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Decisione

10.2006.160

Palpare in almeno due circostanze sopra e sotto i vestiti il pene del nipote minorenne

21 dicembre 2006Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due genitori si sono sposati ad __________ nel 1995, dopo che i rispettivi

famigliari avevano concordato le nozze come usanza tra la loro gente. Il loro

matrimonio è durato solo 4 anni e nel 1999 essi hanno divorziato. A detta della

signora, all’origine della separazione, vi sarebbe stato il carattere violento

dell’ex consorte, che l’avrebbe costretta addirittura a sporgere denuncia nei

suoi confronti ed a richiedere l’intervento della polizia (cfr. suo verbale di interrogatorio

di fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005).

Il piccolo LESA 1 è stato

affidato alla madre, con la quale si è inizialmente trasferito presso la culla __________

a __________. In un secondo tempo, dall’agosto 2000, la donna ha affittato un

appartamento a __________, nel quale vive tuttora.

Dopo un periodo di grosse

difficoltà relazionali, i rapporti tra i due genitori si sono lentamente

stabilizzati, anche grazie all’aiuto di specialisti e di un curatore ai sensi

dell’art. 308 CCS, il signor __________, che hanno funto e fungono da

intermediari e conciliatori.

Il signor __________ si è

risposato con __________, ora __________, conosciuta nel 2000, dalla quale ha

avuto una figlia, nata il 23 giugno 2003. La loro famiglia vive a __________.

3. LESA 1 ha frequentato

normalmente le scuole sino al 23 marzo 2003, giorno in cui è stato collocato

presso l’istituto __________ di __________.

La misura si è resa necessaria

in quanto le autorità preposte avevano constatato nel bambino delle importanti

difficoltà d’apprendimento che ne avevano comportato un ritardo scolastico di

rilievo. In modo particolare egli presentava dei problemi di elaborazione della

realtà e di dislessia, avendo difficoltà nel comporre le frasi, nell’effettuare

un discorso coerente, e, se preso alla sprovvista, nel rispondere in maniera

logica alle domande che gli venivano poste (cfr. verbale di interrogatorio di

fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio 2005, rispettivamente del 15 febbraio

2005, di __________ e di __________).

L’accompagnamento della vittima

da parte di servizi specializzati era, ed è, giustificato anche dal fatto che

la madre ha grosse difficoltà nell’imporsi nel suo ruolo sul figlio, che

sarebbe divenuto, nei suoi confronti, un “enfant roi” (cfr.

summenzionato verbale di interrogatorio di __________).

4. Lunedì 3 gennaio 2005 alle ore

17:00 la vittima, dopo aver trascorso un soggiorno in __________ presso la

famiglia del padre in occasione delle festività di fine anno, è stata condotta

in auto da quest’ultimo di fronte al posto di polizia di __________ dove, come

di norma, è avvenuta la riconsegna alla madre. Non appena sceso dall’auto e

ritirato il proprio bagaglio, si è diretto verso la donna, mentre il genitore è

ripartito immediatamente, e, giungendo di fronte a lei, avrebbe improvvisamente

mollato tutto iniziando a tremare ed a piangere.

A detta della signora __________,

il piccolo le avrebbe narrato di essere stato ripetutamente importunato dallo

zio, che lo avrebbe toccato nella zona dei genitali ed avrebbe espresso il

desiderio di potersi sfogare con lo specialista che lo seguiva a scuola: “«Maman,

__________ (recte: __________) il m’a mailtraité pendant toute la nuit, il m’a

embêté, il m’a touché.». Là je lui ai demandé à quel

endroit et LESA 1 a mis sa main sur son sexe pour me montrer car il n’osait pas

le dire. J’ai alors dit: «au petit zizi?» et LESA 1 m’a répondu que oui. Il

tremblait encore. LESA 1 m’a encore dit «Maman, je vais tout raconter à __________»”

(cfr. suo verbale di interrogatorio di fronte alla polizia

vallesana del 12 febbraio 2005, pag. 2).

Udite queste

pesanti parole, la madre si è immediatamente recata con il figlio dal curatore,

non riuscendo però a trovarlo. Negli uffici era comunque presente un collega di

quest’ultimo, che li ha invitati a calmarsi e assicurando loro che il curatore

li avrebbe contattati il giorno seguente (cfr. verbale di interrogatorio di

fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005 di __________, pag. 3).

