10.2006.13
Causare ad una persona una contusione al naso e alla fronte.
27 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.13
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, PRPEN
Titolo:
Causare ad una persona una contusione al naso e alla fronte.
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.13
DA
4749/2005
Bellinzona
27
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1, ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
art. 123 cifra 1 CP
per avere,
a __________,
nella lavanderia dei palazzi di via __________,
in data __________,
nel corso
di una lite, causato a CIVI 1 una contusione al naso e alla fronte, come
attestato dal certificato medico 12.11.2005 del Pronto Soccorso dell’__________,
agli atti;
perseguito con decreto
d’accusa del 12 dicembre 2005 n. DA 4749/2005 del che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 350.-- (trecentocinquanta), con l’avvertenza che la
stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutato in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 viene rinviato al competente
foro civile.
4.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 6 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il 6.6.2003,
ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà caccellata
entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CP).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27/28 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 29 settembre
2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il
Procuratore, con lettera 7/8 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato, e la parte civile non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei
testi;
sentito il
difensore, DI 1, __________, il quale riepiloga i fatti e evidenzia quanto
sostenuto dal teste __________. Egli sottolinea le incongruenze tra quanto
sostenuto nella querela e quanto emerge dal verbale della parte lesa e che
dagli altri atti non affiora alcun riscontro circa la causa delle ferite patite
dal signor CIVI 1. In ultima analisi, si sarebbe trattato di un semplice
alterco da lavanderia con insulti e ingiurie (ammesse dal singor CIVI 1), e
dato che non vi sono prove sufficienti agli atti per sostenere una condanna, il
patrocinatore chiede il proscioglimento del suo assistito;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si
rimette al giudizio di questo giudice;
posti a giudizio, con il consenso del
patrocinatore, i seguenti quesiti:
Fatti
1. È ACCU 1, __________,
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere,
a __________,
nella lavanderia dei palazzi di via __________,
in data __________,
nel corso
di una lite, causato a CIVI 1 una contusione al naso e alla fronte, come
attestato dal certificato medico 12.11.2005 del Pronto Soccorso dell’__________,
agli atti?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
comminata?
3.
In caso di
condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 6 giugno 2003?
5.
A chi il carico
della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
123.
cifra 1 CP; 6 cifra 2 CEDU, 32 cpv. 1 Cost., 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP,
e carica le spese processuali
allo Stato.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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