10.2006.128
Non riversare alla Cassa di compensazione i contributi prelevati ai propri dipendenti; offendere l'onore con epiteti quali "mantenuta, scimmia, morta di fame"; incutere spavento a terze persone attrav
5 dicembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2006.128
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, PRPEN
Titolo:
Non riversare alla Cassa di compensazione i contributi prelevati ai propri dipendenti; offendere l'onore con epiteti quali "mantenuta, scimmia, morta di fame"; incutere spavento a terze persone attraverso minacce verbali; afferrare fortemente un braccio a terze persone senza però cagionare un danno
CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE FEDERALE AVS
INGIURIA
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 CPS
art. 177 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 88 LAVS
1. LESA 1
2. LESA 2
tutti patr.te da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.128/CEG
DA
928/2006
Bellinzona
5
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. contravvenzione alla LF
sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
per avere, a __________, a far
tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di
compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità
di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del
2004 ai propri dipendenti;
reato previsto dall’art. 88
LAVS;
2. ingiuria,
per avere, in data 14 novembre
2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi
confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui: “mantenuta”, “morta di fame”,
“scimmia”;
reati previsti dall’art. 177
CP;
3. minaccia,
per avere, nelle medesime
circostanze di cui sopra, rivolgendosi ancora a LESA 2, affermando che “l’avrebbe
messa sotto con la jeep”, ovvero usando grave minaccia, incusso spavento o
timore ad una persona;
reato previsto dall’art. 180
cpv. 1 CP;
4. vie di fatto,
per avere, nelle medesime
circostanze di cui sopra, intenzionalmente preso per un braccio LESA 2 (recte:
LESA 1) tentando di infilarle in bocca un telecomando, commesso vie di fatto
senza tuttavia cagionarle un danno al corpo o alla salute;
reato previsto dall’art. 126
CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo
Fatti
2006 n. DA 928/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 800.-- (ottocento) a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quelle inflittegli dal Ministero Pubblico il 2.2.2005 e il
31.10.2005.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--.
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
90.
(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 31.10.2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
4.
Non prolunga né ammonisce l'accusato circa il periodo di cancellazione della
multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 2.2.2005;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 marzo 2006;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006,
al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal difensore avv. DI
1, __________; il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 settembre 2006 ha
rinunciato ad inter-venire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre il patrocinatore delle parti
civili LESA 1 e LESA 2, avv. PR 1, __________, con lettera 30 novembre 2006 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d’accusa e chiedendo la rifusione di fr. 572.45 per
onorario e spese oltre fr. 200.—per torto morale;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede
inizialmente il proscioglimento dal capo d’accusa di minaccia e da quello di
vie di fatto. E’ ammessa la pronuncia di “scimmia”, che non costituisce
tuttavia ingiuria e per di più va considerata nel contesto di tensione e
provocazione per gli atteggiamenti di ostruzione della moglie; non sono stati
proferiti altri epiteti né del resto la Signora LESA 2 ne riferisce.
Peraltro le Signore LESA 2 e LESA
1.
sono codenuncianti e non possono essere considerate come testi l’una
dell’altra; il loro è un sostegno a specchio che non va protetto.
Per quanto attiene il reato in
materia LAVS si ammette quanto imputato nel DAC, anche se il fatto che la
moglie abbia estromesso di fatto l’accusato dalla gestione della società, gli
ha impedito di accedere ad ogni documentazione e quindi di far fronte ai propri
doveri.
In conclusione, la multa, per
il solo reato LAVS, va sensibilmente ridotta e non deve esservi prolungamento
della sospensione condizionale alla pena di 90 giorni; le pretese di parte
civile vanno respinte;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
contravvenzione alla LF
sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, per avere, a __________, a
far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di
compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità
di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del
2004.
ai propri dipendenti?
1.2
ingiuria, per avere, in data 14
novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei
suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui: “mantenuta”, “morta di
fame”, “scimmia”?
1.2.1
Può essere applicato l’art. 177
cpv. 2 o 3 CP?
1.3
minaccia, per avere, in data 14
novembre 2005 a __________, rivolgendosi a LESA 2, affermando che “l’avrebbe
messa sotto con la jeep”, ovvero usando grave minaccia, incusso spavento o
timore ad una persona?
1.4
vie di fatto, per avere, in data
14.
novembre 2005 a __________, intenzionalmente preso per un braccio LESA 1
tentando di infilarle in bocca un telecomando, commesso vie di fatto senza
tuttavia cagionarle un danno al corpo o alla salute?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 31.10.2005?
3.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
4.
Quid circa il periodo di
cancellazione della multa decretata dal Ministero Pubblico il 2.2.2005?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
Devono essere riconosciute le
pretese delle parti civili e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
7.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126, 177 cpv. 1 e 2
CP; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2.1., negativamente ai quesiti posti sub 1.3., 1.4., 3. e 5.; come
segue ai quesiti posti sub 1.2., 2., 3.1., 4., 6. e 7.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-
contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (art. 88 LAVS) per avere, a __________, a far tempo da gennaio
2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________,
presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i
quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti;
-
ingiuria (art. 177 CP), per avere, in data 14 novembre 2005 a __________,
offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti l’epiteto di
“scimmia”;
condanna ACCU
1.
1.
alla multa di fr. 200.—
(duecento);
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie fr.
250.
-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
manda esente da pena ACCU 1 per quanto attiene
l’ingiuria “scimmia” in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 31.10.2005, ma l’ammonisce
formalmente;
non prolunga
né ammonisce l'accusato circa il periodo di
cancellazione della multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il 2.2.2005;
dispone che non vi sia iscrizione a
casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie ACCU 1 dalle accuse di
ingiuria in relazione alle espressioni “mantenuta” e “morta di fame”, rispettivamente
dalle accuse di minaccia e di vie di fatto;
rinvia la parte civile per le
proprie pretese al competente foro civile;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Cassa cantonale compensazione
AVS, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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