Come preannunciato, la sera del

5 gennaio 2005, al suo rientro in istituto, LESA 1 ha subito detto ad uno degli

operatori sociali presenti che aveva qualcosa di importante da comunicare ad __________,

l’educatore di riferimento che lo segue sin dal marzo 2003.

L’incontro tra i due ha potuto

avvenire solo il mattino seguente. LESA 1 ha così potuto svelare al signor __________

di avere subito durante le vacanze a __________ delle molestie sessuali da

parte dello zio (da lui erroneamente indicato come un amico del padre) ACCU 1,

che gli avrebbe toccato a più riprese il pene, incurante delle sue proteste.

Il 7 gennaio 2005 l’educatore ha

stilato un brevissimo rapporto scritto all’attenzione della direttrice

dell’istituto scolastico, nel quale ha riportato le parole del bambino: “J’ai

eu un problème quand j’étais en vacances, il y avait plein de monde dans

l’appartement. ACCU 1 (un copain à papa) n’arrêtait pas de

me toucher le zizi, je lui ai dit d’arrêter mais il ne m’écoutait pas, il avait

bu beaucoup de bière. Je n’ai rien osé dire a papa.” (cfr. atto

istruttorio n. 53).

Nel frattempo gli operatori

sociali in questione hanno avuto modo di interloquire con il signor __________

e con la madre della vittima, che li ha informati che la persona descritta dal

bambino era in realtà lo zio ACCU 1.

Con scritto 18 gennaio 2005 il

curatore ha informato l’Ufficio cantonale vallesano per la protezione dei

fanciulli di quanto dichiarato dal piccolo ACCU 1, auspicando la denuncia

dell’autore alle competenti autorità penali. Con istanza 20 gennaio 2005

indirizzata al Tribunale d’istruzione penale di __________, l’Ufficio ha quindi

postulato l’avvio di un’indagine penale sui fatti (cfr. atto istruttorio n.

53). Di qui la presente procedura, deferita per competenza al Ministero pubblico

ticinese.

5. Il 15 febbraio 2005 ACCU 1 è stato

sentito dagli specialisti della polizia cantonale vallesana - nel pieno

ossequio delle disposizioni della LAVI e debitamente ripreso con videocamera -

di fronte ai quali ha confermato di aver subito delle molestie di natura

sessuale da parte dell’imputato.

Più precisamente, il minorenne,

dopo aver indicato in ACCU 1 l’autore dei gesti ed aver detto che quest’ultimo qualche

volta abusa di alcool, ha risposto come segue alle domande degli inquirenti:

“E.B. : Et

puis il t’a embêté. Il faut que tu m’explique comment il t’embête.

LESA 1 :

Des fois il me touche le zizi. Pis je lui ai dit «ça suffit», pis il continue,

alors …

E.B. : Tu

es où quand il te fait ça ?

LESA

1: Des fois chez lui, des fois chez mon papa.

E.B. : Je

veux dire, dans quelle pièce de l’appartement ça se passe, dans l’appartement,

dans la voiture, au salon, dans une chambre ?

LESA 1: Dans

une chambre, dans la chambre de ma sœur et de moi.

E.B. : Et

qui est là quand il fait ça ?

LESA 1:

Personne.

E.B. : Vous

êtes que les deux ?

LESA 1: Oui.

E.B. :

C’est à quel moment que ça se passe, tu est habillé, tu es comment ?

LESA 1: Je suis

habillé, comme d’habitude comme je suis maintenant là. Et pis de fois quand je

me met en pyjama, il fait aussi comme ça.

E.B. : Il

fait comment ?

LESA 1: Ben

quand je suis au lit, lui il me touche aussi le zizi.

E.B. :

Quand tu est au lit ?

LESA 1: Oui.

E.B. :Parce

que tu dors comment, tu est habillé comment quand tu dors ?

LESA 1: En

pyjama.

E.B. :En

pyjama, alors il fait comment pour te toucher le zizi. Il fait par-dessus le

pyjama ou sous le pyjama?

LESA 1: Sous.

Ouais, il met comme ça (fait un geste avec la main), pis après me touche voilà.

E.B. : Et

il fait quoi exactement ? Qu’est qu’il fait avec ton zizi ?

LESA 1: Je ne

sais pas, j’en sais rien.

E.B. : Mais

il fait quoi, il le caresse, il le secoue, qu’est qu’il fait ?

LESA 1: Euh,

euh il le secoue.

E.B. : Et

est-ce que tu lui as dit que tu n’aimais pas ça ?

LESA 1: Euh,

oui je l’ai dit beaucoup de fois.

