10.2006.15
delibazione di sentenza pecuniaria estera - competenza della Camera d'appello?
31 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2006.15
Data decisione, Autorità:
31.10.2006, IICCA
Titolo:
delibazione di sentenza pecuniaria estera - competenza della Camera d'appello ?
RICONOSCIMENTO
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 CPC-TI
art. 513b CPC-TI
Incarto n.
10.2006.15
Lugano
31 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19
ottobre 2006 presentata da
IS 1
IS 2
entrambi rappr. da RA 1
relativa alla sentenza 22 maggio 2003 con cui il
Tribunale di ha condannato
CO 1
a versare agli istanti la somma di €
2'617.00 oltre interessi legali dal 1.12.1989 quale risarcimento dei danni
nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto: che con sentenza 22 maggio 2003, il giudice unico del
Tribunale di __________ ha condannato CO 1 al risarcimento dei danni in favore
di IS 1 e IS 2 nella misura di € 2'617.00 oltre interessi legali dal 21.12.1989
nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;
che con
istanza 19 ottobre 2006 IS 1 e IS 2 hanno chiesto alla Camera civile del
Tribunale d'appello di riconoscere e dichiarare esecutiva la predetta sentenza;
che
l'istanza non è stata intimata alla controparte;
che il
giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali,
segnatamente la competenza (art. 97 CPC);
che per
l'art. 511 CPC la Camera civile d'appello è competente per riconoscere e
dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto
Considerandi
internazionale privato, le sentenze civili pronunciate all'estero (cpv. 1),
riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre
1988.
(cpv. 2);
che la
competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano
al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile
la Convenzione di Lugano spetta al Pretore (art. 513b CPC), non invece alla Camera
civile d'appello, che è in questi casi competente solo per pronunciarsi sull'opposizione
ai sensi degli artt. 36 e 40 della Convenzione;
che di
conseguenza l'istanza di cui trattasi, proposta alla Camera civile d'appello, è
irricevibile;
che,
quand'anche, come sostiene la parte istante, non vi fosse in Svizzera un luogo
dell'esecuzione a dipendenza del domicilio estero del convenuto e neppure fosse
data la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, tale circostanza non
sarebbe atta a creare la competenza della Camera civile d'appello in
sostituzione di quella attribuita per legge al Pretore;
che, ad
ogni buon conto, il Tribunale federale ammette la possibilità di chiedere
l'exequatur di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro
anche all'infuori di una procedura esecutiva, nel qual caso però il richiedente
deve rendere verosimile l'esistenza di un interesse legittimo a siffatto
accertamento (cfr. sulla questione: Donzallaz,
La convention de Lugano, pag. 356 seg., ni 2706 segg.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8. ed., no 8 ad
art . 33 ConvLug; Gaudemet-Tallon,
Compétence et execution des jugements en Europe, 3a ed, pag. 357 seg.);
che non è
in tal senso da escludere che siffatto interesse possa esistere anche nel luogo
in cui risiede un terzo debitore del debitore principale, dove in futuro
potrebbe essere avviata una procedura esecutiva;
che,
comunque, neppure tale giurisprudenza è d'aiuto alla parte istante, siffatto
interesse non essendo atto a sovvertire il sistema delle competenze stabilito
dal CPC;
che di
conseguenza l'istanza va dichiarata irricevibile, sicché può essere evasa ancor
prima di intimarla alla controparte;
per i quali motivi, vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è irricevibile.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico della parte istante.
3.
Intimazione:
- ;
- .
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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