10.2006.160
Palpare in almeno due circostanze sopra e sotto i vestiti il pene del nipote minorenne
21 dicembre 2006Italiano35 min
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Numero d'incarto:
10.2006.160
Data decisione, Autorità:
21.12.2006, PRPEN
Titolo:
Palpare in almeno due circostanze sopra e sotto i vestiti il pene del nipote minorenne
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
art. 187 cpv. 1 cf. 1 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2006.160
DA
1024/2006
Bellinzona
21
dicembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente
con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
in detenzione preventiva dal
28 aprile all’11 maggio 2005 per un totale di 12 giorni,
prevenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli,
per avere, nel mese di luglio 2004
presso il proprio domicilio a __________ e tra la fine di dicembre 2004 e
inizio gennaio 2005, a __________ presso il domicilio del fratello __________,
in almeno due circostanze palpato sopra e sotto i vestiti il pene del nipote
minorenne LESA 1 (3 marzo 1995);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 187
cifra 1 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo
2006 n. DA 1024/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di (due) anni (art. 55 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. È ordinato il dissequestro
della cassetta Sony (rappol. all. 26).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, il Procuratore pubblico e
l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
ha postulato la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando come non si
possa che giungere alla conclusione che la vittima abbia detto la verità. Egli
ha illustrato come non fosse né pensabile che il bambino abbia frainteso gli
atti dell’imputato, né che egli abbia dichiarato il falso per colpire il padre
o lo zio, né tanto meno, che si sia prestato ad una congiura della madre nei
confronti della famiglia paterna. D’altro canto ha osservato come l’imputato e
la sua cerchia abbiano mentito e avvolto i fatti in un velo di omertà totale.
Dopo aver esposto nel dettaglio le motivazioni per le quali si sarebbe dovuto
dare credibilità alla versione accusatoria, il Procuratore pubblico si è
soffermato sulla commisurazione della pena, che egli ha ritenuto congruo
fissare in tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di due anni. Da ultimo egli ha rinunciato a chiedere la pena accessoria
dell’espulsione, in considerazione dell’imminente entrata in vigore della nuova
parte generale del Codice penale;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento integrale del proprio assistito, sostenendo come il bambino
abbia accusato lo zio di aver commesso atti in realtà mai commessi, su
istigazione della madre e con il chiaro intento di colpire la famiglia paterna.
Egli ha poi evidenziato quelle che a suo modo di vedere devono ritenersi delle
incongruenze atte a sollevare più di un dubbio circa la veridicità delle
dichiarazioni della vittima: l’imputato non potrebbe più bere alcool, se non in
quantità molto limitate, da tempo, da quanto cioè è stato operato. Inoltre non
sarebbe comprensibile il fatto che quanto avvenuto nel luglio 2004 sia emerso
solo dopo i fatti del dicembre 2004 e non subito. Altrettanto strane sarebbero
le contraddizioni del fanciullo nel descrivere l’autore del reato: prima ha
parlato di un amico, poi di un vicino e un cugino. Dubbio è pure che un ragazzo
con problemi mentali come quelli di LESA 1, che fatica a costruire discorsi
coerenti, esponga i fatti in maniera così logica e congruente: non sembra sia
farina del suo sacco, ma piuttosto la ripetizione robotica delle parole
inculcategli dalla madre. Inoltre il piccolo, avendo dei problemi di “décalage”
con la realtà, l’avrebbe sfalsata anche in questo caso. Dall’altra parte invece,
a suo dire, vi sarebbero le dichiarazioni dell’imputato, sempre lineari e
confermate da quelle dei testi sentiti. Tutto ciò, combinato con altre
incongruenze che egli ha descritto, non può che far sorgere dubbi tali da
imporre, in applicazione del principio in dubio pro reo, l’assoluzione del
prevenuto;
sentito da ultimo l'accusato, che ha
ringraziato le autorità svizzere e si è dichiarato convinto che la verità
sarebbe uscita;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di atti sessuali con fanciulli per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. Può essere
ordinato il dissequestro della cassetta Sony sequestrata dalla Polizia il 29
aprile 2005?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1 è cittadino serbo di
origine kosovara, etnia rom, di religione musulmana e richiedente l’asilo, nato
e cresciuto in Kosovo ma attualmente domiciliato a __________, Canton __________.