E.B. : Et

comment il réagit lui, quand tu lui dis ça ?

LESA 1: Il

continue.

E.B. : Tu

n’appelles pas ton papa, ou quelqu’un ?

LESA 1: J’osais

pas dire à mon papa.

E.B. : Ca

s’est passé combien de fois ?

LESA 1: Quand

j’étais, quand c’était les vacances de Noël.

E.B. : Pis

ça s’était passé déjà une fois avant les vacances de Noël ?

LESA 1: Ouais.

Oui, ça fait depuis longtemps.

E.B. : Longtemps

déjà ?

LESA 1: Oui.

E.B. :

Avant tu m’as dit que ça s’était passé chez lui, chez ACCU 1. C’était où

ça ?

LESA 1: C’était

quand mon papa il était venu me chercher un jour, je sais plus quand c’était.

E.B. : Vous

êtes allés ou ?

LESA 1: On

était allés a __________ pour voir…

E.B. : A __________

Pour voir ACCU 1?

LESA 1 : Oui ACCU

1 pis des copains.

E.B. : Parce

que ACCU 1 il habite à __________?

LESA 1: Oui il

habit à __________.

E.B. : Pis

là tu as aussi eu des problèmes avec lui ?

LESA 1: Oui

avec ACCU 1.

E.B. : Il

t’a fait quoi là ?

LESA 1: Après

il a recommencé comme, comment il faisait, il me touchait le zizi. Pis après

m’engueulait parce que son fils il faisait que de m’embêter. Il m’engueulait

tellement fort.

E.B. : Tu

peux me dire quand c’était que tu était à __________?

LESA 1: Je sais

plus. C’était … c’était …

E.B. : Est-ce

que c’était encore l’hiver, c’était l’été ?

LESA 1: Je

crois que c’était le mois de juillet, quand j’avais fini le camp, les vacances

avec l’institut quand j’avais fini. J’ai été une semaine chez ma maman, pis

deux semaines chez mon papa.

(…)

E.B. : Ca

s’est passé dans quelle pièce de l’appartement ?

LESA 1: Heu, au

salon.

E.B : Au

salon. Et il y avait qui d’autre dans le salon ?

LESA 1: Personne.

E.B : Vous

étiez que les deux ?

LESA 1: Oui.

E.B. : Elles

étaient où toutes les autres personnes ? Sa femme …

LESA 1: Ils

étaient à la cuisine.

E.B : Et

il t’a touché le zizi. Toi tu étais habillé comment ?

LESA 1: J’étais

habillé comme …

E.B. : Tu

étais déjà en pyjama ou bien ?

LESA 1: Non.

Pas en pyjama.

E.B. : Et

il t’a fait comment, par-dessous le pantalon ou bien ?

LESA 1: … s …

le pantalon (pas bien audible)

L’insp. insiste

pour savoir si c’était sur ou sous les pantalons. Finalement LESA 1 dit que

c’était sur le pantalon.

E.B. : Et

il faisait quoi sur le pantalon ?

LESA 1: Il

voulait, il voulait le secouer. Pis j’ai dit ça suffit, pis voilà.

E.B :

Alors, si on résume, ça c’est passé deux fois qu’il t’a embêté, une fois à __________

et une fois juste avant Noël, au __________.

LESA 1:

Exactement.

E.B. :

Est-ce qu’il y a eu d’autres reprises ?

LESA 1:

Non, seulement ça. ” (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla

polizia vallesana del 15 febbraio 2005 della vittima).

Sentito una seconda volta in

data 29 marzo 2005, LESA 1 ha confermato alla polizia che ACCU 1 quello che ha

definito un vicino di suo padre, gli ha toccato il pene; nel contempo è stato

in grado di riconoscerlo in maniera distinta tra le foto segnaletiche che gli

sono state sottoposte. Al termine dell’audizione la madre ha precisato agli

agenti che in realtà non si trattava di un semplice vicino, ma del fratello del

padre del bambino (cfr. verbale di interrogatorio relativo).

6. I primi ad essere stati sentiti

dopo il ragazzo, la madre e gli operatori sociali sono stati il padre, __________

e la matrigna __________. Entrambi hanno ammesso di avere assistito ai

toccamenti da parte dell’imputato nei confronti della vittima, rilevando come

il tutto fosse però avvenuto con toni scherzosi e nell’ambito di discussioni

relative al “sünet”, la pratica mussulmana della circoncisione. In poche parole

essi hanno dichiarato che, siccome la madre del fanciullo ha negato al padre il

permesso di sottoporlo a tale operazione, lo zio avrebbe mimato con toni

burleschi la stessa davanti a tutta la famiglia, palpando il pene di LESA 1 da

sopra i pantaloni (cfr. verbale di interrogatorio del 28 aprile 2005 di __________

e verbali di interrogatorio del 28 aprile 2005 e del 29 aprile 2005 di __________).

