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Decisione

10.2006.130

istigare terze persone a commettere il furto di 3 telefonini

21 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 1050/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 marzo 2006;

indetto il dibattimento 21 novembre 2006,

al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI

1, __________, mentre il AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'imputat, data lettura

del decreto d'accusa,

ammessa l’eccezione della difesa in merito alla

rappresentanza processuale e alla costituzione di parte civile del Signor __________

per la CIVI 1;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti la teste __________, __________,

attinente di __________, domiciliata a __________, nubile, disoccupata, non

parente, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei

casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa

lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;

il difensore, il quale ha chiesto

il proscioglimento e la rifusione delle spese legali per cinque ore di impegno

di preparazione e un’ora e mezza di dibatti-mento a fr. 250.--/h, pari a

complessivi fr. 1'625.--;

per ultimo l'accusat;

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di istigazione

e complicità in furto,

per avere, a scopo d’indebito

profitto, a __________, il __________, in danno del negozio CIVI 1,

accompagnandoli con il proprio veicolo ed attendendoli all’ingresso del negozio

dopo averli istigati a sottrarre alcuni telefonini che gli sono poi stati

consegnati immediatamente dopo aver eluso il pagamento all’uscita,

intenzionalmente istigato e aiutato __________ e __________ a commettere il

furto di tre telefonini per un valore complessivo di fr. 747.-- al fine di

appropriarsene?

1.1

E’ ACCU 1 autore colpevole di complicità

in furto, per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________,

il __________, in danno del negozio CIVI 1, accompagnandoli con il proprio

veicolo ed attendendoli all’ingresso del negozio dopo averli istigati a

sottrarre alcuni telefonini che gli sono poi stati consegnati immediatamente

dopo aver eluso il pagamento all’uscita, intenzionalmente aiutato ____________________

e __________ a commettere il furto di due telefonini al fine di appropriarsene?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese di rifusione di spese legali e se sì in quale misura?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Visti gli art. 24, 25, 139 cifra 1 CP;

9.

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 2., 3. e 4., negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 5.,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di istigazione

e complicità in furto (art. 24 e 25 in relazione con l’art. 139 cifra 1 CP)

per avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, il __________, in danno

del negozio CIVI 1, accompagnandoli con il proprio veicolo ed attendendoli

all’ingresso del negozio dopo averli istigati a sottrarre alcuni telefonini che

gli sono poi stati consegnati immediatamente dopo aver eluso il pagamento

all’uscita, intenzionalmente istigato e aiutato __________ e __________ a

commettere il furto di tre telefonini al fine di appropriarsene;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per

complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 172.20 spese giudiziarie

fr. 27.80 testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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