostando al­l'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

in ossequio alle norme della legge federale sul diritto internazionale privato,

le sentenze civili emanate al­l'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che la

relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera

di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che tra

la Svizzera e la Repubblica di San Marino non sussistono trattati bilaterali o

multilaterali sulla delibazione di decisioni civili;

che in

concreto il riconoscimento è disciplinato pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo

cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza

dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se

non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva

(lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);

che, per

quanto riguarda la competenza, essa è data se una disposizione della legge la

prevede o, in mancanza di una tale disposizione, se il convenuto era domiciliato

nello Stato del giudizio (26 lett. a LDIP) o, in caso di controversie

patrimoniali, se le parti, “con

pattuizione valida secondo la presente legge”, si sono sottoposte alla competenza dell'autorità che ha

pronunciato la decisione (26 lett. b) o se il convenuto si è costituito

incondizionatamente in giudizio (26 lett. c) o, in caso di domanda riconvenzionale,

se l'autorità che ha pronunciato la decisione era competente a giudicare la

Considerandi

domanda principale e le due domande sono materialmente connesse (26 lett. d);

che inoltre,

a norma dell'art. 108 cpv. 2 LDIP (cui rinvia l'art. 26 lett. a prima frase

LDIP), le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono

riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio del

convenuto (lett. a) o nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto

vi dimori abitualmente (lett. b), o nello Stato del foro prorogato (lett. c);

che le

prime due ipotesi appaiono d'acchito estranee al caso concreto, non risultando

– né l'istante pretendendo – che PI 1 abbia mai avuto domicilio o dimora

abituale nella Repubblica di San Marino;

che per

quanto riguarda la terza ipotesi, invocata dall'istante, essa consacra quella prevista

anche all'art. 26 lett. b LDIP, ossia l'esistenza di un foro prorogato a norma

dell'art. 5 LDIP (Dutoit,

Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 2 ad art.

108; Heini in: Zürcher Kommentar

zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 108);

che di una

siffatta convenzione di procedura non v'è traccia agli atti, né essa è menzionata

– per avventura – nella sentenza

estera

sottoposta a questa Camera per la delibazione;

che, scartate

tutte le ipotesi dell'art. 108 cpv. 2 LDIP, occorre tor­nare alla norma generale

dell'art. 26 LDIP, di cui l'art. 108 cpv. 2 LDIP non preclude l'applicazione (messaggio

del 10 novembre 1982, in: FF 1983 I 304 in alto; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 26 LDIP; Volken in: Zürcher Kommentar zum

IPRG, op. cit., n. 4 a 6 ad art. 26 LDIP);

che il già citato art. 26

lett. c LDIP prevede la delibazione di una sentenza estera, in particolare, “se il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio”;

che nella

fattispecie il caso imporrebbe dunque di verificare se, convenuto il 27 agosto 1998 da IS 1 davanti all'autorità di San Marino (contestazione dell'ammortamento),

PI 1 si sia costituito in giudizio senza nulla eccepire;

che invero, secondo il

diritto di San Marino, per la costituzione in giudizio il

giudice fissa con decreto un'apposita udienza (art. 2 § 1.0 della legge 17

giugno 1994 n. 55, “Disposizioni

in materia di procedura civile e penale della Repubblica

di San Marino”, in: ‹www.consigliograndeegenerale.sm›),

che

in concreto non risulta essersi tenuta alcuna udienza del genere, il giudice di

San Marino avendo subito sospeso la causa civile in attesa della fine del

procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino;

che nondimeno, stando a

quanto attesta il Cancelliere del Tribunale commissariale

civile e penale della Repubblica di San Marino, il fascicolo di volontaria

giurisdizione n. 96 dell'anno 1998 (ammortamento del titolo chiesto da PI 1) fa

“parte integrante” della causa civile n. 219 dell'anno 1998

(contestazione dell'ammortamento intentata da IS 1);

che

pertanto, le due cause formando secondo il diritto di San Marino un unico procedimento,

più non occorreva a PI 1 costituirsi in giudizio davanti al tribunale da lui medesimo

adito: anzi, verosimilmente egli non si sarebbe più nemmeno potuto sottrarre a

tale giurisdizione;

che nelle

circostanze descritte le parti constano essersi sottoposte entrambe all'autorità

che ha pronunciato il giudizio, sicché la competenza del tribunale estero può ritenersi

data;

che la sentenza

emanata il 22 marzo 2005 del Commissario della Legge del Tribunale commissariale

civile e penale della Repubblica di San Marino è passata in giudicato il 12

maggio 2005, come ha attestato il 20 luglio 2005 il Cancelliere del Tribunale stesso

in un certificato annesso alla sentenza prodotta per la delibazione;

che in

concreto non si ravvisano motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 LDIP;

che la

sentenza da delibare è stata pronunciata dopo la morte del convenuto, ma PI 1 ha

avuto la possibilità di esprimersi in un memoriale conclusivo prima del 18 marzo

2004, data dell'udienza per l'“irrotulazione” della causa, dopo la quale il giudice pronuncia

la sentenza (art. 2 §§ 5.0 a 5.3 della citata legge 17 giugno 1994 n. 55);

che in

tali condizioni la sentenza estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva

in Svizzera, non senza dimenticare che ad ogni buon conto essa riguarda il possesso

e non la proprietà del noto libretto di risparmio;

che per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (€ 246 910.53: doc. E, pag. 4) supera

largamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;

che gli

oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto

“soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che

per lo stesso motivo non si giustifica di assegnare indennità per ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 22 marzo 2005 con cui il Commissario della Legge del Tribunale commissariale

civile e penale della Repubblica di San Marino

– dichiara che IS 1 è il legittimo possessore del libretto di deposito

a risparmio ordinario al portatore recante il n. __________ intestato “__________”, emesso il 3 gennaio 1995 dal __________,

con un saldo il 15 marzo 1995 di lire 478 085 456 e

– revoca per nullità e falsità del richiedente il decreto di

volontaria giurisdizione emesso il 14 luglio 1998 circa l'ammortamento del libretto

medesimo

è

riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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