Questa versione dei fatti è

stata modificata da entrambi i testi nella loro deposizione di fronte al Procuratore

pubblico, al quale hanno, da un lato, ribadito che l’imputato ha canzonato la

vittima simulando la sua circoncisione, ma, dall’altro, hanno recisamente

negato che egli lo avesse tastato nella zona genitale, asserendo che si sarebbe

limitato a strofinargli le mani sulle gambe (cfr. loro verbali di

interrogatorio del 4 maggio 2005).

Al dibattimento __________ ha

fatto un ulteriore passo in dietro, dicendo che il fratello non avrebbe mai

parlato di “sünet” con il bambino. Egli ha giustificato le sue precedenti

dichiarazioni con il fatto che era confuso.

La signora __________ ha per

contro gettato completamente la maschera, confessando al giudice di avere

inventato la storia della circoncisione per cercare di aiutare il cognato.

Ad eccezione delle prime

allegazioni, risultate false, nessuno dei due ha saputo fornire informazioni

utili al chiarimento della fattispecie.

7.Dal canto suo l’imputato ha sin dall’inizio negato categoricamente di

aver toccato il nipote nelle parti intime, nemmeno per scherzo, così come di

aver mai parlato di “sünet” con lui: “Assolutamente non ho mai toccato LESA

1 sulle parti intime” e “Non mi è mai passato per la testa di toccare

mio nipote sulle parti intime. Non l’ho mai fatto e non lo farò mai” (cfr.

suo verbale di interrogatorio del 29 aprile 2005, pag. 5); inoltre:

“D6:

Con LESA 1 avete mai scherzato su questo fatto?

R6:

No, anche perché se ne parli ad un bambino gli metti paura.

D7: La sera del 31 dicembre

2004 avete scherzato con LESA 1 sulla possibilità di praticargli il sünet al

momento?

R7: No, assolutamente no

perché non abbiamo parlato del sünet quella sera.” (cfr. stesso verbale,

pag. 7).

Questa linea non è mai stata

modificata durante tutto il procedimento.

8. In merito al fatto che al

momento della commissione dei fatti (soprattutto in __________), sembrava, a

detta della vittima, ubriaco, l’imputato ed i suoi famigliari sono stati

compatti nell’affermare che egli, per motivi di salute non può assolutamente

permettersi di abusare di alcolici. Agli atti non si trovano però certificati

medici in grado di confermare questa versione.

Uniformità di vedute tra il

signor ACCU 1 e la cerchia dei suoi parenti è emersa anche in relazione a quella

che secondo loro sarebbe la vera origine della procedura penale qui in oggetto.

Secondo la loro interpretazione ci si troverebbe qui di fronte ad una congiura

della madre della vittima, che avrebbe sfruttato quest’ultima per accusare

ingiustamente la parte più vulnerabile della famiglia del padre, cioè lo zio ACCU

1 che, godendo del semplice statuto di richiedente d’asilo, arrischierebbe di

dover abbandonare la Svizzera. In questo modo ella avrebbe tentato, con

successo, di staccare il figlio dal genitore e, soprattutto, dai suoi cari.

9. L’art. 187 CPS commina la pena

della reclusione sino a cinque anni o della detenzione a chiunque compie un

atto sessuale con una persona minore di sedici anni, rispettivamente induce una

tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.

Scopo della norma è quello di

garantire un normale ed armonioso sviluppo fisico e psichico dei minorenni

preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali (cfr. DTF

98 IV 202).

Un atto sessuale ai sensi

della legge è da ritenersi tale solo se gli si può attribuire in maniera

inequivocabile una connotazione di carattere prettamente sessuale. Determinante

è la valutazione oggettiva data al gesto, mentre risultano essere ininfluenti,

dal punto di vista penale, gli apprezzamenti soggettivi che l’autore e la

vittima conferiscono allo stesso, in modo particolare le motivazioni che hanno

spinto al comportamento controverso, rispettivamente l’interpretazione datagli

dalle persone coinvolte (cfr. DTF 125 IV 58, 62).

