10.2006.16
Misure provvisionali per diritto di autore di architetto
14 dicembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
10.2006.16
Data decisione, Autorità:
14.12.2006, IICCA
Titolo:
Misure provvisionali per diritto di autore di architetto
ARCHITETTO
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
art. 2 cpv. 1 LDA
art. 2 cpv. 2 LDA
art. 65 LDA
Incarto n.
10.2006.16
Lugano
14 dicembre 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
sedente per statuire nella causa promossa
direttamente in appello con petizione del 24 ottobre 2006 e con istanza
cautelare di medesima data da
AT 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CV 1
CV 2
tutti rappr. dall’
RA 2
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con
petizione del 24 ottobre 2006 l’arch. AT 1 ha convenuto davanti a questa Camera
CV 1 e CV 2, chiedendo che fosse accertato il suo diritto d’autore sui progetti
denominati “residenza S__________”, in particolare il suo diritto esclusivo di
determinare tempi e modalità della realizzazione della “Residenza S__________”,
sul cartellone pubblicitario presente sul cantiere al fondo n. __________ RFD V__________
con il suo diritto esclusivo a essere menzionato come progettista della
“Residenza S__________”; che fosse accertata la violazione da parte di CV 1 e
di CV 2 del suo diritto di autore sui progetti e sul cartellone pubblicitario;
che fosse ordinata la confisca presso i convenuti di ogni esemplare relativo al
progetto “Residenza S__________”; che fosse fatto ordine ai convenuti di
bloccare i lavori di costruzione relativi all’edificazione della “Residenza S__________”
e di darne comunicazione al Municipio di L__________; che fosse fatto divieto
ai convenuti di sostituire il cartellone pubblicitario sul cantiere, di riscrivere
il suo nome quale progettista sul cartellone pubblicitario e infine che i
convenuti siano condannati a rifondergli fr. 167'439.90 oltre interessi al 5%
dal 24 ottobre 2006.
B. Nel
medesimo allegato l’arch. AT 1 ha instato per l'adozione di provvedimenti supercautelari
e cautelari, chiedendo che fosse fatto ordine immediato ai convenuti di
consegnare al Tribunale ogni esemplare relativo al progetto “Residenza S__________”,
che fosse fatto divieto immediato ai convenuti di sostituire il cartellone
pubblicitario sul cantiere e che fosse loro ordinato di riscrivere il suo nome
quale progettista sul cartellone pubblicitario.
C. La giudice delegata ha convocato le parti il 21 novembre 2006 per il
contraddittorio sull'istanza provvisionale. L’attore ha ribadito le proprie
domande cautelari, mentre i convenuti vi si sono opposti e hanno chiesto, nella
denegata ipotesi in cui l’istanza fosse accolta, la prestazione di garanzie per
l’importo di fr. 200'000.-. Le parti non hanno offerto mezzi di prova oltre ai
documenti versati agli atti e la discussione finale ha avuto luogo seduta
stante.
e considerando
Considerandi
1.
L’istante
fonda le proprie domande provvisionali sulla protezione del diritto di autore,
in particolare sugli art. 61 e 65 LDA. Egli imputa a CV 1, proprietaria del
terreno su cui sorgerà la costruzione “Residenza S__________” in base ai suoi
progetti architettonici, e a CV 2, incaricato dalla committente della direzione
dei lavori, il plagio delle sue opere, consistenti nei piani per l’edificazione
della nota residenza e nel cartellone pubblicitario esposto sul cantiere.
Sostiene infatti l’attore che dopo la revoca dal mandato di direttore dei
lavori i convenuti stanno utilizzando i suoi progetti senza il suo consenso e
senza aver ottenuto la cessione dei diritti d’autore, in violazione di tale suo
diritto. L’istante rileva inoltre che i convenuti hanno cancellato il suo nome
come progettista dal cartellone pubblicitario, recandogli così un danno. Egli
adduce che i requisiti di legge sono adempiuti in concreto, poiché vi è da temere
un’azione di occultamento del plagio compiuto dai convenuti, la cancellazione
del suo nome dal cartellone provoca un danno d’immagine e di clientela e la
probabilità di esito favorevole è documentata agli atti.
2.
I
convenuti si oppongono all’emanazione di misure cautelari. In primo luogo essi
rilevano che il convenuto CV 2 difetta della legittimazione passiva, non
essendo il proprietario del terreno, né il committente dell’architetto istante
né il proprietario del cartellone pubblicitario. Essi adducono inoltre che
nella fattispecie non sono dati i requisiti per l’adozione di provvedimenti
cautelari, già per il fatto che l’architetto è stato incaricato di allestire i
progetti in base a un contratto di appalto, in forza del quale la proprietà dei
progetti è passata alla committente, che è legittimata a usarli in proprio per
la prima esecuzione senza l’autorizzazione del progettista. Difetta dunque già
il requisito del “fumus boni iuris”, mentre non è dato il requisito
dell’urgenza e nemmeno quello del notevole pregiudizio, non bastando un
possibile o potenziale danno come quello di perdita di immagine paventato
dall’istante. Nella denegata ipotesi dell’accoglimento delle domande cautelari,
i convenuti postulano la prestazione di adeguate garanzie, di almeno fr.
