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Decisione

10.2006.129

condurre in stato di grave ubriachezza

28 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'500.--

(duemilacinquecento).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti da Ministero pubblico il __________.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--

(trecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 31 marzo 2006;

indetto il dibattimento 28 novembre 2006,

al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI

1, mentre l’AINQ1 con lettera 1. settembre 2006 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale non

contesta i fatti né la commisurazione della pena (né 75 giorni di detenzione né

la multa di fr. 2'500.--), ma chiede che non venga revocata la sospensione condizionale

alla pena decretata dal Ministero Pubblico il __________. Gli atti dimostrano

che l’accusato non è un bevitore abituale e che, pentito, si è reso conto di

quanto commesso. In altre parole l’accusato non è assolutamente un soggetto

problematico; egli sta dimostrando piena capacità nell’astenersi dal consumo di

bevande alcoliche. La decisione amministrativa di revoca, a tempo determinato,

dimostra una prognosi favorevole per l’accusato, impegnato politicamente e in

ambito sportivo e che in 25 anni non ha mai commesso incidenti. Oltrettutto il

periodo di prova della precedente condanna non era trascorso per pochissimo

tempo.

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di guida

in stato di inattitudine per aver condotto l’autovettura __________ targata __________

essendo in stato di grave ubria-chezza (alcolemia: min. 2.24 - max. 2.71 grammi

per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia

2.14

grammi per mille)?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa __________?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, oppure deve

esservi ammonimento?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 3 e 5, negativamente al quesito posto sub 4, come segue ai quesiti posti sub

2.

e 4.1.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1195/2006 del 27 marzo 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizional-mente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 2'500.—

(duemilacinquecento);

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata dal

Ministero Pubblico con decreto d’accusa __________ ma ne prolunga il periodo

di prova di 1 (uno) anno;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, Camorino (80206),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2'500.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 3'100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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