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Decisione

10.2006.146

rissa fra buttafuori e avventori di una discoteca

3 aprile 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005;

reato

previsto dall’art. 133 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 22 febbraio 2006 n. 699/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ

1, __________, che propone la condanna:

1. Alla

pena di 3 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00,

ACCU 1,

prevenuto colpevole di rissa,

per avere

preso parte ad una rissa, nel corso della quale __________ ha riportato varie

contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo

sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano,

agli atti;

fatti

avvenuti a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005;

reato previsto dall’art. 133

CP richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 22 febbraio 2006 n. 700/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ

1, __________, che propone la condanna:

1.

Alla

pena di 3 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00,

ed inoltre non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 26

aprile 2004, ma l’ammonisce formalmente;

viste le

opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in

data 20 marzo 2006;

indetto il

dibattimento in data 12 gennaio 2007, al quale sono comparsi gli accusati

personalmente, assistiti dal difensore avv. DI 1, __________, e il Sost.

Procuratore pubblico AINQ 1, __________;

accertate le generalità

degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio

degli accusati;

sentita la teste __________

, __________, da __________, in __________, __________, __________, la quale

avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli

art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art.

307.

CP, giura;

proposte dall’accusa

nuove imputazioni in via subordinata alla rissa, e meglio per aggressione, in

via ancor più subordinata per lesioni semplici e, in via ultima subordinata,

per vie di fatto;

sentito il

difensore, il quale si oppone a che vengano prospettati nuovi reati.

All’aggressione osta l’art. 250 cpv. 1 e 2 CPP, trattandosi di reato punito con

pena più grave. Egli si oppone inoltre alle altre nuove imputazioni poiché già decise

con i decreti di non luogo a procedere. Inoltre non ritiene sia rispettato il

principio della parità delle armi, poiché la difesa si è preparata a difendersi

sul decreto d’accusa;

sentita di nuovo

l’accusa la quale dichiara di rinunciare alla richiesta di mutazione

dell’imputazione in aggressione, mantenendo le altre richieste relative ai

reati di lesioni semplici e di vie di fatto; e meglio:

- lesioni

semplici, per avere ACCU 2 e ACCU 1, in correità tra loro, causato un danno

alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie

contusioni, come risulta dal certificato medico,

e, in via più subordinata:

- vie di fatto, per avere ACCU 2 e ACCU 1,

in correità tra loro, colpito al corpo __________, spingendolo;

Il Sostituto Procuratore Pubblico rileva che i decreti di non luogo a

procedere citati dal difensore si riferiscono a quanto accaduto nei confronti

di __________, e non di __________;

richiamato l’art. 250 cpv.

1.

CPP il giudice prospetta agli accusati le nuove imputazioni di:

- lesioni

semplici, per avere ACCU 2 e ACCU 1, in correità tra loro, causato un danno

alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie

contusioni, come risulta dal certificato medico,

rispettivamente di:

- vie di fatto, per avere ACCU 2 e ACCU 1,

in correità tra loro, colpito al corpo __________ spingendolo;

sentiti il Sost.

Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti d’accusa, in via

subordinata che gli accusati vengano condannati per lesioni semplici, in via

ancor più subordinata per vie di fatto. Sulla pena postula per entrambi una

condanna ad una pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere, rimettendosi al

giudizio del Giudice per la determinazione delle singole aliquote. La pena

pecuniaria può essere sospesa condizionalmente per un periodo di due anni. Egli

postula inoltre che ACCU 2 e ACCU 1 siano condannati al versamento di una multa

di fr. 200.-- l’uno;

il

difensore, il quale chiede il proscioglimento per entrambi gli imputati da ogni

capo d’accusa, pretendendo altresì la rifusione di spese e ripetibili. Egli

sostiene infine che in caso di condanna la pena non debba andare oltre una

multa di fr. 90.-- cadauno;

da ultimo

gli accusati, i quali, così interrogati dal giudice, dichiarano tra l’altro di

non essere disposti, in caso di condanna, a svolgere lavori di pubblica

utilità;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 2

autore colpevole di rissa, per avere preso parte ad una rissa, avvenuta a

Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, nel corso

della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla

caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal

rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti?

1.1

E’ ACCU 2

autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a Lugano, all’esterno della

discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 1, causato un

danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli

varie contusioni, come risulta dal certificato medico citato sub 1?

1.2

E’ ACCU 2

autore colpevole di vie di fatto per avere, a __________, all’esterno della

discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 1, colpito al

corpo __________, spingendolo?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena nei confronti di ACCU 2?

3.

Può ACCU 2

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo

di prova?

4.

L'eventuale

condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a

quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

E’ ACCU 1

autore colpevole di rissa, per avere preso parte ad una rissa, avvenuta a Lugano,

all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, nel corso della quale

__________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla caviglia destra,

all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del

Pronto soccorso di Lugano, agli atti?

5.1

E’ ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici per avere, a Lugano, all’esterno della

discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 2, causato un

danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli

varie contusioni, come risulta dal certificato medico citato sub 5?

5.2

E’ ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto, per avere, a Lugano, all’esterno della

discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 2, colpito al

corpo __________, spingendolo?

6.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena nei confronti di ACCU 1?

7.

Può ACCU 1

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

8.