200'000.-.
3.
L’art.
65.
LDA prevede che chi rende verosimile una lesione al suo diritto d’autore o
al suo diritto affine di protezione, imminente o attuale e tale da potergli
causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di
ordinare provvedimenti cautelari (cpv. 1) e può in particolare esigere che il
giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la
provenienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione illecitamente, per
salvaguardare lo stato di fatto o per attuare a titolo provvisorio le pretese
di omissione o di cessazione (cpv. 2). Per il rimanente sono applicabili per
analogia gli articoli 28c a 28f CC (cpv. 4). La pronuncia di misure
provvisionali in materia di diritto d’autore richiede pertanto la prova della
verosimiglianza di una lesione al diritto di autore attuale o imminente tale da
provocare un danno difficile da riparare. Il giudice non deve essere persuaso
dell’esattezza delle allegazioni dell’istante, essendo sufficiente che sulla
base di elementi oggettivi acquisisca l’impressione che i fatti pertinenti si
sono prodotti, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti
altrimenti (DTF 130 III 321 consid. 3.3 pag. 325; DTF del 9 gennaio 2006
5P.422/2005 in: SJ 128 (2006) I 371). Nella valutazione del diritto, il giudice
può accontentarsi di un esame sommario (DTF 131 III 473 consid. 2.3 pag. 476). Il
principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si
limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra
il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,
Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem
Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
4.
Nella
fattispecie è indubbia la legittimazione attiva dell’istante, progettista della
“Residenza S__________” (doc. F). La parte convenuta non contesta la
legittimazione passiva di CV 1, committente e proprietaria del fondo su cui è
in costruzione la citata residenza, ma nega quella di CV 2, che non è
proprietario dell’immobile, né committente dell’architetto, né è interessato in
qualche modo all’operazione immobiliare (cfr. verbale d’udienza del 21 novembre
20006, punto 3). A torto. Come risulta dagli atti (doc. Q), il convenuto CV 2
ha ricevuto mandato dalla proprietaria dell’immobile di rappresentarla per
tutto quanto concerne la costruzione della Residenza S__________ ed è ora il
responsabile della direzione dei lavori (doc. S), come per altro da lui
confermato in occasione dell’udienza di discussione (pag. 2). La rimozione del
nome del progettista dal cartellone pubblicitario gli è dunque imputabile e non
si può pertanto mettere in discussione, perlomeno a questo stadio della
procedura e a un esame di mera verosimiglianza, la sua legittimazione passiva.
5.
Nella
fattispecie il contratto stipulato tra l’istante e la convenuta non si limita,
come afferma quest’ultima, all’allestimento di piani, ma comprende anche la
presentazione della domanda di costruzione e la direzione dei lavori (cfr. doc.
C, D, E, F). A ogni modo la qualifica giuridica del contratto – appalto o
mandato – è del tutto irrilevante dal profilo del diritto d’autore (Hess, Der Architekten-
und Ingenieurvertrag, Baufachverlag Zürich, 1986, n. 9 ad art. 1.9, pag. 116).
È per contro decisivo sapere se ci si trova in presenza di un’opera ai sensi
dell’art. 2 cpv. 1 e 2 lett. e LDA. Occorre dunque stabilire se il progetto della
Residenza S__________ e il cartellone pubblicitario da cantiere rientrano nella
definizione di “opera” ai sensi della LDA. A un esame sommario del caso
concreto non si può riconoscere il carattere di “opera” al cartellone
pubblicitario da cantiere (doc. G, V), sprovvisto di qualsiasi originalità e
simile a ogni altro supporto pubblicitario di tale tipo, non bastando la
raffigurazione dell’edificio a supplire il carattere esclusivamente funzionale
dell’oggetto, sprovvisto di qualsiasi creatività. Non può per contro essere
negato, perlomeno a un esame sommario quale quello che presiede all’emanazione
di misure cautelari, il carattere di “opera” del progetto e dei piani medesimi
(doc. F, piani di situazione 1:500).
6.