Egli è giunto nel nostro Paese
nel 1999 con la propria famiglia composta dalla moglie e da 4 figli.
Dopo aver frequentato le scuole
elementari per 8 anni ed essere stato costretto a lavorare come contadino la
terra lasciatagli dai genitori prematuramente scomparsi, nel 1989 e 1990 ha
servito nei ranghi dell’allora esercito jugoslavo. In seguito ha aperto un
negozio di generi alimentari che ha gestito con la moglie sino al 1999, anno in
cui è scoppiata la guerra ed è stato costretto ad espatriare.
L’imputato ha due fratelli ed
una sorella, tutti residenti in Svizzera. La sorella __________ è stata la
prima a trasferirsi nella Confederazione, circa 16 anni fa, seguita dal
fratello __________, nel 1990 circa e poi da __________.
Da quando si trova in Svizzera ACCU
1 non ha mai lavorato. Inizialmente poiché non gli era concesso a causa della
sua condizione di richiedente l’asilo; in seguito, a suo dire, per dei problemi
di salute che lo avrebbero costretto a sottoporsi ad un’operazione multipla
allo stomaco.
2. LESA 1, nato il __________ 1995,
è figlio del fratello dell’imputato __________ e della sua ex moglie __________.
Fatti
I due genitori si sono sposati ad __________ nel 1995, dopo che i rispettivi
famigliari avevano concordato le nozze come usanza tra la loro gente. Il loro
matrimonio è durato solo 4 anni e nel 1999 essi hanno divorziato. A detta della
signora, all’origine della separazione, vi sarebbe stato il carattere violento
dell’ex consorte, che l’avrebbe costretta addirittura a sporgere denuncia nei
suoi confronti ed a richiedere l’intervento della polizia (cfr. suo verbale di interrogatorio
di fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005).
Il piccolo LESA 1 è stato
affidato alla madre, con la quale si è inizialmente trasferito presso la culla __________
a __________. In un secondo tempo, dall’agosto 2000, la donna ha affittato un
appartamento a __________, nel quale vive tuttora.
Dopo un periodo di grosse
difficoltà relazionali, i rapporti tra i due genitori si sono lentamente
stabilizzati, anche grazie all’aiuto di specialisti e di un curatore ai sensi
dell’art. 308 CCS, il signor __________, che hanno funto e fungono da
intermediari e conciliatori.
Il signor __________ si è
risposato con __________, ora __________, conosciuta nel 2000, dalla quale ha
avuto una figlia, nata il 23 giugno 2003. La loro famiglia vive a __________.
3. LESA 1 ha frequentato
normalmente le scuole sino al 23 marzo 2003, giorno in cui è stato collocato
presso l’istituto __________ di __________.
La misura si è resa necessaria
in quanto le autorità preposte avevano constatato nel bambino delle importanti
difficoltà d’apprendimento che ne avevano comportato un ritardo scolastico di
rilievo. In modo particolare egli presentava dei problemi di elaborazione della
realtà e di dislessia, avendo difficoltà nel comporre le frasi, nell’effettuare
un discorso coerente, e, se preso alla sprovvista, nel rispondere in maniera
logica alle domande che gli venivano poste (cfr. verbale di interrogatorio di
fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio 2005, rispettivamente del 15 febbraio
2005, di __________ e di __________).
L’accompagnamento della vittima
da parte di servizi specializzati era, ed è, giustificato anche dal fatto che
la madre ha grosse difficoltà nell’imporsi nel suo ruolo sul figlio, che
sarebbe divenuto, nei suoi confronti, un “enfant roi” (cfr.
summenzionato verbale di interrogatorio di __________).
