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Decisione

10.2006.138

Abbandono del luogo dell'incidente e opposizione alla prova del sangue.

14 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. inosservanza dei doveri in

caso di infortunio,

per aver abbandonato il luogo

dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o

avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 92 cpv.1

LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo

2006 n. DA 951/2006 del che propone la condanna:

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 20 marzo 2006;

indetto il dibattimento 14 novembre 2006,

al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dall’DI 1, mentre il AINQ

1.

con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il teste __________, __________,

attinente di __________, domiciliata a __________ , __________, __________, la

quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui

agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura

dell'art. 307 CP, giura; è parte lesa;

il teste __________, __________,

attinente di __________, domiciliata a __________ , __________, __________, la

quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui

agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura

dell'art. 307 CP, giura;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento da entrambi i capi d’accusa;

per ultimo l'accusato.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

elusione di provvedimenti per

accertare l'incapacità alla guida, per essersi, a __________ il __________,

intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo

per la determinazione dell’alcolemia, allontanan-dosi dal luogo in cui era

incorso in un incidente con l’autovettura __________ targata __________,

rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presu-mere, tenuto conto

delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempesti-vamente la prova

dell’alito o del sangue?

1.2

inosservanza dei doveri in caso

di infortunio, per aver abbandonato, a __________ il __________, il luogo

dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o

avvertire senza indugio la polizia;

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 1.2, decaduti gli altri, come segue al quesito posto sub 5;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e di inosservanza dei

doveri in caso d'infortunio per quanto accaduto a __________ il __________;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (50),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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