Problemi nella ponderazione

dell’adempimento dei presupposti oggettivi del reato sorgono di fronte ai

cosiddetti atti ambivalenti, cioè quelli che, se da un lato non possono essere

ritenuti sessualmente neutri, dall’altro non possono nemmeno essere definiti

sessuali con certezza assoluta (Philipp Meier, in Marcel

Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art.

187, n. 26, con riferimento in particolare agli esami ginecologici ed alla

pulizia di un bambino o una persona incapace di discernimento).

Sono ad esempio considerati

atti sessuali: l’accoppiamento, la penetrazione orale o anale, l’introduzione

di oggetti nella vagina o nell’ano, lo sfregamento degli organi sessuali

dell’autore contro gli organi genitali o il petto della vittima, il

palpeggiamento del pene, della vagina o dei seni scoperti o infilando le mani

sotto gli abiti, il toccare prolungatamente o in maniera intensiva un organo

sessuale maschile o femminile sopra i vestiti, i baci con la lingua, così come

l’afferrare anche solo brevemente e molto leggermente i genitali di un bambino

da sopra i vestiti (Philipp Meier, op. cit., art. 187,

n. 10).

10. Come visto in precedenza,

l’accertamento dei fatti si fonda principalmente, se non esclusivamente, sulle

dichiarazioni della vittima, categoricamente contestate dall’imputato.

In effetti le testimonianze

del padre del bambino e quelle di sua moglie - che inizialmente hanno sostenuto

di aver assistito a dei palpeggiamenti effettuati nel contesto della simulazione

di una circoncisione - non solo sono state rinnegate da chi le ha rese, ma non

avevano addirittura alcun riscontro concreto con quanto descritto dal piccolo LESA

1, che ha sempre parlato di toccamenti avvenuti di nascosto e non in presenza

di terze persone, o addirittura di tutta la famiglia, come asserito dai due

testi.

A fronte di simili risultanze

istruttorie, il giudice si trova qui costretto a dover effettuare un per nulla evidente

apprezzamento delle due esposizioni.

La ponderazione del credito da

concedere alle esternazioni della vittima ed a quelle, contrastanti,

dell’accusato è parte della valutazione delle prove, nell’ambito della quale il

giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (cfr. DTF 6P.51/2003 del 10

settembre 2003, consid. 7.2.).

11. In primo luogo occorre

soffermarsi sui punti non controversi della fattispecie. Confermato da tutti è

anzitutto il fatto che il piccolo LESA 1 è stato in vacanza dal padre a __________

nel periodo di Capodanno del 2004/2005, così come che egli ha trascorso alcuni

giorni presso l’abitazione dello zio ACCU 1 a __________ nell’estate del 2004.

Pure non più controverso è che

l’accusato e la propria famiglia abbiano soggiornato per più notti a __________

durante le festività natalizie 2004/2005.

Infine, come è chiaramente

emerso al dibattimento, è da escludere che sia mai stato toccato l’argomento

della circoncisione (“sünet”) di fronte alla vittima, così come che sia stato

mimato il relativo intervento.

12. Nell’analisi delle

dichiarazioni del piccolo LESA 1 si devono prendere in considerazione tre ben

distinte ipotesi, ricorrenti in simili situazioni. Anzitutto il bambino

potrebbe aver mentito sapendo di mentire, per motivi personali oppure perché

spinto da terze persone. In secondo luogo egli potrebbe aver frainteso il

comportamento dello zio ed aver dato un significato errato a dei gesti che

oggettivamente non hanno alcuna connotazione sessuale. In terzo luogo egli

potrebbe aver semplicemente detto la verità.

Le risultanze dell’istruttoria

dibattimentale permettono di escludere che l’imputato abbia commesso dei gesti

che avrebbero potuto essere mal interpretati dalla vittima. In effetti, venendo

a cadere la versione della simulazione scherzosa della circoncisione, risultata

essere stata inventata dal padre di LESA 1 e sua moglie per aiutare il

prevenuto, cade pure ogni ipotesi di equivoco.

La descrizione fatta dal

bambino riporta palpeggiamenti e piccole scrollate (“sécouer”)

effettuate non solo da sopra, ma addirittura passando la mano sotto i vestiti (in

modo particolare il pigiama) e non di fronte a testimoni, ma nella riservatezza

della sua stanza da letto o di un salone vuoto (cfr. suo verbale di

interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005). Simili

azioni non sono travisabili.

