Lexipedia

Decisione

10.2006.156

Circolazione in grave stato di ubriachezza e senza la licenza di condurre.

21 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca

per aver condotto il

motoveicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata

dalla competente Autorità amministrativa in data 28.9.2000 per un periodo

indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo

2006 n. DA 944/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.--.

(milleduecento).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--

(trecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 marzo 2006;

indetto il dibattimento 21 novembre 2006,

al quale è comparso l’accusato personal-mente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 31 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale ammette i fatti e chiede che venga concessa la sospensione condizionale

alla pena detentiva, di cui postula in ogni caso una riduzione. Egli specifica

che dal febbraio 2006 lavora quale cameriere guadagnando mensilmente fr.

2'270.-- netti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine

per aver condotto il motoveicolo __________ targato TI _______ essendo in stato

di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.32 - max. 2.87 grammi per mille),

malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 1,44 grammi per mille)

e nel 2000 (alcolemia: 1,61 grammi per mille) per analogo reato?

1.2

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca, per aver condotto il motoveicolo surriferito sebbene la

licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità

amministrativa in data 28.9.2000 per un periodo indeterminato?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2

LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2. e 4., negativamente al quesito posto sub 3., come segue ai

quesiti posti sub 2. e 5.;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 944/2006 del 13 marzo

2006;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione da espiare;

2.

alla multa di fr. 1'000.—

(mille);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi

fr. 600.-- (seicento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80094),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1'000.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-. testi

fr. 1'600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster