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Decisione

10.2006.155

condurre in stato di grave ubriachezza (min. 2.56 - max 3.11 gr. per mille)

3 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il 18 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto

d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 1027/2006 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'800.-- (milleottocento).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.--

(duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 marzo

2006;

indetto il

dibattimento 3 ottobre 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente,

mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato

ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma

del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito l’accusato,

il quale non contesta i fatti, ma chiede che la pena sia ridotta. Egli

specifica che la sua entrata media mensile netta si aggira sui fr. 2'000.--: il

periodo professionale è molto difficile ed egli lavora in proprio (senza

dipendenti). Ricorda che il casellario giudiziale è illibato; c’era stata una revoca

della licenza di condurre per due mesi nel lontanissimo 1970. La revoca della

licenza è già stata espiata, dopo frequenza del corso Ingrado.

Infine

segnala di non essere un bevitore abituale, senza intenzione di banalizzare

quanto accaduto, che si rende conto essere grave;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per avere a __________ il

18.

dicembre 2005 condotto l’autovettura Opel targata Ti __________ essendo in

stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max. 3.11 grammi per mille)?

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo

di prova?

4.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

91.

cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1027/2006 del 13 marzo

2006;

condanna ACCU 1

1.

alla

pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla

multa di fr. 1'000.— (mille);

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 350.-- per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (__________),

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'550.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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