L'eventuale

condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a

quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

9.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino

il 26 aprile 2004 nei confronti di ACCU 1?

9.1

In caso di

risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di

quanto o deve esservi formale ammonimento?

10.

Devono

essere assegnate ripetibili e se si in quale misura?

11.

A chi vanno

caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data 16

gennaio 2007 il Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha inoltrato tempestiva

dichiarazione di ricorso, chiedendo contestualmente la motivazione scritta

della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto,

1.

Verso le ore 02.20 del 19 marzo 2005, un

gruppo di persone comprendente __________, sua sorella __________, sua cugina __________,

e __________ si dirigeva verso il centro di Lugano con l’intento di recarsi

alla discoteca __________. __________ e __________ raggiungevano lì gli altri

solo in seguito, dopo aver trascorso un’ora abbondante in un’altro locale

notturno.

Tra le

04.00

e le 04.30, all’interno del locale __________, __________ aveva

un’animata discussione con un ragazzo.

Con

l’intento di sedare la situazione ed evitare sorgessero problemi all’interno

del locale interveniva l’agente di sicurezza privato della discoteca ACCU 2,

che li separava, “allontanandoli” a due poli opposti.

Poco dopo ACCU

2.

veniva raggiunto da __________, la quale gli riferiva che il ragazzo che

aveva avuto il diverbio con la cugina, l’aveva avvicinata esprimendo la volontà

di voler “far la pace”. Alla presenza di __________, ACCU 2 si faceva così

parte attiva nel riconciliare i due, senza tuttavia ottenere l’esito sperato.

Anzi: __________ dimostrava di nuovo un atteggiamento di sfida, __________

diveniva aggressiva contribuendo a creare una situazione di disturbo per gli

altri avventori.

2.

A questo

punto le versioni date dalle persone coinvolte non sono più univoche.

Di seguito

i fatti vengono riportati dapprima per come raccontati dai due coaccusati, i

quali in aula hanno ribadito la versione data “a caldo” davanti alla Polizia, e

che hanno peraltro voluto precisare di nemmeno più ricordare le fattezze delle

persone coinvolte, da un lato per la brevità dell’episodio, dall’altro per il

tempo trascorso da quei momenti, accaduti quasi due anni fa.

ACCU 2 ha

riferito di aver intimato alle ragazze di uscire dal locale poiché suo compito

era mantenerne l’ordine al suo interno. Vista la reazione irosa di __________,

egli aveva ritenuto necessario accompagnarla all’esterno, “prendendola per

la giacca”, mentre lei perseverava nel suo atteggiamento aggressivo

cercando di schiaffeggiarlo. __________ da parte sua si disinteressava della

situazione, recandosi alla toilette, come da lei stessa riferito in

interrogatorio, e non partecipando più in nessun modo agli eventi seguenti.

Diretti

verso l’uscita, ACCU 2 e __________ sono stati seguiti da ACCU 1, impiegato

quale portiere dello __________, con la funzione, per l’appunto, di “gestire” l’entrata

rispettivamente l’uscita della discoteca.

Poco

importa, ai fini del presente procedimento, conoscere la verità – esercizio

assai arduo, vista la diversità di versioni agli atti – su come sia avvenuta

“l’espulsione” all’esterno della __________.

Fatto sta

che una volta all’esterno e svolto il suo “dovere”, il “buttafuori” ACCU 2 – che

ha sempre ribadito, con ACCU 1, non essere avvenuto nulla “sopra le righe” - ha

udito un giovane (poi identificato in __________) rivolgersi a lui con più epiteti

fra cui “bastardo”, rinfacciandogli di “prendersela con una donna”.

Poco dopo,

__________, visibilmente “alterato e minaccioso” – per usare le parole

dei due dipendenti della discoteca - “ci è venuto contro”. ACCU 2, di

stazza assai prestante, ha riferito di averlo “allontanato, spintonandolo”,

poiché non conoscendolo e vedendolo tanto adirato, non sapeva “come avrebbe

potuto comportarsi”. Egli ha insomma ammesso che per frenare __________, “rabbioso”

nel suo impeto quando lo stava “puntando”, l’ha “spintonato via con

le mani”, senza tuttavia che questi cadesse a terra.

La

versione data in aula da ACCU 2 collima con quanto da lui sostenuto davanti

alla Polizia (verbale, pag. 2), e meglio che __________ gli si era “avventato

contro in maniera tale da far intendere che voleva fare a botte” e

di avergli dato un paio di spintoni “per allontanarlo”. Il “buttafuori”

ha sempre negato di averlo colpito con schiaffi, pugni e/o calci.

A quei

momenti concitati avrebbero partecipato “attivamente, aiutando ad

allontanarlo” altre due o tre persone, le cui generalità sono rimaste

ignote, ma che, a sospetto di ACCU 2, potevano fare parte del gruppo cui

apparteneva il ragazzo importunato in discoteca da __________. Egli ha ricordato

che questi giovani erano stati fatti uscire dalla porta di sicurezza della

cucina dal padrone del locale, poiché “creavano problemi”, e che

aveva notato che “ce l’avevano col __________”.

ACCU 2 ha

specificato che ACCU 1 era presente, lì, all’esterno, sulla porta, ma che mai

ha partecipato attivamente agli eventi.

