Lexipedia

Decisione

10.2006.126

Diffamare una persona dandole del "fuco", "re dei falsi invalidi", "demente" e minacciare

17 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle

riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa n. 1036/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

multa di fr. 200.-- (duecento).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta al

casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 13 marzo 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore

di parte civile, mentre il Procuratore publico con lettera 24 ottobre 2006 ha

rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto di

accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile,

il quale fa rilevare che l’accusato ammette i fatti imputati e che le lettere

da lui scritte sono esageratamente offensive e non possono di certo essere

inserite nel contesto della critica, trattandosi di veri e propri insulti. Lo

stesso patrocinatore fa inoltre notare che nell’incarto congiunto CIVI 1, qui

parte civile, ha ritirato l’opposizione, chiedendo di fare altrettanto ad ACCU

1, ma questi non l’ha fatto e si è resa così necessaria l’arringa odierna,

motivo per il quale il patrocinatore chiede il riconoscimento di congrue ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato, il quale

ribadisce la propria legittimità nel dire di CIVI 1 ciò che ha scritto;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

ACCU 1 è autore colpevole di

diffamazione e minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

5.

Se devono essere riconosciute delle ripetibili alla parte civile?

letti ed

esaminati gli atti;

rilevato che,

indipendentemente dagli obiettivi ricercati dall’accusato (che non possono in

questa sede – penale – essere valutati), gli epiteti da lui utilizzati e gli scritti

inviati a terzi vanno oltre alla legittima facoltà di critica che la legge

conferisce ai privati cittadini e alle autorità pubbliche;

che

il clima fra le parti, assai teso, impone di essere maggiormente severi

nell’ammettere anche l’esistenza di una minaccia, nel senso che una frase che

in altre circostanze potrebbe non incutere particolare timore o sgomento, nella

fattispecie era sicuramente suscettibile di fare credere al destinatario

dell’esistenza di un concreto pericolo;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 173, 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole diffamazione e

minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1036/2006 del 9 marzo 2006.

condanna ACCU 1

1.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto.

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

3.

La condanna verrà iscritta al

casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta.

4.

Al pagamento di fr. 200.—a

titolo di ripetibili.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster