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Decisione

10.2006.14

opposizione tardiva

18 agosto 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 21 ottobre 2005 a __________;

reato

previsto dall' art. 90 cifra 2 LCS;

e meglio come al decreto d’accusa no. DA

4805/2005 di data 14 dicembre 2005 del AINQ 1

per cui fu proposta la condanna:

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.--.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.--.

Vista l'opposizione interposta in

data 3/4 gennaio 2006 dall'accusato;

considerato che, secondo gli art. 208 e 210

CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore

pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa

entro quindici giorni dall'intimazione;

che il decreto di accusa è

stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________

__________ il 14 dicembre 2005;

che, da una verifica postale,

tale decisione è stata notificata al destinatario il 15 dicembre susseguente (cfr.

verifica postale dell’invio raccomandato 98.00.650051.__________ agli atti);

che, nella fattispecie, il

termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere il

giorno seguente a quello della notifica, ossia il 16 dicembre 2005, e veniva a

scadere il 30 dicembre 2005;

che l'opposizione interposta

da ACCU 1, __________, datata 3 gennaio 2005 e intimata quello stesso giorno,

risulta dunque tardiva;

che di conseguenza

l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

che, volendo anche

interpretare lo scritto del prevenuto quale domanda di restituzione in intero

per inosservanza del termine, il fatto che l’accusato avesse appena finito la

scuola reclute e non riuscisse a fare niente (cfr. doc. 5), non giustifica

ancora una simile richiesta (cfr. art. 21-22 CPP), dato che il signor ACCU 1

non spiega (né dimostra), quando avrebbe terminato la scuola reclute (prima o

dopo il 15 dicembre 2005?) e/o perché l’esecuzione del servizio militare gli

avrebbe impedito di formulare tempestivamente l’opposizione al decreto di

accusa in parola; e ciò a maggior ragione ove si pensa che egli aveva ritirato la

decisione del Magistrato inquirente già il 15 dicembre 2005;

in applicazione degli art. 208 segg. CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione è

irricevibile.

2.

Alla crescita in

giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore

pubblico per quanto di sua competenza.

3.

La tassa di giustizia

di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico

dell'opponente.

4.

Intimazione

a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso

deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare,

entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa

indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Distinta

spese a carico di ACCU 1 __________:

fr. 30.00 tassa

di giustizia

fr. 40.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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