Allontanato

in un primo tempo __________, ACCU 2 e ACCU 1 nel mentre di rientrare nel

locale avrebbero udito l’aggressore che li sfidava ad uscire di nuovo.

ACCU 1 ha

in sostanza confermato appieno la versione del collega, ponendo l’accento sul

fatto che questi avrebbe “spintonato __________ che lo stava aggredendo”

nonché precisando di non essere praticamente andato oltre il raggio di apertura

della porta d’accesso alla discoteca.

3.

Le

altre persone coinvolte, sentite dalla Polizia, hanno riferito in altra

maniera.

__________ ha sostenuto di essere stata aggredita, una volta

all’esterno, da tre “buttafuori” che l’avrebbero spintonata a terra. Intenta a

rialzarsi se li sarebbe “trovati addosso tutti e tre”, ricevendo “sberle

in faccia ed alcuni calci alle gambe ed alla schiena”; inoltre sarebbe

stata strattonata ad un braccio.

In quel momento a sua difesa sarebbe intervenuto __________ e i tre si

sarebbero “accaniti contro di lui”; poi, “sconvolta e scioccata dalla

situazione”, si sarebbe trovata di nuovo a terra, senza più vedere cosa

accadesse all’amico.

__________,

da parte sua, ha precisato di essere intervenuto per prendere le difese

dell’amica e di aver “preso uno dei tre individui”, allontanandolo dalla

ragazza. Da lì, i tre, “più un quarto” (che più avanti indica essere

sicuramente tutti agenti di sicurezza privati dello __________), l’avrebbero “aggredito

e malmenato con ripetuti pugni e calci”. Uno dei quattro gli avrebbe poi

detto con tono minaccioso: “ricordati bene che noi siamo in tanti”; poi

tutti sarebbero spariti all’interno del locale. A suo dire ai fatti erano

presenti __________, __________, __________ e altre due persone rimaste

sconosciute.

Entrambi

hanno descritto, in modi diversi, due delle persone che hanno partecipato alla

colluttazione; a stento vi si può riconoscere gli accusati. __________ ha

riferito inoltre di conoscere tale __________ fra gli impiegati dello __________.

Da parte

sua __________ ha indicato di aver notato un gruppo di persone che “stava

picchiando il __________. Ho visto che lo schiaffeggiavano e lo vedevo cadere a

terra”, non sapendo precisare se fosse stato spintonato o se vi fosse

finito “dopo aver ricevuto qualche calcio”. La __________ ha saputo

descrivere solo una delle persone coinvolte (che parrebbe richiamare i tratti

di ACCU 2) e di aver dedotto fossero agenti di sicurezza della discoteca dal

fatto che “uno di questi avesse nell’orecchio un auricolare”.

__________

ha dichiarato in aula, ove è stata sentita come teste, di non aver assistito a

quanto accaduto.

4.

Su chiamata di __________ la Polizia è

intervenuta alle 04.55 all’esterno del locale e preso atto che __________ e __________

lamentavano dolori, li invitava a recarsi al pronto Soccorso dell’Ospedale

Civico di Lugano, e in seguito, a raggiungere il posto di Polizia, per

l’interrogatorio.

I rapporti medici, redatti in data 19 marzo

2005, giorno degli eventi, dalla dr.ssa med. __________ del Pronto Soccorso

dell’Ospedale Civico di Lugano, attestano per __________ una “lieve

contusione/distorsione della spalla sinistra” e di un “lieve deficit di

forza”, per __________ __________ di una “contusione al testicolo e

all’inguine sinistri” e di una “contusione alla caviglia destra”.

Al termine dell’interrogatorio di Polizia

avvenuto a poche ore dei fatti, __________ e __________ hanno sporto denuncia/querela

a verbale; entrambi nei confronti di “ignoti agenti di sicurezza” per i

reati di aggressione, vie di fatto e lesioni semplici; __________ anche per

minaccia e ingiurie.

Le denunce sporte da __________ sono sfociate

in data 22 fennraio 2006 in due decreti di non luogo a procedere: per quanto

nei confronti di ACCU 2 “per l’inesistenza degli estremi di reato e per

l’insufficienza di prove per le lesioni semplici, l’aggressione e le minacce”,

per quanto nei confronti di ignoti (e di ACCU 1 quale indiziato) per “insufficienza

di prove”.

Diverso esito hanno avuto i procedimenti

aperti a seguito della denuncia di __________.

Con decreto d’accusa n. 699/2006 del 22

febbraio 2006 il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, ha ritenuto

ACCU 2 colpevole di rissa, “per avere preso parte ad una rissa, nel corso

della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla

caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal

rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti”, proponendo la

condanna ad una pena di tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento della tassa di giustizia e

delle spese giudiziarie.

Stessa

accusa e stessa proposta di pena è stata indicata nel decreto d’accusa n.

700/2006 del 22 febbraio 2006 nei confronti di ACCU 1.

Nei

confronti di __________, in relazione alla rissa, è stato emesso il 28 agosto

2006.

un decreto di non luogo a procedere non motivato, pur con la

considerazione che “per rapporto alla sua colpa il rubricato è già stato

duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo gesto, avendo riportato le

lesioni attestate agli atti nel corso della rissa cui ha partecipato; si impone

quindi di rinunciare ad un procedimento penale nei suoi confronti, ai sensi

dell’art. 66bis CP”.

