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Decisione

10.2006.128

Non riversare alla Cassa di compensazione i contributi prelevati ai propri dipendenti; offendere l'onore con epiteti quali "mantenuta, scimmia, morta di fame"; incutere spavento a terze persone attrav

5 dicembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 928/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 800.-- (ottocento) a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva a quelle inflittegli dal Ministero Pubblico il 2.2.2005 e il

31.10.2005.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.--.

3.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

90.

(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il 31.10.2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

4.

Non prolunga né ammonisce l'accusato circa il periodo di cancellazione della

multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 2.2.2005;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 marzo 2006;

indetto il dibattimento 5 dicembre 2006,

al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal difensore avv. DI

1, __________; il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 settembre 2006 ha

rinunciato ad inter-venire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre il patrocinatore delle parti

civili LESA 1 e LESA 2, avv. PR 1, __________, con lettera 30 novembre 2006 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d’accusa e chiedendo la rifusione di fr. 572.45 per

onorario e spese oltre fr. 200.—per torto morale;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede

inizialmente il proscioglimento dal capo d’accusa di minaccia e da quello di

vie di fatto. E’ ammessa la pronuncia di “scimmia”, che non costituisce

tuttavia ingiuria e per di più va considerata nel contesto di tensione e

provocazione per gli atteggiamenti di ostruzione della moglie; non sono stati

proferiti altri epiteti né del resto la Signora LESA 2 ne riferisce.

Peraltro le Signore LESA 2 e LESA

1.

sono codenuncianti e non possono essere considerate come testi l’una

dell’altra; il loro è un sostegno a specchio che non va protetto.

Per quanto attiene il reato in

materia LAVS si ammette quanto imputato nel DAC, anche se il fatto che la

moglie abbia estromesso di fatto l’accusato dalla gestione della società, gli

ha impedito di accedere ad ogni documentazione e quindi di far fronte ai propri

doveri.

In conclusione, la multa, per

il solo reato LAVS, va sensibilmente ridotta e non deve esservi prolungamento

della sospensione condizionale alla pena di 90 giorni; le pretese di parte

civile vanno respinte;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

contravvenzione alla LF

sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, per avere, a __________, a

far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di

compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità

di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del

2004.

ai propri dipendenti?

1.2

ingiuria, per avere, in data 14

novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei

suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui: “mantenuta”, “morta di

fame”, “scimmia”?

1.2.1

Può essere applicato l’art. 177

cpv. 2 o 3 CP?

1.3

minaccia, per avere, in data 14

novembre 2005 a __________, rivolgendosi a LESA 2, affermando che “l’avrebbe

messa sotto con la jeep”, ovvero usando grave minaccia, incusso spavento o

timore ad una persona?

1.4

vie di fatto, per avere, in data

14.

novembre 2005 a __________, intenzionalmente preso per un braccio LESA 1

tentando di infilarle in bocca un telecomando, commesso vie di fatto senza

tuttavia cagionarle un danno al corpo o alla salute?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 31.10.2005?

3.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

4.

Quid circa il periodo di

cancellazione della multa decretata dal Ministero Pubblico il 2.2.2005?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

Devono essere riconosciute le

pretese delle parti civili e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

7.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126, 177 cpv. 1 e 2

CP; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2.1., negativamente ai quesiti posti sub 1.3., 1.4., 3. e 5.; come

segue ai quesiti posti sub 1.2., 2., 3.1., 4., 6. e 7.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

-

contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti (art. 88 LAVS) per avere, a __________, a far tempo da gennaio

2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________,

presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i

quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti;

-

ingiuria (art. 177 CP), per avere, in data 14 novembre 2005 a __________,

offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti l’epiteto di

“scimmia”;

condanna ACCU

1.

1.

alla multa di fr. 200.—

(duecento);

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie fr.

250.

-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

manda esente da pena ACCU 1 per quanto attiene

l’ingiuria “scimmia” in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 31.10.2005, ma l’ammonisce

formalmente;

non prolunga

né ammonisce l'accusato circa il periodo di

cancellazione della multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il 2.2.2005;

dispone che non vi sia iscrizione a

casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di

ingiuria in relazione alle espressioni “mantenuta” e “morta di fame”, rispettivamente

dalle accuse di minaccia e di vie di fatto;

rinvia la parte civile per le

proprie pretese al competente foro civile;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Cassa cantonale compensazione

AVS, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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