13. Neppure credibile è la teoria

secondo la quale la vittima abbia deliberatamente mentito su ordine della madre

o per motivi propri, al fine di nuocere al padre o alla famiglia di

quest’ultimo.

Anzitutto non va dimenticato

che LESA 1 è un fanciullo di 11 anni (10 al momento dell’interrogatorio), con

un piccolo ritardo mentale e problemi d’espressione e per tale motivo collocato

in una scuola speciale.

Nonostante tutti gli operatori

sociali sentiti abbiano parlato di difficoltà nel costruire un discorso logico

e nell’esprimersi con coerenza, le dichiarazioni rilasciate di fronte agli

inquirenti sono chiare, lineari, prive di contraddizioni e con precisi

riscontri temporali e di luogo.

Il bambino non è stato

assolutamente imboccato dall’ispettore che lo ha interrogato, ma ha parlato

spontaneamente e schiettamente, come si può ben vedere dalle riprese video

dell’audizione. La stessa cosa aveva fatto con la madre e con l’educatore al

quale ha rivelato quanto avvenuto al suo rientro dalle vacanze in __________ ad

inizio 2005 (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del

15 febbraio 2005 di __________, il quale ha addirittura dichiarato di non aver

posto alcuna domanda la giovane).

L’attaccamento e l’amore della

vittima nei confronti del padre __________, che egli vedeva come un idolo e dal

quale ha sempre espresso il desiderio di tornare, anche dopo la denuncia (cfr.

verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005

di __________), inducono ad escludere con certezza che egli abbia mentito per

ferirlo.

Analogo discorso vale nei

confronti dello zio qui a processo: LESA 1 aveva un buon rapporto con lui e

sapeva quanto suo padre gli era legato, per cui non vi era alcun motivo per accusarlo

ingiustamente. Inoltre egli poteva facilmente prevedere che attaccando ACCU 1

avrebbe creato dei problemi anche al genitore.

14. La tesi della congiura della

signora __________ nei confronti della famiglia del padre, avanzata

all’unanimità dai componenti di quest’ultima è inconsistente, non trovando

alcun riscontro negli atti.

Seppur sia innegabile che il

divorzio dei genitori della vittima - per le motivazioni che ne sono state

all’origine (violenza del padre nei confronti della madre), le modalità (molto

litigioso) e le pesanti conseguenze (rottura dei rapporti tra i coniugi

costretti a far capo ad un curatore per la tutela degli interessi del figlio) -

abbia creato un certo astio tra di loro, non si deve dimenticare che il tempo

ha permesso di smussare un po’ gli angoli (cfr. verbale di interrogatorio

del 28 aprile 2005 di __________, pag. 2: “I problemi tra me e la mia ex

moglie sono andati avanti per circa due anni, poi bene o male quando il

divorzio è diventato effettivo, le cose si sono messe a posto”).

Inoltre è risultato che la

madre si sia sempre comportata correttamente e che addirittura non fosse

d’accordo di portare gli avvenimenti all’attenzione delle autorità penali con

una denuncia, ma volesse solo fare in modo che suo figlio fosse tutelato (cfr.

verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio

2005 di __________, pag. 2: “Elle ne voulait pas de cette dénonciation et

voulait seulement protéger son fils.”). Ma non solo: ella non ha nemmeno

voluto costituirsi parte civile e non ha avanzato alcuna richiesta di

risarcimento.

Non va tralasciato poi che la madre

ha parlato in maniera positiva con gli agenti interroganti dei rapporti tra il

bambino ed il padre.

L’istruttoria non ha neppure

permesso di individuare moventi particolari che potrebbero avere indotto la

donna ad ordire intrighi a danno dell’imputato. Anzi, semmai vi sono indizi che

inducono a credere che una simile ipotesi sia del tutto illogica, ritenuto che lei

ed il prevenuto si sono visti una sola volta, per di più molti anni or sono.

Non sussiste dunque alcun

fondamento per dubitare che la madre possa aver tramato contro il signor ACCU 1

usando il figlio. Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto che la signora __________

è una donna debole, che ha grosse difficoltà ad imporsi su LESA 1 nel suo ruolo

di madre ed a farsi rispettare. Gli operatori sociali hanno infatti attestato

che il piccolo è quasi un bambino dittatore nei confronti della donna (“un

enfant roi”, cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia

vallesana del 15 febbraio 2005 di __________, pag. 1, e verbale di

interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio 2005 di __________);

pertanto è irrealistico pensare che egli possa essersi sottomesso supinamente

alle richieste della madre.

