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Decisione

10.2006.16

Misure provvisionali per diritto di autore di architetto

14 dicembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

petizione del 24 ottobre 2006 l’arch. AT 1 ha convenuto davanti a questa Camera

CV 1 e CV 2, chiedendo che fosse accertato il suo diritto d’autore sui progetti

denominati “residenza S__________”, in particolare il suo diritto esclusivo di

determinare tempi e modalità della realizzazione della “Residenza S__________”,

sul cartellone pubblicitario presente sul cantiere al fondo n. __________ RFD V__________

con il suo diritto esclusivo a essere menzionato come progettista della

“Residenza S__________”; che fosse accertata la violazione da parte di CV 1 e

di CV 2 del suo diritto di autore sui progetti e sul cartellone pubblicitario;

che fosse ordinata la confisca presso i convenuti di ogni esemplare relativo al

progetto “Residenza S__________”; che fosse fatto ordine ai convenuti di

bloccare i lavori di costruzione relativi all’edificazione della “Residenza S__________”

e di darne comunicazione al Municipio di L__________; che fosse fatto divieto

ai convenuti di sostituire il cartellone pubblicitario sul cantiere, di riscrivere

il suo nome quale progettista sul cartellone pubblicitario e infine che i

convenuti siano condannati a rifondergli fr. 167'439.90 oltre interessi al 5%

dal 24 ottobre 2006.

B. Nel

medesimo allegato l’arch. AT 1 ha instato per l'adozione di provvedimenti supercautelari

e cautelari, chiedendo che fosse fatto ordine immediato ai convenuti di

consegnare al Tribunale ogni esemplare relativo al progetto “Residenza S__________”,

che fosse fatto divieto immediato ai convenuti di sostituire il cartellone

pubblicitario sul cantiere e che fosse loro ordinato di riscrivere il suo nome

quale progettista sul cartellone pubblicitario.

C. La giudice delegata ha convocato le parti il 21 novembre 2006 per il

contraddittorio sull'istanza provvisionale. L’attore ha ribadito le proprie

domande cautelari, mentre i convenuti vi si sono opposti e hanno chiesto, nella

denegata ipotesi in cui l’istanza fosse accolta, la prestazione di garanzie per

l’importo di fr. 200'000.-. Le parti non hanno offerto mezzi di prova oltre ai

documenti versati agli atti e la discussione finale ha avuto luogo seduta

stante.

e considerando

Considerandi

1.

L’istante

fonda le proprie domande provvisionali sulla protezione del diritto di autore,

in particolare sugli art. 61 e 65 LDA. Egli imputa a CV 1, proprietaria del

terreno su cui sorgerà la costruzione “Residenza S__________” in base ai suoi

progetti architettonici, e a CV 2, incaricato dalla committente della direzione

dei lavori, il plagio delle sue opere, consistenti nei piani per l’edificazione

della nota residenza e nel cartellone pubblicitario esposto sul cantiere.

Sostiene infatti l’attore che dopo la revoca dal mandato di direttore dei

lavori i convenuti stanno utilizzando i suoi progetti senza il suo consenso e

senza aver ottenuto la cessione dei diritti d’autore, in violazione di tale suo

diritto. L’istante rileva inoltre che i convenuti hanno cancellato il suo nome

come progettista dal cartellone pubblicitario, recandogli così un danno. Egli

adduce che i requisiti di legge sono adempiuti in concreto, poiché vi è da temere

un’azione di occultamento del plagio compiuto dai convenuti, la cancellazione

del suo nome dal cartellone provoca un danno d’immagine e di clientela e la

probabilità di esito favorevole è documentata agli atti.

2.

I

convenuti si oppongono all’emanazione di misure cautelari. In primo luogo essi

rilevano che il convenuto CV 2 difetta della legittimazione passiva, non

essendo il proprietario del terreno, né il committente dell’architetto istante

né il proprietario del cartellone pubblicitario. Essi adducono inoltre che

nella fattispecie non sono dati i requisiti per l’adozione di provvedimenti

cautelari, già per il fatto che l’architetto è stato incaricato di allestire i

progetti in base a un contratto di appalto, in forza del quale la proprietà dei

progetti è passata alla committente, che è legittimata a usarli in proprio per

la prima esecuzione senza l’autorizzazione del progettista. Difetta dunque già

il requisito del “fumus boni iuris”, mentre non è dato il requisito

dell’urgenza e nemmeno quello del notevole pregiudizio, non bastando un

possibile o potenziale danno come quello di perdita di immagine paventato

dall’istante. Nella denegata ipotesi dell’accoglimento delle domande cautelari,

i convenuti postulano la prestazione di adeguate garanzie, di almeno fr.

200'000.-.

3.

L’art.

65.

