10.2006.137
circolazione in stato di inattitudine (ebiretà) e opposizione alla prova del sangue
23 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.137
Data decisione, Autorità:
23.01.2007, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di inattitudine (ebiretà) e opposizione alla prova del sangue
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.137
DA
1028/2006
Bellinzona
23
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura
Peugeot targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come
accertato dal risultato della prova etanografica (1,66 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi
intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia
ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo
2006 n. DA 1028/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--
(trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 marzo 2006;
indetto il dibattimento 23 gennaio 2007,
al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal difensore Avv. DI
1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale dichiara, in caso di condanna, di non essere disposto ad effettuare un
lavoro di pubblica utilità;
sentiti il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma chiede che la pena venga ridotta (ad un massimo di aliquota
giornaliera di fr. 30.--);
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine
per aver, a __________ il __________, condotto l’autovettura Peugeot targata TI
__________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dal risultato
della prova etanografica (1,66 grammi per mille)?
1.2
elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida, per essersi, a __________ il __________,
intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia
ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr;
9.
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2., 4.; negativamente al quesito posto sub 3.; come segue al quesito
posto sub 2.;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr)
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1028/2006 del 13 marzo 2006.
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.— (trenta) cadauna, per un totale di
fr. 2'700.— (duemilasettecento);
1.1
l’accusato è avvertito che
in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena
detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di
pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-- per
complessivi fr. 700.-- (settecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80088),
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 2'700.-- pena
pecuniaria
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 3'400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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