A questo va aggiunto il fatto che

anche le particolarità caratteriali e di sviluppo mentale del fanciullo contribuiscono

a renderne impossibile il controllo da parte di terze persone, così come invece

vorrebbero far credere i congiunti dell’imputato.

Tutto ciò risulta evidente da

una semplice analisi della registrazione video del suo interrogatorio.

15. Da ultimo non si può

tralasciare che a pagare lo scotto più importante della presente procedura

penale è stato proprio il piccolo LESA 1, che si è visto negare ogni

possibilità di contatto con il padre e con la di lui cerchia di famigliari. In

considerazione di ciò, sostenere accuse così pensanti e con conseguenze così

capitali per la sua vita per così tanto tempo sarebbe impossibile per un

bambino della sua età. Se quanto da lui dichiarato non fosse stato vero, egli

avrebbe sicuramente confidato qualcosa a coloro che lo seguono costantemente.

Se in quasi due anni

dall’inizio della procedura nulla di nuovo o contraddittorio è emerso,

significa che le esternazioni della vittima si fondano su basi solide che

rispecchiano la realtà.

16. In base alle considerazioni che

precedono, non si può che concludere che le esternazioni di LESA 1, non solo

contengono elementi circostanziati concernenti il contesto in cui si sono

svolti i fatti (descrizioni delle due visite a __________ e __________, con

precise indicazioni di tempi, luoghi, abbigliamento e persone presenti negli

appartamenti), ma sono credibili e meritano di essere prese in seria

considerazione per il giudizio.

Prova ne è che quanto

descritto alla polizia riprende esattamente quello che egli aveva in precedenza

raccontato alla madre ed all’educatore (cfr. loro verbali di interrogatorio di

fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005 e del 15 febbraio 2005),

senza che sia stata in alcun modo calcata la mano o siano stati inutilmente gonfiati

gli eventi. Nonostante egli abbia avuto più opportunità per farlo, ha tenuto a

precisare che i palpeggiamenti sono stati perpetrati solo in occasione delle

vacanze di luglio 2004 a __________ e di dicembre 2004/gennaio 2005 a __________

e secondo le modalità già descritte (cfr. suo verbale di interrogatorio di

fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005, pag. 5).

17. Non resta ora che analizzare

l’attendibilità delle dichiarazioni dell’accusato.

La posizione di ACCU 1 è stata

semplice e lineare durante tutta la procedura: egli ha costantemente negato ogni

addebito, contestando pure di essere un bevitore ed accusando, come visto in

precedenza, la madre del bambino di aver complottato nei suoi confronti,

rispettivamente il piccolo di mentire.

Egli si è però ben guardato

dal produrre certificati medici con i quali attestare la sua impossibilità di

far uso di alcolici per motivi di salute conseguenti l’operazione chirurgica

che egli sostiene aver subito negli scorsi anni.

Altrettanto incomprensibile

risulta essere la mancata richiesta di sentire la madre della vittima o la

vittima stessa in occasione del dibattimento. Nonostante le strategie

processuali non possano essere ritenute elementi a carico del prevenuto, sono

spesso un indicatore che può trovar spazio nell’ambito della valutazione

complessiva.

A far sorgere dei forti dubbi

circa la plausibilità della versione fornita dall’accusato contribuisce anche

l’atteggiamento assunto da suo fratello __________, dalla di lui moglie __________,

dalla sorella __________ e dal signor __________. Tutti loro hanno fatto

cerchio attorno a ACCU 1, rifiutando recisamente anche solo l’idea che egli

possa aver commesso simili gesti ed arrivando fino al punto, oltre che di far

pressione sul minore con una telefonata e minacciare le autorità (cfr. atto

istruttorio n. 55), di commettere essi stessi un reato di natura penale

dichiarando il falso alla polizia ed al Procuratore pubblico, inventando la

storia della parodia della circoncisione e negando che la famiglia del

prevenuto si sia trattenuta per più notti a __________ in occasione del

Capodanno. Non risulta facile capire per quale ragione essi si siano sentiti in

dovere di coprire il congiunto con tutti i mezzi, cercando di costruirgli degli

alibi, se non con la motivazione che le dichiarazioni della vittima si

riferiscono a fatti realmente accaduti.

Al dibattimento è poi stata pure

avanzata, senza alcun elemento a suffragio, l’insinuazione che il bambino abbia

l’abitudine di mentire.

