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Decisione

10.2006.149

Annullamento decreto di accusa

5 aprile 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato

previsto dall'art. 51 LTP;

perseguito con

decreto d’accusa n. DA 981/2006 di data 13 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

multa di fr. 100.-- (cento).

Considerandi

2.

Al

versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 120.--, a titolo di

risarcimento.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 22 marzo 2006 dall'accusato;

considerato

che - dai documenti ora agli atti risulta che il signor ACCU 1

ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 120.- di

cui all'invito __________ del Procuratore pubblico;

- visto

quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente il signor ACCU

1, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di

comunicargli, prima dell’emanazione del decreto di accusa, il citato pagamento;

pronuncia: 1. Il

DA 981/2006 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti

di ACCU 1 per i fatti del __________ a __________.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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