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Decisione

10.2006.145

Circolare con autoveicolo con applicata targa di controllo come targa decorativa in aggiunta a quella originale

15 settembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 1005/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 200.--

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo 2006;

indetto il dibattimento 15 settembre

2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore. DI

1, mentre il AINQ 1 con lettera 21/24 luglio 2006 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ricorda

che l’art. 10 cpv. 1 LCStr prevede che i veicoli a motore devono essere

provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. Il veicolo

agricolo dell’accusto rispettava questi presupposti. Per l’art. 162 cpv. 1

dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali i

veicoli a motore agricolo sono muniti di una (sola) targa; questa può essere

fissata davanti o dietro in un posto idoneo. ACCU 1 ha correttamente applicato

l’unica targa ricevuta dalla Sezione della circolazione sulla parte posteriore

del camion agricolo. Nel posto vuoto (anteriore) l’accusato ha applicato una

targa decorativa, che si distingue chiaramente dall’altra per la mancanza delle

lettere “TI” e del puntino nonché per la presenza degli stemmi della

Confederazione Svizzera e della Repubblica e Cantone Ticino. Non v’è stata

alcuna alterazione o contraffazione dell’oggetto originale né volontà di

riprodurlo. Mai l’accusato ha avuto volontà di compiere atti illeciti così che

in ogni caso dovrebbe trovare applicazione l’art. 20 CP (errore di diritto).

In conclusione la difesa chiede

il proscioglimento; in via subordinata che il giudice prescinda da ogni pena in

applicazione dell’art. 20 CP. Infine postula la restituzione nella forma del

dissequestro della targa decorativa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di ripetuto

abuso delle targhe, per aver ripetutamente condotto nella regione del __________

fra __________ /__________ __________ e __________ /__________ __________

l’autoveicolo __________ con applicata abusi-vamente sulla parte anteriore, in

aggiunta a quella originale TI __________, la targa di controllo TI __________

da lui acquistata come targa decorativa?

2.

Può trovare applicazione l’art.

20.

CP (errore di diritto)?

3.

In caso di condanna, quale deve essere la pena?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere ordinata la

confisca della targa verde __________?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 10 LCStr;

162.

cpv. 1 frase 1 e 2 dell’Ordinanza concernen-te le esigenze tecniche per i

veicoli stradali; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue ai quesiti posti sub 5 e 6, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

ripetuto abuso delle targhe;

ordina il dissequestro della targa

verde __________ con stemmi della Confederazione Svizzera e della Repubblica e

Cantone Ticino;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona.

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80110).

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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