LDA prevede che chi rende verosimile una lesione al suo diritto d’autore o

al suo diritto affine di protezione, imminente o attuale e tale da potergli

causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di

ordinare provvedimenti cautelari (cpv. 1) e può in particolare esigere che il

giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la

provenienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione illecitamente, per

salvaguardare lo stato di fatto o per attuare a titolo provvisorio le pretese

di omissione o di cessazione (cpv. 2). Per il rimanente sono applicabili per

analogia gli articoli 28c a 28f CC (cpv. 4). La pronuncia di misure

provvisionali in materia di diritto d’autore richiede pertanto la prova della

verosimiglianza di una lesione al diritto di autore attuale o imminente tale da

provocare un danno difficile da riparare. Il giudice non deve essere persuaso

dell’esattezza delle allegazioni dell’istante, essendo sufficiente che sulla

base di elementi oggettivi acquisisca l’impressione che i fatti pertinenti si

sono prodotti, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti

altrimenti (DTF 130 III 321 consid. 3.3 pag. 325; DTF del 9 gennaio 2006

5P.422/2005 in: SJ 128 (2006) I 371). Nella valutazione del diritto, il giudice

può accontentarsi di un esame sommario (DTF 131 III 473 consid. 2.3 pag. 476). Il

principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si

limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra

il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,

Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor,

Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem

Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

4.

Nella

fattispecie è indubbia la legittimazione attiva dell’istante, progettista della

“Residenza S__________” (doc. F). La parte convenuta non contesta la

legittimazione passiva di CV 1, committente e proprietaria del fondo su cui è

in costruzione la citata residenza, ma nega quella di CV 2, che non è

proprietario dell’immobile, né committente dell’architetto, né è interessato in

qualche modo all’operazione immobiliare (cfr. verbale d’udienza del 21 novembre

20006, punto 3). A torto. Come risulta dagli atti (doc. Q), il convenuto CV 2

ha ricevuto mandato dalla proprietaria dell’immobile di rappresentarla per

tutto quanto concerne la costruzione della Residenza S__________ ed è ora il

responsabile della direzione dei lavori (doc. S), come per altro da lui

confermato in occasione dell’udienza di discussione (pag. 2). La rimozione del

nome del progettista dal cartellone pubblicitario gli è dunque imputabile e non

si può pertanto mettere in discussione, perlomeno a questo stadio della

procedura e a un esame di mera verosimiglianza, la sua legittimazione passiva.

5.

Nella

fattispecie il contratto stipulato tra l’istante e la convenuta non si limita,

come afferma quest’ultima, all’allestimento di piani, ma comprende anche la

presentazione della domanda di costruzione e la direzione dei lavori (cfr. doc.

C, D, E, F). A ogni modo la qualifica giuridica del contratto – appalto o

mandato – è del tutto irrilevante dal profilo del diritto d’autore (Hess, Der Architekten-

und Ingenieurvertrag, Baufachverlag Zürich, 1986, n. 9 ad art. 1.9, pag. 116).

È per contro decisivo sapere se ci si trova in presenza di un’opera ai sensi

dell’art. 2 cpv. 1 e 2 lett. e LDA. Occorre dunque stabilire se il progetto della

Residenza S__________ e il cartellone pubblicitario da cantiere rientrano nella

definizione di “opera” ai sensi della LDA. A un esame sommario del caso

concreto non si può riconoscere il carattere di “opera” al cartellone

pubblicitario da cantiere (doc. G, V), sprovvisto di qualsiasi originalità e

simile a ogni altro supporto pubblicitario di tale tipo, non bastando la

raffigurazione dell’edificio a supplire il carattere esclusivamente funzionale

dell’oggetto, sprovvisto di qualsiasi creatività. Non può per contro essere

negato, perlomeno a un esame sommario quale quello che presiede all’emanazione

di misure cautelari, il carattere di “opera” del progetto e dei piani medesimi

(doc. F, piani di situazione 1:500).

6.

L’istante

ravvisa la violazione del suo diritto di autore nell’uso da parte dei convenuti

del suo progetto e della variante approvata senza la sua autorizzazione dopo la

revoca dell’incarico di direzione dei lavori e nella cancellazione dal

cartellone da cantiere del suo nome come progettista. Egli adduce a motivo

della sua richiesta di misure cautelari l’urgente necessità di rimediare al

danno d’immagine conseguente alla cancellazione del suo nome quale progettista

della Residenza S__________ sul cartellone da cantiere, posto in una via molto

frequentata e di conservare le prove per evitare l’occultamento del plagio

commesso dai convenuti. Contrariamente a quanto affermano i convenuti, il

contratto stipulato tra l’architetto e la committente non contempla la cessione

del diritto di autore. Il contratto del 12 febbraio 2005 (doc. C-E) rinvia

esplicitamente alle norme SIA 102 del 1984, il cui articolo 1.9 prevede che il

committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell’architetto

per gli obiettivi contenuti nel contratto con il pagamento dell’onorario,

riservato il diritto d’autore. La dottrina ritiene che il committente abbia il

diritto di utilizzare senza modifiche l’opera allo scopo convenuto solo a

pagamento integrale dell’onorario (Hess, op. cit., n. 27 ad art. 1.9). Ciò non

è manifestamente il caso in concreto, come del resto ammesso in udienza, già

per il fatto che il contenzioso tra architetto e committente verte, tra

l’altro, sul pagamento dell’onorario (verbale del 21 novembre 2006, pag. 2).