Al

dibattimento, prima del termine dell’istruttoria, l’accusa ha chiesto venissero

prospettati ai due accusati, in correità fra loro, i seguenti reati:

aggressione, lesioni semplici e vie di fatto. Abbandonata la richiesta in

merito al reato di aggressione, l’accusa ha visto raccolte dal giudice le

altre, in virtù dell’art. 250 cpv. 1 CPP.

L’accusa

ha così postulato al termine della sua requisitoria, la conferma del decreto

d’accusa (che contempla il solo reato di rissa) e, in via subordinata, che gli

accusati venissero condannati per lesioni semplici, “per avere in correità

tra loro, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con calci e

pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato medico”);

infine, in via ancor più subordinata, la condanna per entrambi a vie di fatto “per

averle commesse, in correità fra loro, contro __________, spingendolo e così colpendolo

al corpo”.

La difesa

ha chiesto il proscioglimento dei due accusati da ogni capo d’imputazione;

nella denegata ipotesi di una condanna che la pena non superasse una multa di

fr. 90.-- cadauno.

5.

Ad inizio dibattimento i due accusati sono

stati interrogati sulla loro persona.

ACCU 2 ha raccontato di aver frequentato la

scuola sino alla terza media, di non aver terminato alcuna formazione professionale,

ma di eseguire tuttavia di tanto in tanto lavori da decoratore, pur non

avendone il diploma. Celibe, ACCU 2 vive con la madre, che sopporta le spese

della casa e quelle che lui non riesce a coprire.

Il 32enne frontaliero

lavora come “buttafuori” presso il locale __________ di Lugano dall’ottobre

2004.

con un grado di occupazione di circa il 25 % (al venerdi e al sabato

sera).

Il curriculum

professionale di ACCU 1, classe __________, coniugato con una figlia da poco

maggiorenne, non è molto diverso. Dopo le scuole dell’obbligo, egli non ha

seguito alcuna formazione; da tempo, nella misura del 40-50 % fa il “portiere”

presso il medesimo esercizio pubblico di Lugano.

Nella

dichiarazione 8 gennaio 2007 prodotta al dibattimento i due sono stati definiti

dalla datrice di lavoro come “collaboratori seri e validi”, che “mai

hanno creato problemi all’esercizio pubblico”.

La gerente

del locale, così richiesta dalla Polizia (vedi Rapporto, pag. 2), ha indicato

che vi lavorano due soli addetti alla sicurezza, per l’appunto ACCU 2 e ACCU 1,

i quali ne hanno dato conferma in aula.

I due

hanno tenuto a ribadire in più occasioni che la loro funzione è quella di

controllare le entrate e le uscite e di mantenere l’ordine all’interno del

locale. ACCU 1 svolge mansioni di portiere e a suo dire evita di intervenire in

ogni situazione ove vi sia rischio di contatto fisico, avendo problemi alle

orecchie, che, se colpite, potrebbero produrgli lesioni importanti.

Così

richiesto a seguito di alcuni particolari emersi dalle risultanze predibattimentali,

ACCU 2 ha sostenuto che nessuna persona di nome Vincenzo lavora allo __________,

rispettivamente che il personale non fa uso di auricolari per comunicare.

6.

I decreti

d’accusa, confermati al dibattimento, in via principale, nella proposta di

condanna rendono colpevoli ACCU 2 e ACCU 1 di rissa ex art. 133 CP “per

avere preso parte ad una rissa, nel corso della quale __________ ha riportato

varie contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al

testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso

di Lugano, agli atti”.

6.1

Per l’art. 133 CP è colpevole di rissa

chiunque vi prende parte allorquando la conseguenza è la morte o la lesione di

una persona. Il reato è perseguito d’ufficio.

La rissa è definita come un contrasto (fr. “altercation”,

ted. “Auseinandersetzung”; cfr. Corboz,

Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 2 ad art. 133 CP, pag. 193; Trechsel,Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 133 CP, pag. 472) fisico,

reciproco, fra almeno tre persone che vi prendono parte attivamente (DTF 106 IV

250.

cons. 3b). Quale ulteriore elemento oggettivo è richiesto che la rissa

comporti la morte o la lesione di una persona (DTF 106 IV 253). Infine, dal

profilo soggettivo, l’autore deve volere o accettare le circostanze che

caratterizzano la rissa, senza che sia necessario che egli voglia o accetti la

morte o la lesione della persona.

6.2

I considerandi che precedono evidenziano

versioni contrastanti e che non collimano (ad esclusione di quelle rese dai due

accusati) sui fatti salienti.

Come si vedrà, l’accusa medesima si è

basata, per sostenere l’uno o l’altra accusa, su versioni del tutto diverse fra

loro, privilegiando a volte l’una, a volte l’altra.

E’ il caso di ricordare che difettando

agli atti prove certe su quanto accaduto, in un giudizio di condanna si può

fondare su soli indizi solo se gli stessi permettono un processo d’induzione

condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna dev’essere

la necessaria conseguenza quindi della corretta valutazione di quegli indizi,

ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il

giudice deve aver cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.

Sulle prove raccolte il giudice di merito

decide poi secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del

pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando

il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere moralmente certo.

Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia

in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze concrete, la

situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente.

Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare liberamente le

prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza

di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.;

20.

agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep.

1990, pag. 147).

In questo contesto si inserisce il principio

“in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della presunzione di

innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto

ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice di rito penale,

principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se

infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere

dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In

altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione

in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto

dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a

suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non

colpevolezza (Piquerez, Procédure

pénale suisse, Zurigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de

procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco

2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124

IV 86).

Il principio “in dubio pro reo”

disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio,

nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza

dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo

all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può

dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il

precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto

convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV

88.

cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore

dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di

condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo

di dubitare della colpevolezza.

In

DTF 127 I 40 (consid. 2a) il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire le

modalità di applicazione del principio “in dubio pro reo” nell’ottica

del giudice e del giudizio: nell’esame degli elementi probatori, che avviene

secondo il suo libero apprezzamento, il giudice deve chiedersi se l’accusa ha

saputo recare prove o indizi che non lasciano dubbi (“zweifelfrei”) sulla

colpevolezza dell’accusato. Egli può ritenere fatti o circostanze sfavorevoli

all’accusato solo se, dopo un coscienzioso approfondimento del materiale

probatorio, abbia raggiunto il pieno convincimento della loro esistenza. Un

giudizio di condanna deve quindi fondarsi, dal profilo oggettivo, su

sufficienti e chiare prove di colpevolezza (“hinreichende Schulbeweise”)

e, dal profilo soggettivo, sul pieno convincimento del giudice circa la loro

esistenza (“volle richterliche Überzeugung”). Questi concetti sono stati

ripresi diffusamente in una recente sentenza, ove il Tribunale federale ha

tenuto a sottolineare che in tale prospettiva una semplice verosimiglianza non

è sufficiente per pronunciare una condanna, anche se l’assoluta certezza non è

necessaria. L’Alta Corte ribadisce inoltre che il principio “in dubio pro

reo” è violato laddove il giudice pronunci una condanna nonostante

l’esistenza di rilevanti e non sopprimibili dubbi, oppure la pronunci senza

essere stato colto dal dubbio, allorquando sussistevano invece ragionevoli

motivi per dubitare (Sentenza TF 1P.474/2004 del 3 dicembre 2004, consid. 2.2 e

2.

, in: SJZ 101 [2005], pag. 67-68). Da tenere presente, infine, che per “rilevante”

deve intendersi non già un dubbio astratto o teorico, bensì quello che, alla

luce delle circostanze oggettive del caso, insorgerebbe in ogni persona critica

e ragionevole (Hauser/Schweri, op.

cit., pag. 229, n. 12).

6.4

Nella

propria descrizione dei fatti __________ è stata sicuramente più volte

imprecisa.

Già riferendo su quanto accaduto all’interno

del locale, essa sembra aver “calcato la mano”, allorquando sostiene che nel

secondo incontro con il ragazzo, durante le “scuse”, “il buttafuori,

spostando di peso mia cugina”, le avrebbe detto che non poteva più restare nel

locale (verbale, pag. 1). Senonché la cugina, __________, sentita in aula come

teste, ha recisamente negato che il buttafuori sia intervenuto di forza né,

ancor meno, che l’abbia “spostata di peso”.

La __________, che ha ammesso di essere “una

persona molto aggressiva” (verbale di polizia, pag. 3), ha sostenuto di

essere stata portata all’esterno della discoteca da tre “buttafuori” (quando

l’istruttoria ha dimostrato esservene due soli attivi nel locale), che poi una

volta fuori l’avrebbero aggredita.

Essa è stata in grado di descrivere (male) il

solo ACCU 2, con cui aveva avuto i primi contatti all’interno della discoteca;

in seguito ha sostenuto di conoscere tale Vincenzo come dipendente della

discoteca, allorquando nessuno con tal nome vi lavora.

Giova infine riportare quanto riportato alla

Polizia da __________ in merito a sua sorella __________: “Ad un certo punto

sono stata raggiunta da mia sorella __________ la quale mi diceva qualche cosa

del tipo: - Mi vogliono picchiare. Preciso che vi era la musica alta e

conoscendo mia sorella le rispondevo che era meglio andare a casa, tanto che

comunque erano già quasi le 0500 di mattina”. Insomma, __________ non ha

dato peso alcuno alle parole, pur allarmanti, proferite in quel momento dalla

sorella.

Del resto, a tale descrizione dei fatti, non

ha creduto fino in fondo nemmeno l’accusa, atteso che per ogni atto compiuto

nei confronti di __________, il 22 febbraio 2006 è stato emesso un decreto di

non luogo a procedere (per ACCU 2) “per l’inesistenza degli estremi di reato

e per l’insufficienza di prove per le lesioni semplici, l’aggressione e le

minacce”.

Lo stesso giorno, sempre in relazione alla

denuncia sporta da __________, è stato emanato un decreto di non luogo a

procedere anche nei confronti di ACCU 1 (rimasto peraltro allo stadio di solo indiziato)

considerata “l’insufficienza di prove a carico del rubricato”.

Se il racconto di __________ non è stato

degnato di seguito da parte dell’accusa per i fatti da lei vantati come subìti

(sino all’intervento di __________), mal si vede come possa essere sottoscritto

per la seconda parte degli eventi, a partire dall’”aggressione” a __________. Versione,

quella della __________, che, è il caso di dirlo, nei fatti salienti si

avvicina ben più a quella di __________ che non a quella degli accusati.

Nella sua deposizione __________ – non

testimone, bensì parte lesa e denunciante – conferma di aver agito da parte

attiva e d’impeto, in reazione al fatto che la sua amica era stata “espulsa”,

non certo passando inosservata, dalla discoteca. L’esame della sua alcolemia,

effettuato ad oltre quattro ore dagli episodi, ha rivelato un tasso di 1.29

g/mille. Per dirla con l’accusa in aula, __________ “ha agito in modo

aggressivo e sconveniente e non doveva cercare problemi”.

__________ afferma di essere stato poi “aggredito

e malmenato con ripetuti pugni e calci”, “solo contro quattro”

(certo che fossero “agenti di sicurezza privati del locale notturno __________”),

pur non riuscendo a specificare chi l’avesse colpito né in quali parti del

corpo.

Con le sue (scarse) condizioni di lucidità e

la concitazione dei momenti si può spiegare una certa confusione: i quattro

individui non potevano essere agenti di sicurezza privata del locale (essendovi

impiegati solo un buttafuori, ACCU 2, e un portiere, ACCU 1); le risultanze mal

spiegano come il luogo degli eventi possa essere situabile “sul marciapiede

all’esterno del locale, ad almeno 10 metri dall’entrata del locale”, a meno

che qualcos’altro sia accaduto.

Fra le conseguenze riportate nella collutazione,

egli indica anche dolori e tumefazioni al volto, non riscontrati tuttavia dal

medico del Pronto Soccorso, malgrado queste avrebbero dovuto essere le lesioni

più visibili.

Insomma, una volta ancora, un’esposizione che

non aiuta certo a fare chiarezza su quanto effettivamente accaduto, quella

notte.

Del resto, come già per quella della __________,

l’accusa non ha ritenuto di fare (del tutto) proprio il resoconto __________,

dando atto che questi si sarebbe comportato in maniera aggressiva e avrebbe

“attaccato” per primo, non facendogli fede quando sostiene che “come ho

allontanato uno degli aggressori, mi si sono avventati contro” (verbale polizia

pag. 2).

Dal canto suo __________ riferisce di aver

visto almeno tre persone che colpivano __________ e di aver dedotto fossero

buttafuori poiché che le sembrava “che uno di questi avesse nell’orecchio un

auricolare”. I due accusati in aula hanno smentito che fra loro usino

l’auricolare, già perché le loro mansioni sono differenti.

In aula la teste __________, che ha ribadito

di non aver partecipato ai fatti, non ha riconosciuto gli accusati come i

buttafuori della discoteca, sostenendo di non ricordarne tratti e lineamenti.

6.5

Nessuna

deposizione porta a concludere su una effettiva partecipazione di ACCU 1

all’assembramento e alla collutazione.

ACCU 2 ha

confermato che ACCU 1 non ha partecipato in nessun modo, se non rimanendo sulla

soglia d’entrata, avvalorando la tesi del portiere che ha ribadito, dapprima

davanti agli inquirenti, poi davanti a questo giudice, di essersi limitato ad

aprire e chiudere la porta principale della discoteca.

Insomma,

in conclusione questo giudice in re al coinvolgimento di ACCU 1 nutre

più di un dubbio, il quale, per quanto esposto sopra, gli deve profittare.

Da qui il

proscioglimento, per lui, dall’accusa di rissa.

6.6

Diversa la

posizione di ACCU 2, il quale ha ammesso di aver avuto un contatto fisico avuto

con __________, che lo stava aggredendo.

La rissa

presuppone uno scambio di colpi; allorquando una delle parti si trova attaccata

non vi è rissa solo quando la prima rimane del tutto passiva, limitandosi a

proteggersi, senza commettere nemmeno vie di fatto. In DTF 131 IV 153 il

Tribunale Federale, riconfermando tale giurispudenza, si è invero chiesto come

un individuo, all’interno di una bagarre, possa respingere un attacco rimanendo

del tutto passivo. Analogamente ci si potrebbe chiedere come nel contesto in

cui sono avvenuti i fatti, ACCU 2 avrebbe potuto proteggersi da una persona che

lo stava puntando infuriata, rimanendo del tutto passivo, senza nemmeno toccarla.

Sia come

sia, ACCU 2 ha ammesso di non essere rimasto del tutto passivo e di avere

spintonato __________ per allontanarlo; il tutto nell’ambito di una situazione

confusa, anche per il numero delle persone (almeno tre) coinvolte.

E’ quindi

il caso di ricordare che sussiste rissa anche allorquando una persona ha

un’attitudine attiva, pur puramente difensiva, e meglio distribuisce dei colpi,

ma unicamente per proteggersi, difendere un terzo o separare i contendenti (DTF

94.

IV 105). In altre parole, anche chi si è limitato a difendersi, attivamente,

è un partecipante (alla rissa) ai sensi dell’art. 133 CP (DTF 106 Iv 246 cons.

3).

Nulla

importa che l’istruttoria, né quella predibattimentale né quella condotta in

aula, non abbia permesso di identificare a chi si debbano imputare le lesioni

(alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro) patite da __________.

Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare che il

partecipante adempie il reato di rissa anche nel caso in cui abbia abbandonato

la rissa prima che sia sopraggiunta la lesione (Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 133 CP; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 133 CP,

pag. 195).

Il cpv. 2

dell’art. 133 CP prevede l’impunità per chi, partecipante alla rissa, si limita

a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

Per la

versione più favorevole all’accusato, è assodato, poiché ammesso, che ACCU 2

abbia spintonato __________ – che l’accusa medesima ha riconosciuto come “primo”

aggressore, che quindi avrebbe dato il via alla rissa - in un contesto

meramente difensivo; ne deriva che il primo debba essere posto al beneficio del

cpv. 2 dell’art. 133 CP, e quindi dichiarato non punibile, essendosi egli

limitato a respingere un attacco.

Facit,

anche ACCU 2, pur se per motivi (di diritto) diversi rispetto al collega ACCU 1,

non va punito per l’accusa di rissa, dalla quale va quindi prosciolto.

7.

L’accusa ha postulato, in via subordinata,

che gli accusati venissero condannati per lesioni semplici, “per avere in

correità tra loro, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con

calci e pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato

medico”). Tale accusa è stata prospettata in aula a entrambi gli accusati,

in virtù dell’art. 250 cpv. 1 CPP.

L’art. 123 cpv. 1 CP punisce per lesioni

semplici chiunque intenzionalmente cagiona un danno al corpo od alla salute di

una persona. E’ richiesta la querela della parte lesa (in casu

avvenuta).

Se poco o nulla importa sapere, per

l’adempimento del reato di rissa, chi fra i partecipanti abbia procurato le

lesioni (Favre/Stoudtmann/Pellet,

Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1.4. ad art. 133 CP) - in casu le

contusioni lamentate da __________ e certificate da un medico -, diverso è per

il reato di lesioni, per le quali è necessario individuare il reo.

In merito appare opportuno sottolineare

come l’accusa stessa non abbia ritenuto di proporre i due reati di rissa e di

lesioni in concorso, come sarebbe stato possibile, allorquando viene

individuato colui che ha ucciso o ferito (DTF 118 IV 227; Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 133 CP,

pag. 196; Trechsel, op. cit., n.

8.

ad art. 133 CP, pag. 473).

Ciò poiché, in tutta evidenza, le

risultanze non permettono di determinare chi abbia causato le lesioni a __________.

In altre parole, nessuno è stato in grado di definire chi abbia compiuto quali

atti; nemmeno il leso ha saputo attribuirli all’uno o all’altro partecipante.

Non avendo potuto individuare l’autore delle contusioni, nemmeno si può

imputarle a ACCU 2, tantomeno a ACCU 1.

La colpevolezza degli accusati non può

nemmeno essere fatta rientrare attraverso l’istituto della correità con altri

autori ignoti (ciò che nemmeno il Sostituto Procuratore Pubblico ha del resto

sostenuto).

La correità presuppone

due condizioni: una decisione comune di delinquere fra più autori e un contributo

del correo all’esecuzione del reato. In altre parole è correo colui che

collabora intenzionalmente e in modo determinante con altre persone alla

decisione di perpetrare un reato, alla sua organizzazione o alla sua

esecuzione, in modo tale da apparire come uno dei principali partecipanti (cfr.

DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b); la decisione del correo può essere concludente

e il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente; inoltre, l’adesione al

progetto comune delinquente può anche avvenire successivamente o in corso di

esecuzione (cfr. DTF 120 IV 17, 23 consid. 2d). Inoltre “Mittäterschaft setzt somit eine

(Mit-)Tatherrschaft voraus“ (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b); laddove in genere vi è suddivisione del lavoro,

sebbene contributi che preparano o sussidiano l’atto, appaiano sufficienti,

quando l’esecuzione del reato è dominata da una decisione comune (cfr. DTF 118

IV 397, 399 consid. 2b). In altri termini, la sola volontà non è sufficiente

per ammettere la correità; piuttosto, è necessario che il correo voglia e sia

consapevole di partecipare effettivamente alla presa della decisione,

all’organizzazione o alla realizzazione dell’infrazione (cfr. DTF 120 IV 17, 23

consid. 2d).

Ebbene, per tutto

quanto precede nonché per quanto deve profittare agli accusati in caso di

(sensibile) dubbio, nulla agli atti permette di punire ACCU 2 e ACCU 1 quali

correi di lesioni.

Ne consegue che sia ACCU 2 che ACCU 1 vanno prosciolti dall’accusa di

lesioni semplici.

8.

L’accusa ha chiesto che a ACCU 2 e ACCU 1

venisse prospettato anche il reato di vie di fatto “per averle commesse, in

correità fra loro, contro __________, spingendolo e così colpendolo al corpo”.

La domanda è stata accolta e così posta quale quesito.

8.1

Il proscioglimento da tale accusa per ACCU

2, reo confesso dello spintone a scopo difensivo, è dato già solo perché avendo

questi adempiuto il reato di rissa (per il quale tuttavia non è stato punito in

ossequio all’art. 133 cpv. 2 CP), è esclusa la possibilità di compiere

contestualmente vie di fatto, atteso che queste ultime sono già comprese nella

nozione di rissa (Trechsel, op. cit.,

Zurigo 1997, n. 8 ad art. 133 CP, pag. 474; Corboz,

op. cit.,n. 17, pag. 196).

