10.2006.145
Circolare con autoveicolo con applicata targa di controllo come targa decorativa in aggiunta a quella originale
15 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.145
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, PRPEN
Titolo:
Circolare con autoveicolo con applicata targa di controllo come targa decorativa in aggiunta a quella originale
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
art. 97 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.145/CEG
DA
1005/2006
Bellinzona
15
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuto abuso delle targhe,
per aver ripetutamente condotto
l’autoveicolo __________ con applicata abusivamente sulla parte anteriore, in
aggiunta a quella originale TI __________, la targa di controllo TI __________
da lui acquistata come targa decorativa;
fatti avvenuti nella regione del __________ fra __________
/__________ e __________ /__________ __________;
reato previsto dall’art. 97 cifra 1
cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo
Fatti
2006 n. DA 1005/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 200.--
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 marzo 2006;
indetto il dibattimento 15 settembre
2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore. DI
1, mentre il AINQ 1 con lettera 21/24 luglio 2006 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ricorda
che l’art. 10 cpv. 1 LCStr prevede che i veicoli a motore devono essere
provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. Il veicolo
agricolo dell’accusto rispettava questi presupposti. Per l’art. 162 cpv. 1
dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali i
veicoli a motore agricolo sono muniti di una (sola) targa; questa può essere
fissata davanti o dietro in un posto idoneo. ACCU 1 ha correttamente applicato
l’unica targa ricevuta dalla Sezione della circolazione sulla parte posteriore
del camion agricolo. Nel posto vuoto (anteriore) l’accusato ha applicato una
targa decorativa, che si distingue chiaramente dall’altra per la mancanza delle
lettere “TI” e del puntino nonché per la presenza degli stemmi della
Confederazione Svizzera e della Repubblica e Cantone Ticino. Non v’è stata
alcuna alterazione o contraffazione dell’oggetto originale né volontà di
riprodurlo. Mai l’accusato ha avuto volontà di compiere atti illeciti così che
in ogni caso dovrebbe trovare applicazione l’art. 20 CP (errore di diritto).
In conclusione la difesa chiede
il proscioglimento; in via subordinata che il giudice prescinda da ogni pena in
applicazione dell’art. 20 CP. Infine postula la restituzione nella forma del
dissequestro della targa decorativa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di ripetuto
abuso delle targhe, per aver ripetutamente condotto nella regione del __________
fra __________ /__________ __________ e __________ /__________ __________
l’autoveicolo __________ con applicata abusi-vamente sulla parte anteriore, in
aggiunta a quella originale TI __________, la targa di controllo TI __________
da lui acquistata come targa decorativa?
2.
Può trovare applicazione l’art.
20.
CP (errore di diritto)?
3.
In caso di condanna, quale deve essere la pena?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
Deve essere ordinata la
confisca della targa verde __________?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 10 LCStr;
162.
cpv. 1 frase 1 e 2 dell’Ordinanza concernen-te le esigenze tecniche per i
veicoli stradali; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue ai quesiti posti sub 5 e 6, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
ripetuto abuso delle targhe;
ordina il dissequestro della targa
verde __________ con stemmi della Confederazione Svizzera e della Repubblica e
Cantone Ticino;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona.
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80110).
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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