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Decisione

10.2006.143

Condurre l'autovettura in stato di ebrezza (min. 0,74 - max. 1,09 gr/mille) e perderne la padronanza

21 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada

sulla sua destra terminandola corsa nell’adia-cente scarpata;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2

LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguita con decreto d’accusa del 20 marzo

2006 n. DA 1140/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento), tenuto conto delle sue

condizioni econo-miche.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle

spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2006;

indetto il dibattimento 21 novembre 2006,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 21 luglio

2006, non è comparsa poiché all’estero, e più precisamente in Brasile, a svolgere

un servizio di volontariato presso __________;

è presente il suo difensore

avv. DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti e chiede che la pena venga limitata ad una multa, precorrendo

la volontà del legislatore di non condannare più con pena detentiva casi simili

a partire dal prossimo anno. Inoltre sottolinea come la pena detentiva, pur

sospesa, per una prima ebrietà (lieve) appaia troppo elevata anche in

considerazione della prassi attualmente vigente. Egli rileva trattasi di una

studentessa che si impegna nel volontariato ed incensurata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine, per

avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura __________ targata TI

__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,74 - max. 1.09

grammi per mille)?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione, per avere, a __________ il __________, circolando nello stato

psico-fisico surriferito, in una curva per lei piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada

sulla sua destra terminandola corsa nell’adiacente scarpata?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2 e 4., come segue ai quesiti posti sub 2. e 5., decaduto il quesito

posto sub 3;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di guida

in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e infrazione alle norme

della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1140/2006 del 20 marzo 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'000.—

(mille);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.— per

complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). La condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di

contumacia;

avverte la condannata delle facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (DA/wg - a. 243019),

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1i,

fr. 1'000.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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