4. Lunedì 3 gennaio 2005 alle ore
17:00 la vittima, dopo aver trascorso un soggiorno in __________ presso la
famiglia del padre in occasione delle festività di fine anno, è stata condotta
in auto da quest’ultimo di fronte al posto di polizia di __________ dove, come
di norma, è avvenuta la riconsegna alla madre. Non appena sceso dall’auto e
ritirato il proprio bagaglio, si è diretto verso la donna, mentre il genitore è
ripartito immediatamente, e, giungendo di fronte a lei, avrebbe improvvisamente
mollato tutto iniziando a tremare ed a piangere.
A detta della signora __________,
il piccolo le avrebbe narrato di essere stato ripetutamente importunato dallo
zio, che lo avrebbe toccato nella zona dei genitali ed avrebbe espresso il
desiderio di potersi sfogare con lo specialista che lo seguiva a scuola: “«Maman,
__________ (recte: __________) il m’a mailtraité pendant toute la nuit, il m’a
embêté, il m’a touché.». Là je lui ai demandé à quel
endroit et LESA 1 a mis sa main sur son sexe pour me montrer car il n’osait pas
le dire. J’ai alors dit: «au petit zizi?» et LESA 1 m’a répondu que oui. Il
tremblait encore. LESA 1 m’a encore dit «Maman, je vais tout raconter à __________»”
(cfr. suo verbale di interrogatorio di fronte alla polizia
vallesana del 12 febbraio 2005, pag. 2).
Udite queste
pesanti parole, la madre si è immediatamente recata con il figlio dal curatore,
non riuscendo però a trovarlo. Negli uffici era comunque presente un collega di
quest’ultimo, che li ha invitati a calmarsi e assicurando loro che il curatore
li avrebbe contattati il giorno seguente (cfr. verbale di interrogatorio di
fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005 di __________, pag. 3).
Come preannunciato, la sera del
5 gennaio 2005, al suo rientro in istituto, LESA 1 ha subito detto ad uno degli
operatori sociali presenti che aveva qualcosa di importante da comunicare ad __________,
l’educatore di riferimento che lo segue sin dal marzo 2003.
L’incontro tra i due ha potuto
avvenire solo il mattino seguente. LESA 1 ha così potuto svelare al signor __________
di avere subito durante le vacanze a __________ delle molestie sessuali da
parte dello zio (da lui erroneamente indicato come un amico del padre) ACCU 1,
che gli avrebbe toccato a più riprese il pene, incurante delle sue proteste.
Il 7 gennaio 2005 l’educatore ha
stilato un brevissimo rapporto scritto all’attenzione della direttrice
dell’istituto scolastico, nel quale ha riportato le parole del bambino: “J’ai
eu un problème quand j’étais en vacances, il y avait plein de monde dans
l’appartement. ACCU 1 (un copain à papa) n’arrêtait pas de
me toucher le zizi, je lui ai dit d’arrêter mais il ne m’écoutait pas, il avait
bu beaucoup de bière. Je n’ai rien osé dire a papa.” (cfr. atto
istruttorio n. 53).
Nel frattempo gli operatori
sociali in questione hanno avuto modo di interloquire con il signor __________
e con la madre della vittima, che li ha informati che la persona descritta dal
bambino era in realtà lo zio ACCU 1.
Con scritto 18 gennaio 2005 il
curatore ha informato l’Ufficio cantonale vallesano per la protezione dei
fanciulli di quanto dichiarato dal piccolo ACCU 1, auspicando la denuncia
dell’autore alle competenti autorità penali. Con istanza 20 gennaio 2005
indirizzata al Tribunale d’istruzione penale di __________, l’Ufficio ha quindi
postulato l’avvio di un’indagine penale sui fatti (cfr. atto istruttorio n.
53). Di qui la presente procedura, deferita per competenza al Ministero pubblico
ticinese.
5. Il 15 febbraio 2005 ACCU 1 è stato
sentito dagli specialisti della polizia cantonale vallesana - nel pieno
ossequio delle disposizioni della LAVI e debitamente ripreso con videocamera -
di fronte ai quali ha confermato di aver subito delle molestie di natura
sessuale da parte dell’imputato.
