10.2006.156
Circolazione in grave stato di ubriachezza e senza la licenza di condurre.
21 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.156
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, PRPEN
Titolo:
Circolazione in grave stato di ubriachezza e senza la licenza di condurre.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 85 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.156/CEG
DA
944/2006
Bellinzona
21
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il
motoveicolo __________ targato __________ essendo in stato di grave ubriachezza
(alcolemia: min. 2.32 - max. 2.87 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 1999 (alcolemia: 1,44 grammi per mille) e nel 2000 (alcolemia:
1,61 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca
per aver condotto il
motoveicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 28.9.2000 per un periodo
indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo
2006 n. DA 944/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--.
(milleduecento).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--
(trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 marzo 2006;
indetto il dibattimento 21 novembre 2006,
al quale è comparso l’accusato personal-mente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 31 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale ammette i fatti e chiede che venga concessa la sospensione condizionale
alla pena detentiva, di cui postula in ogni caso una riduzione. Egli specifica
che dal febbraio 2006 lavora quale cameriere guadagnando mensilmente fr.
2'270.-- netti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine
per aver condotto il motoveicolo __________ targato TI _______ essendo in stato
di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.32 - max. 2.87 grammi per mille),
malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 1,44 grammi per mille)
e nel 2000 (alcolemia: 1,61 grammi per mille) per analogo reato?
1.2
guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca, per aver condotto il motoveicolo surriferito sebbene la
licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 28.9.2000 per un periodo indeterminato?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2
LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2. e 4., negativamente al quesito posto sub 3., come segue ai
quesiti posti sub 2. e 5.;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 944/2006 del 13 marzo
2006;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione da espiare;
2.
alla multa di fr. 1'000.—
(mille);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi
fr. 600.-- (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80094),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1'000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-. testi
fr. 1'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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