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Decisione

10.2006.15

delibazione di sentenza pecuniaria estera - competenza della Camera d'appello?

31 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

10.2006.15

Data decisione, Autorità:

31.10.2006, IICCA

Titolo:

delibazione di sentenza pecuniaria estera - competenza della Camera d'appello ?

RICONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE

art. 511 CPC-TI

art. 513b CPC-TI

Incarto n.

10.2006.15

Lugano

31 ottobre

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19

ottobre 2006 presentata da

IS 1

IS 2

entrambi rappr. da RA 1

relativa alla sentenza 22 maggio 2003 con cui il

Tribunale di ha condannato

CO 1

a versare agli istanti la somma di €

2'617.00 oltre interessi legali dal 1.12.1989 quale risarcimento dei danni

nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto: che con sentenza 22 maggio 2003, il giudice unico del

Tribunale di __________ ha condannato CO 1 al risarcimento dei danni in favore

di IS 1 e IS 2 nella misura di € 2'617.00 oltre interessi legali dal 21.12.1989

nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;

che con

istanza 19 ottobre 2006 IS 1 e IS 2 hanno chiesto alla Camera civile del

Tribunale d'appello di riconoscere e dichiarare esecutiva la predetta sentenza;

che

l'istanza non è stata intimata alla controparte;

che il

giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali,

segnatamente la competenza (art. 97 CPC);

che per

l'art. 511 CPC la Camera civile d'appello è competente per riconoscere e

dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto

Considerandi

internazionale privato, le sentenze civili pronunciate all'estero (cpv. 1),

riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre

1988.

(cpv. 2);

che la

competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano

al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile

la Convenzione di Lugano spetta al Pretore (art. 513b CPC), non invece alla Camera

civile d'appello, che è in questi casi competente solo per pronunciarsi sull'opposizione

ai sensi degli artt. 36 e 40 della Convenzione;

che di

conseguenza l'istanza di cui trattasi, proposta alla Camera civile d'appello, è

irricevibile;

che,

quand'anche, come sostiene la parte istante, non vi fosse in Svizzera un luogo

dell'esecuzione a dipendenza del domicilio estero del convenuto e neppure fosse

data la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, tale circostanza non

sarebbe atta a creare la competenza della Camera civile d'appello in

sostituzione di quella attribuita per legge al Pretore;

che, ad

ogni buon conto, il Tribunale federale ammette la possibilità di chiedere

l'exequatur di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro

anche all'infuori di una procedura esecutiva, nel qual caso però il richiedente

deve rendere verosimile l'esistenza di un interesse legittimo a siffatto

accertamento (cfr. sulla questione: Donzallaz,

La convention de Lugano, pag. 356 seg., ni 2706 segg.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8. ed., no 8 ad

art . 33 ConvLug; Gaudemet-Tallon,

Compétence et execution des jugements en Europe, 3a ed, pag. 357 seg.);

che non è

in tal senso da escludere che siffatto interesse possa esistere anche nel luogo

in cui risiede un terzo debitore del debitore principale, dove in futuro

potrebbe essere avviata una procedura esecutiva;

che,

comunque, neppure tale giurisprudenza è d'aiuto alla parte istante, siffatto

interesse non essendo atto a sovvertire il sistema delle competenze stabilito

dal CPC;

che di

conseguenza l'istanza va dichiarata irricevibile, sicché può essere evasa ancor

prima di intimarla alla controparte;

per i quali motivi, vista sulle spese anche la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza

è irricevibile.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.

sono

posti a carico della parte istante.

3.

Intimazione:

- ;

- .

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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