L’istante
ravvisa la violazione del suo diritto di autore nell’uso da parte dei convenuti
del suo progetto e della variante approvata senza la sua autorizzazione dopo la
revoca dell’incarico di direzione dei lavori e nella cancellazione dal
cartellone da cantiere del suo nome come progettista. Egli adduce a motivo
della sua richiesta di misure cautelari l’urgente necessità di rimediare al
danno d’immagine conseguente alla cancellazione del suo nome quale progettista
della Residenza S__________ sul cartellone da cantiere, posto in una via molto
frequentata e di conservare le prove per evitare l’occultamento del plagio
commesso dai convenuti. Contrariamente a quanto affermano i convenuti, il
contratto stipulato tra l’architetto e la committente non contempla la cessione
del diritto di autore. Il contratto del 12 febbraio 2005 (doc. C-E) rinvia
esplicitamente alle norme SIA 102 del 1984, il cui articolo 1.9 prevede che il
committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell’architetto
per gli obiettivi contenuti nel contratto con il pagamento dell’onorario,
riservato il diritto d’autore. La dottrina ritiene che il committente abbia il
diritto di utilizzare senza modifiche l’opera allo scopo convenuto solo a
pagamento integrale dell’onorario (Hess, op. cit., n. 27 ad art. 1.9). Ciò non
è manifestamente il caso in concreto, come del resto ammesso in udienza, già
per il fatto che il contenzioso tra architetto e committente verte, tra
l’altro, sul pagamento dell’onorario (verbale del 21 novembre 2006, pag. 2).
L’uso dei piani senza il consenso dell’autore è dunque di principio escluso, a
maggior ragione se la committente vuole apportarvi non meglio precisate modifiche
(cfr. verbale di udienza, pag. 5), a suo dire causate dalle imperfezioni e
difetti riscontrabili nella progettazione dell’istante (doc. 6). Sempre secondo
le norme SIA 102 1984 i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà
dell’architetto, con autorizzazione per il committente di riprodurre a sue
spese i documenti (art. 1.10, Hess, op. cit., pag. 123). Resa pertanto
verosimile la violazione del diritto di autore dell’istante, per l’uso non
autorizzato dei suoi progetti e le prospettate intenzioni della committente di
apportarvi modifiche, si giustifica disporre a titolo di misura cautelare per
la conservazione delle prove ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LDA il deposito dei
piani originali in possesso dei convenuti, in particolare i piani esecutivi e
di dettaglio firmati in originale in scala 1:50 o 1:20, presso la Cancelleria
civile del Tribunale di appello,
fermo restando che la committente potrà riprodurli prima di consegnarli.
7.
Gli
atti di causa hanno dimostrato che il cartellone pubblicitario menzionava il
nome del progettista (doc. G), che è poi stato tolto (doc. V). A prescindere
dal fatto che l’oggetto non è un’opera protetta, come si è visto, è nondimeno stata
resa verosimile, a un sommario esame, la lesione del diritto di paternità
dell’architetto istante con la cancellazione del suo nome quale progettista (Barrelet/Egloff, le nouveau droit d’auteur, 2a ed., Berna 2000, n. 11 ad art. 9 pag. 45). Nella misura in cui sul
cantiere si trova un cartellone pubblicitario che reca i nomi delle ditte
attive nell’edificazione e dell’ingegnere, la mancata indicazione del nome del
progettista equivale a privare quest’ultimo della sua paternità ideale sul
progetto agli occhi dei passanti, ciò che gli causa ogni giorno un danno di
immagine, non riparabile se non facendo ordine ai convenuti di rimettere il suo
nome sul cartellone. Per contro l’obbligo di mantenere inalterato il cartellone
ora esistente nel punto in cui è situato costituisce una restrizione
sproporzionata dei diritti economici della committente, che deve poter spostare
o sopprimere il manufatto a seconda delle esigenze di avanzamento dei lavori di
edificazione in corso sul cantiere. Qualora vi sia sul cantiere un cartellone
pubblicitario, nondimeno, esso deve menzionare anche il nome del progettista.
8.
Le
domande cautelari intese alla consegna degli esemplari firmati dei piani
originali e alla reiscrizione del nome del progettista sul cartellone
pubblicitario possono dunque essere accolte, mentre non si giustifica di
vietare la sostituzione del manufatto esistente. Le misure provvisionali
ammesse non comportano pregiudizi per i committenti e non vi è dunque motivo
per imporre all’istante la prestazione di una garanzia, come richiesto dai
convenuti all’udienza del 21 novembre 2006.
9.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza reciproca delle parti.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di misure cautelari è parzialmente accolta e di
conseguenza:
1.1 Ad CV 1 e CV 2 è fatto ordine di depositare entro 30 giorni
presso la Cancelleria civile del Tribunale di appello tutti gli esemplari
firmati dei piani esecutivi e di dettaglio (1:50 e/o 1:20) relativi alla
Residenza S__________ e allestiti dall’arch. AT 1.
1.2 Ad CV 1 e CV 2
è fatto ordine di riscrivere il nome dell’arch. AT 1 quale progettista sul
cartellone pubblicitario posto sul cantiere in via __________, particella n. __________
RFD __________, negli stessi caratteri in cui figura il nome dell’ingegnere.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’550.–
sono
posti per 2/3 a carico di CV 1 e CV 2, con vincolo
di solidarietà, e per il resto a carico dell’istante. CV 1 e CV 2 rifonderanno
inoltre a AT 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’500.– per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione:
- ;
- .
terzi implicati
La
presidente:
avv.
Emanuela Epiney-Colombo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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