10.2006.14
opposizione tardiva
18 agosto 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2006.14
Data decisione, Autorità:
18.08.2006, PRPEN
Titolo:
opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPS
art. 210 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.14
DA
4805/2005
Bellinzona
18
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il
segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 ,
siccome
ritenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
Fatti
avvenuti il 21 ottobre 2005 a __________;
reato
previsto dall' art. 90 cifra 2 LCS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA
4805/2005 di data 14 dicembre 2005 del AINQ 1
per cui fu proposta la condanna:
1.
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.--.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
Vista l'opposizione interposta in
data 3/4 gennaio 2006 dall'accusato;
considerato che, secondo gli art. 208 e 210
CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore
pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa
entro quindici giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è
stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________
__________ il 14 dicembre 2005;
che, da una verifica postale,
tale decisione è stata notificata al destinatario il 15 dicembre susseguente (cfr.
verifica postale dell’invio raccomandato 98.00.650051.__________ agli atti);
che, nella fattispecie, il
termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere il
giorno seguente a quello della notifica, ossia il 16 dicembre 2005, e veniva a
scadere il 30 dicembre 2005;
che l'opposizione interposta
da ACCU 1, __________, datata 3 gennaio 2005 e intimata quello stesso giorno,
risulta dunque tardiva;
che di conseguenza
l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
che, volendo anche
interpretare lo scritto del prevenuto quale domanda di restituzione in intero
per inosservanza del termine, il fatto che l’accusato avesse appena finito la
scuola reclute e non riuscisse a fare niente (cfr. doc. 5), non giustifica
ancora una simile richiesta (cfr. art. 21-22 CPP), dato che il signor ACCU 1
non spiega (né dimostra), quando avrebbe terminato la scuola reclute (prima o
dopo il 15 dicembre 2005?) e/o perché l’esecuzione del servizio militare gli
avrebbe impedito di formulare tempestivamente l’opposizione al decreto di
accusa in parola; e ciò a maggior ragione ove si pensa che egli aveva ritirato la
decisione del Magistrato inquirente già il 15 dicembre 2005;
in applicazione degli art. 208 segg. CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione è
irricevibile.
2.
Alla crescita in
giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico per quanto di sua competenza.
3.
La tassa di giustizia
di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico
dell'opponente.
4.
Intimazione
a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso
deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare,
entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa
indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Distinta
spese a carico di ACCU 1 __________:
fr. 30.00 tassa
di giustizia
fr. 40.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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