L’uso dei piani senza il consenso dell’autore è dunque di principio escluso, a

maggior ragione se la committente vuole apportarvi non meglio precisate modifiche

(cfr. verbale di udienza, pag. 5), a suo dire causate dalle imperfezioni e

difetti riscontrabili nella progettazione dell’istante (doc. 6). Sempre secondo

le norme SIA 102 1984 i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà

dell’architetto, con autorizzazione per il committente di riprodurre a sue

spese i documenti (art. 1.10, Hess, op. cit., pag. 123). Resa pertanto

verosimile la violazione del diritto di autore dell’istante, per l’uso non

autorizzato dei suoi progetti e le prospettate intenzioni della committente di

apportarvi modifiche, si giustifica disporre a titolo di misura cautelare per

la conservazione delle prove ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LDA il deposito dei

piani originali in possesso dei convenuti, in particolare i piani esecutivi e

di dettaglio firmati in originale in scala 1:50 o 1:20, presso la Cancelleria

civile del Tribunale di appello,

fermo restando che la committente potrà riprodurli prima di consegnarli.

7.

Gli

atti di causa hanno dimostrato che il cartellone pubblicitario menzionava il

nome del progettista (doc. G), che è poi stato tolto (doc. V). A prescindere

dal fatto che l’oggetto non è un’opera protetta, come si è visto, è nondimeno stata

resa verosimile, a un sommario esame, la lesione del diritto di paternità

dell’architetto istante con la cancellazione del suo nome quale progettista (Barrelet/Egloff, le nouveau droit d’auteur, 2a ed., Berna 2000, n. 11 ad art. 9 pag. 45). Nella misura in cui sul

cantiere si trova un cartellone pubblicitario che reca i nomi delle ditte

attive nell’edificazione e dell’ingegnere, la mancata indicazione del nome del

progettista equivale a privare quest’ultimo della sua paternità ideale sul

progetto agli occhi dei passanti, ciò che gli causa ogni giorno un danno di

immagine, non riparabile se non facendo ordine ai convenuti di rimettere il suo

nome sul cartellone. Per contro l’obbligo di mantenere inalterato il cartellone

ora esistente nel punto in cui è situato costituisce una restrizione

sproporzionata dei diritti economici della committente, che deve poter spostare

o sopprimere il manufatto a seconda delle esigenze di avanzamento dei lavori di

edificazione in corso sul cantiere. Qualora vi sia sul cantiere un cartellone

pubblicitario, nondimeno, esso deve menzionare anche il nome del progettista.

8.

Le

domande cautelari intese alla consegna degli esemplari firmati dei piani

originali e alla reiscrizione del nome del progettista sul cartellone

pubblicitario possono dunque essere accolte, mentre non si giustifica di

vietare la sostituzione del manufatto esistente. Le misure provvisionali

ammesse non comportano pregiudizi per i committenti e non vi è dunque motivo

per imporre all’istante la prestazione di una garanzia, come richiesto dai

convenuti all’udienza del 21 novembre 2006.

9.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza reciproca delle parti.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza di misure cautelari è parzialmente accolta e di

conseguenza:

1.1 Ad CV 1 e CV 2 è fatto ordine di depositare entro 30 giorni

presso la Cancelleria civile del Tribunale di appello tutti gli esemplari

firmati dei piani esecutivi e di dettaglio (1:50 e/o 1:20) relativi alla

Residenza S__________ e allestiti dall’arch. AT 1.

1.2 Ad CV 1 e CV 2

è fatto ordine di riscrivere il nome dell’arch. AT 1 quale progettista sul

cartellone pubblicitario posto sul cantiere in via __________, particella n. __________

RFD __________, negli stessi caratteri in cui figura il nome dell’ingegnere.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1’550.–

sono

posti per 2/3 a carico di CV 1 e CV 2, con vincolo

di solidarietà, e per il resto a carico dell’istante. CV 1 e CV 2 rifonderanno

inoltre a AT 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’500.– per ripetibili

ridotte.

3. Intimazione:

- ;

- .

terzi implicati

La

presidente:

avv.

Emanuela Epiney-Colombo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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