10.2006.126
Diffamare una persona dandole del "fuco", "re dei falsi invalidi", "demente" e minacciare
17 novembre 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.126
Data decisione, Autorità:
17.11.2006, PRPEN
Titolo:
Diffamare una persona dandole del "fuco", "re dei falsi invalidi", "demente" e minacciare
DIFFAMAZIONE
MINACCIA
art. 173 cf. 1 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2006.126
DA
1036/2006
Bellinzona
17
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di segretari per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. diffamazione
per avere, quale autore delle
lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1 medesimo con copie inviate
a più parti, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”,
reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1, in particolare affermando e
lasciando chiaramente intendere che quest’ultimo era “...re dei falsi
invalidi…”,
e tacciandolo di “fuco”
e affibbiandogli l’epiteto di “demente”, inoltre affermando che “…piuttosto
paga le imposte che devi ancora pagare al Comune di __________ e taci, fuco…”;
2. minaccia
per avere, quale autore delle
lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1, lettera quest’ultima pure
pubblicata sul settimanale “__________”, incusso spavento e timore a CIVI 1
affermando “Non azzardarti a rivolgermi la parola perché la considererò una
provocazione e reagirò di conseguenza”;
reati previsti dall’art. 173 cifra 1 e 180 CP;
Fatti
avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. 1036/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
multa di fr. 200.-- (duecento).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta al
casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 13 marzo 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore
di parte civile, mentre il Procuratore publico con lettera 24 ottobre 2006 ha
rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto di
accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale fa rilevare che l’accusato ammette i fatti imputati e che le lettere
da lui scritte sono esageratamente offensive e non possono di certo essere
inserite nel contesto della critica, trattandosi di veri e propri insulti. Lo
stesso patrocinatore fa inoltre notare che nell’incarto congiunto CIVI 1, qui
parte civile, ha ritirato l’opposizione, chiedendo di fare altrettanto ad ACCU
1, ma questi non l’ha fatto e si è resa così necessaria l’arringa odierna,
motivo per il quale il patrocinatore chiede il riconoscimento di congrue ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
ribadisce la propria legittimità nel dire di CIVI 1 ciò che ha scritto;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
ACCU 1 è autore colpevole di
diffamazione e minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa
deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?
5.
Se devono essere riconosciute delle ripetibili alla parte civile?
letti ed
esaminati gli atti;
rilevato che,
indipendentemente dagli obiettivi ricercati dall’accusato (che non possono in
questa sede – penale – essere valutati), gli epiteti da lui utilizzati e gli scritti
inviati a terzi vanno oltre alla legittima facoltà di critica che la legge
conferisce ai privati cittadini e alle autorità pubbliche;
che
il clima fra le parti, assai teso, impone di essere maggiormente severi
nell’ammettere anche l’esistenza di una minaccia, nel senso che una frase che
in altre circostanze potrebbe non incutere particolare timore o sgomento, nella
fattispecie era sicuramente suscettibile di fare credere al destinatario
dell’esistenza di un concreto pericolo;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 173, 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole diffamazione e
minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 1036/2006 del 9 marzo 2006.
condanna ACCU 1
1.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto.
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
3.
La condanna verrà iscritta al
casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta.
4.
Al pagamento di fr. 200.—a
titolo di ripetibili.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster