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Decisione

10.2006.121

Perdere la padronanza del proprio veicolo invadendo la corsia di contromano provocando così un incidente mortale.

11 dicembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli artt. 26 cpv. 1 e 2, 27 cpv. 1, 31 cpv.

1, 32 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2 LCStr, artt. 3 cpv. 1 , 4 e 6 cpv. 1 ONC ;

richiamati gli artt. 41 41 cifra 1 e 68 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa dell’ 8 marzo

2006 n. 960/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Il rinvio delle parti civili al competente foro per eventuali pretese di

risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.00 (cinquecento) e

delle spese giudiziarie di fr. 38'330.00 (trentottomilatrecentotrenta).

ed inoltre la condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80.

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 9 marzo 2006;

indetto il

pubblico dibattimento dell’11 dicembre 2006, al quale è comparso l’accusato

personalmente;

accertate le

generalità dell’accusato, data lettura del decreto di accusa, proceduto

all’interrogatorio dell’accusato;

sentiti i difensori dell’accusato i

quali, con due distinte arringhe, dichiarano di non opporsi alla pena proposta

dalla Procuratrice pubblica: chiedono tuttavia che le spese di procedura

vengano ridotte in maniera rilevante, perlomeno della metà. Ciò in

considerazione della difficile situazione finanziaria dell’accusato, il quale

ha solo da poco ripreso a lavorare: a causa dell’incidente è stato in effetti licenziato

ed è rimasto disoccupato per diverso tempo. Egli deve inoltre ancora risarcire

il suo ex datore di lavoro che, “a titolo di anticipo” gli aveva versato del denaro

per finanziare un veicolo, e ha in seguito “trattenuto” l’auto in questione

(una __________) del valore di € 15'000. A ciò si aggiunga il fatto che

l’accusato ha nel frattempo divorziato e dovrà per questo motivo versare del alimenti

al figlio.

sentito per

ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

Omicidio colposo,

1.2

Lesioni colpose gravi,

1.3

Grave infrazione alle norme

della circolazione

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 960/2006 dell’8 marzo 2006?

2.

In caso affermativo deve, e se

sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e,

se sì, a quali condizioni?

4.

Deve essere confermato il

rinvio al competente foro civile per le eventuali pretese di risarcimento di

parte civile?

5.

A chi vanno caricate la tassa e

le spese di giudizio?

le parti aderiscono ai quesiti;

il giudice dichiara definitivi i quesiti

posti e sospende il dibattimento alle 11:14 per il giudizio;

visti gli art. 117 e 125 cpv. 2 CP,

art 90 cifra 2 LCStr, in relazione agli artt. 26 cpv. 1 e 2, 27 cpv. 1, 31 cpv.

1, 32 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2 LCStr, artt. 3 cpv. 1, 4 e 6 cpv. 1 ONC, 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti quesiti

posti, essendo perfettamente dati i presupposti di cui agli art. citati e in

particolare del pregiudizio, del legame di causalità naturale, dell’illiceità.

Sulle spese ha precisato tuttavia che il nostro ordinamento procedurale, di

regola, prevede l’accollo delle spese giudiziarie a carico dell’accusato

condannato. Nella fattispecie non s’intravedono preminenti ragioni per

procedere ad una riduzione delle spese comminate, ritenuto che le stesse, oltre

ad essere oggettivamente giustificate e comprovate, sono servite per chiarire

la dinamica del (gravissimo) incidente stradale e le sue cause, ritenuto in

particolare che l’accusato non ha immediatamente ammesso tutti i fatti a lui

imputati con particolare riferimento a quelli che si riferiscono al consumo da

parte sua di droghe.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

omicidio colposo, art. 117

CP,

2.

lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,

3.

infrazione grave alle norme

della circolazione, art. 90 Cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 960/2006 del 8 marzo 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 38'880.-- (fr. 39'280.-- in caso di

motivazione scritta).

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso

il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

conferma il rinvio delle parti civili,

al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 38330.00 spese

giudiziarie

fr. 38830.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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