Per quanto attiene ACCU 1, vale quanto

esposto al considerando 6.5., e pertanto va prosciolto.

8.2

Ma v’è

altro.

L’accusa

ha chiesto, e ottenuto, che ai due accusati venisse prospettato il reato di vie

di fatto, “per averle commesse, in correità fra loro, contro __________ __________,

spingendolo e così colpendolo al corpo”. Non si può non evidenziare che,

per come esposta, la fattispecie differisce in maniera netta da quanto

prospettato dall’accusa per i reati di rissa e lesioni. E meglio: se per queste

accuse il Sostituto Procuratore Pubblico ha costruito il proprio teorema su

buona parte della versione data da __________, qui ha focalizzato l’accusa

sulla sola versione data dagli accusati, sdegnando quella della parte lesa.

Non si

può non evidenziare come l’accusa le abbia provate un po’ tutte, cadendo a volte

in contraddizione su come ritenesse si fossero svolti i fatti, sposando, di

volta in volta per i propri bisogni, la tesi dell’uno piuttosto che quella

dell’altro. Già del resto ve n’era comprova nei decreti di non luogo a

procedere per i fatti (non) compiuti contro __________, la cui versione,

confermata in sostanza da __________, non è stata ritenuta sufficientemente

comprovata.

Le vie di

fatto sono nella fattispecie individuate nello spintone che ACCU 2 ha dato a __________

per respingerlo (cfr. testo dell’accusa per vie di fatto: “contro __________,

spingendolo e così colpendolo al corpo”). Il reato è punito a sola querela

di parte.

Ora, se

non è preteso che nella querela il querelante indichi correttamente le norme di

legge cui intende riferirsi, unanimità vi è fra dottrina e giurisprudenza sul

fatto che spetta al querelante indicare con precisione all’autorità quale

determinata azione o determinato comportamento (“Verhalten”) vuole che

venga perseguito (Riedo, Der Strafantrag,

Basilea-Ginevra-Monaco 2004, pag. 398). Altrimenti detto: nella querela penale

incombe al querelante descrivere i fatti (“Tatgeschehen”) che vuole

perseguiti (Riedo, op. cit, pag.

400.

e 405; ancora Riedo in: Basler

Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea-Ginevra-Monaco, 2003, n. 40 ad art. 28

CP, pag. 360; Favre/Pellet/Stoudtmann,

op. cit., n. 1.7. ad art. 28 CP, pag. 61). Ciò del resto è necessario

all’autorità inquirente che deve sapere quale atto entra in considerazione (“welches

Tatgeschehen steht in Frage”), in caso contrario la querela difetta

del necessario contenuto (Riedo,

op. cit, pag. 400 e rif. ivi citati).

Ebbene, invano

si cercherebbe nel verbale reso da __________ alla Polizia, al termine del

quale è stata sporta denuncia/querela, un accenno ad uno spintone ricevuto da ACCU

2.

e avvenuto sulla porta d’accesso dalla discoteca (come da questi ammesso). __________

ha sporto “denuncia” per quanto accaduto a dieci metri dall’entrata, “quasi

sul marciapiede”, dopo che egli aveva attivamente allontanato uno degli aggressori

di __________ e che in quattro gli si erano buttati addosso.

Per la

temporalità e la locazione degli eventi in nessun modo si può intravvedere l’ammesso

spintone, che secondo l’accusa da solo costituirebbe vie di fatto, come un atto

che va “inglobato” nel contesto del denunciato pestaggio.

__________

si limita a far decorrere gli eventi, per cui ha sporto denuncia, da quanto

egli stesso è intervenuto per allontanare uno dei tre dall’amica __________.

Insomma,

egli non si è ritenuto in nessun modo leso dall’atto dello spintone, che mai

menziona nel suo interrogatorio. Per quanto d’interesse nemmeno ve n’è traccia

nei verbali resi da __________ e da __________.

8.3

In nessun

modo infine si può imputare a ACCU 2, ancor meno a ACCU 1, il reato di vie di

fatto per quanto risultante dal certificato medico. In primis, poiché in

tal forma il reato non è stato loro prospettato, secondariamente poiché, in

tutta evidenza, le contusioni ivi indicate costituiscono lesioni a’ sensi

dell’art. 123 CP.

9.

In conclusione ACCU 2 e ACCU 1 vanno

prosciolti da ogni accusa.

Tasse e spese vanno caricate allo Stato, che

dovrà rifondere un importo di fr. 600.— cadauno, a valere quale ripetibili.

P.q.m.

visti gli art. 1 segg., 133 cpv. 2

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.

, 1.1., 1.2., 5., 5.1. e 5.2. e 9., come segue ai quesiti posti sub

10.

e 11., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 2

dalle accuse di rissa (in

applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CP), di lesioni semplici e di vie di fatto;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di rissa, lesioni

semplici e vie di fatto;

assegna le tasse e le spese, per

complessivi fr. 320.--, allo Stato, che dovrà rifondere agli accusati fr.

600.

-- cadauno a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP);

avverte che la motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 20.00 testi

fr. 320.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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