18. Il quadro che si ottiene dal

ponderato e prudente raffronto delle posizioni dell’accusato e dei suoi

sostenitori con la deposizione della vittima e quelle della madre e degli

operatori sociali, porta a concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che

l’accusato abbia effettivamente toccato il pene del nipote nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa.

Questo esito tiene in debita considerazione

la dottrina e la giurisprudenza relative all’applicazione del principio “in

dubio pro reo”, in base al quale un giudice non può dichiararsi convinto di una

ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una

valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dei dubbi che i

fatti si siano svolti in quel modo (cfr. DTF 6P.14/2006 del 28 maggio 2006

consid. 3.6.). In effetti tale massima non impone che l’amministrazione delle

prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza, ritenuto che semplici

dubbi astratti o teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili ed

addirittura inevitabili, e che una certezza assoluta non può essere pretesa. Il

principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire,

dopo un’analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili

dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124

IV 86 consid. 2a).

Nella presente fattispecie

simili dubbi non sono insorti e questo giudice è convinto, da un lato, della

fondatezza delle accuse formulate dal piccolo LESA 1 e, dall’altro, che il

prevenuto abbia mentito negando i fatti.

19. L’adempimento dei presupposti

oggettivi del reato di atti sessuali con fanciulli è indiscutibile: i palpeggiamenti

sopra e sotto i vestiti degli organi genitali della vittima - di età nettamente

inferiore ai 16 anni - sono senza ombra di dubbio da considerare degli atti

sessuali (Philipp Meier, op. cit., art. 187, n. 10).

Parimenti, nemmeno l’accertamento

dell’esistenza degli estremi soggettivi pone particolari difficoltà: l’imputato

ha sicuramente agito intenzionalmente; negligenza o dolo eventuale non sono qui

nemmeno ipotizzabili, visti gli estremi e le peculiarità del caso.

Di conseguenza ACCU 1 deve

essere ritenuto autore e colpevole di atti sessuali con fanciulli ai sensi

dell’art. 187 cpv. 1 CPS.

20. Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei

motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

Nella scelta

del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione, art. 187

cpv. 1 CPS - e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine

di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler

Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 63, n. 16): egli deve valutare le singole

circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze

dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso.

Il giudice arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la

pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche

sulle proprie sensazioni soggettive.

Nella

fattispecie va anzitutto tenuto conto dell’effettiva portata dei gesti

commessi, che si sono limitati a dei palpeggiamenti e a delle scrollate. Pur

rappresentando un comportamento imperdonabile e disdicevole, quanto

rimproverato al prevenuto si situa tra i casi di minor gravità previsti dalla

fattispecie in discussione.

A favore

dell’imputato gioca pure la sua incensuratezza ed il comportamento rispettoso

nei confronti delle autorità.

Sull’altro

piatto della bilancia sono invece da porre la colpa, piena, del signor ACCU 1,

persona adulta che ha agito nei confronti di un bambino, per sua natura debole

ed incapace di reagire, mettendone in pericolo, per fini meramente egoistici e

di appagamento personale, il diritto di crescere in maniera sana, senza dover

essere prematuramente esposto ad esperienze sessuali che ne possono minare il

normale sviluppo psicofisico.

Inoltre non va

trascurato il fatto che egli ha sempre negato ogni addebito ed ha cercato di

infangare sia la figura della madre della vittima che quella del bambino

stesso, definendolo un bugiardo.

Una pena di

tre mesi di detenzione appare dunque commisurata ed equa. Alla stessa può

essere concesso il beneficio della sospensione condizionale per un periodo di

prova di due anni, ritenuti adempiti i requisiti dell’art. 41 cpv. 1 CPS. In

effetti, indipendentemente dal fatto che l’accusato ha strenuamente e sino

all’ultimo respinto gli addebiti nei suoi confronti, il dibattimento ha

permesso comunque di appurare come egli abbia preso coscienza della serietà

degli stessi e del fatto che essi hanno conseguenze di rilievo non solo per

l’autore, ma soprattutto per la vittima.

21. La tassa

e le spese di giustizia della presente procedura sono poste a carico

dell’imputato.

visti gli art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

atti sessuali con fanciulli,

art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nel mese di luglio 2004, rispettivamente a __________ tra la fine di dicembre

2004 e inizio gennaio 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DA 1024/2006 del 13 marzo 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

ordina il dissequestro della

cassetta Sony sequestrata dalla Polizia il 29 aprile 2005;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Office pour la protection de l'enfant du Canton Valais, Sierre,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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