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Decisione

10.2006.148

Omissione, da parte di un datore di lavoro, di riversare all'ufficio competente le ritenute dei contributi paritetici impgiegandoli invece per proprio profitto.

7 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 1316/2006 del, AINQ1, che propone la condanna:

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospeso condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'857.50, a titolo

di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 100.00;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 28 marzo 2006;

indetto il dibattimento 7 novembre 2006,

al quale è comparsa l’accusata, assistita dal DI 1, mentre il AINQ 1 con

lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti Il teste __________ , detto

anche __________, __________, cittadino italiano, in __________, non coniugato,

taxista,

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento della propria assistita, postulando altresì la rifusione di

ripetibili;

per ultimo l'accusata;

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di

infrazione la LF su l'assicura-zione per la vecchiaia e per i superstiti, per

essersi sottratta, durante il periodo 1.1.2003-31.12.2003, a __________, nella

sua qualità di amministratrice unica della __________ e quindi di datrice di

lavoro tenuta a trattenere i contributi paritetici AVS/AD/AF, omesso di

riversare alla CIVI 1 e impiegato a proprio profitto o di terzi le ritenute dei

contributi paritetici di complessivi fr. 4'857.50?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese della CIVI 1 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

6.

Devono essere assegnate

ripetibili e se si in quale misura?

7.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, affermativamente al quesito posto sub 6, decaduti gli altri quesiti,

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di infrazione alla

LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

assegna tasse e spese, per totali fr.

250.

--, allo Stato, che rifonderà a ACCU 1 l’importo di fr. 300.— a titolo di

ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

CIVI 1,

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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