Più precisamente, il minorenne,
dopo aver indicato in ACCU 1 l’autore dei gesti ed aver detto che quest’ultimo qualche
volta abusa di alcool, ha risposto come segue alle domande degli inquirenti:
“E.B. : Et
puis il t’a embêté. Il faut que tu m’explique comment il t’embête.
LESA 1 :
Des fois il me touche le zizi. Pis je lui ai dit «ça suffit», pis il continue,
alors …
E.B. : Tu
es où quand il te fait ça ?
LESA
1: Des fois chez lui, des fois chez mon papa.
E.B. : Je
veux dire, dans quelle pièce de l’appartement ça se passe, dans l’appartement,
dans la voiture, au salon, dans une chambre ?
LESA 1: Dans
une chambre, dans la chambre de ma sœur et de moi.
E.B. : Et
qui est là quand il fait ça ?
LESA 1:
Personne.
E.B. : Vous
êtes que les deux ?
LESA 1: Oui.
E.B. :
C’est à quel moment que ça se passe, tu est habillé, tu es comment ?
LESA 1: Je suis
habillé, comme d’habitude comme je suis maintenant là. Et pis de fois quand je
me met en pyjama, il fait aussi comme ça.
E.B. : Il
fait comment ?
LESA 1: Ben
quand je suis au lit, lui il me touche aussi le zizi.
E.B. :
Quand tu est au lit ?
LESA 1: Oui.
E.B. :Parce
que tu dors comment, tu est habillé comment quand tu dors ?
LESA 1: En
pyjama.
E.B. :En
pyjama, alors il fait comment pour te toucher le zizi. Il fait par-dessus le
pyjama ou sous le pyjama?
LESA 1: Sous.
Ouais, il met comme ça (fait un geste avec la main), pis après me touche voilà.
E.B. : Et
il fait quoi exactement ? Qu’est qu’il fait avec ton zizi ?
LESA 1: Je ne
sais pas, j’en sais rien.
E.B. : Mais
il fait quoi, il le caresse, il le secoue, qu’est qu’il fait ?
LESA 1: Euh,
euh il le secoue.
E.B. : Et
est-ce que tu lui as dit que tu n’aimais pas ça ?
LESA 1: Euh,
oui je l’ai dit beaucoup de fois.
E.B. : Et
comment il réagit lui, quand tu lui dis ça ?
LESA 1: Il
continue.
E.B. : Tu
n’appelles pas ton papa, ou quelqu’un ?
LESA 1: J’osais
pas dire à mon papa.
E.B. : Ca
s’est passé combien de fois ?
LESA 1: Quand
j’étais, quand c’était les vacances de Noël.
E.B. : Pis
ça s’était passé déjà une fois avant les vacances de Noël ?
LESA 1: Ouais.
Oui, ça fait depuis longtemps.
E.B. : Longtemps
déjà ?
LESA 1: Oui.
E.B. :
Avant tu m’as dit que ça s’était passé chez lui, chez ACCU 1. C’était où
ça ?
LESA 1: C’était
quand mon papa il était venu me chercher un jour, je sais plus quand c’était.
E.B. : Vous
êtes allés ou ?
LESA 1: On
était allés a __________ pour voir…
E.B. : A __________
Pour voir ACCU 1?
LESA 1 : Oui ACCU
1 pis des copains.
E.B. : Parce
que ACCU 1 il habite à __________?
LESA 1: Oui il
habit à __________.
E.B. : Pis
là tu as aussi eu des problèmes avec lui ?
LESA 1: Oui
avec ACCU 1.
E.B. : Il
t’a fait quoi là ?
LESA 1: Après
il a recommencé comme, comment il faisait, il me touchait le zizi. Pis après
m’engueulait parce que son fils il faisait que de m’embêter. Il m’engueulait
tellement fort.
E.B. : Tu
peux me dire quand c’était que tu était à __________?
LESA 1: Je sais
plus. C’était … c’était …
E.B. : Est-ce
que c’était encore l’hiver, c’était l’été ?
LESA 1: Je
crois que c’était le mois de juillet, quand j’avais fini le camp, les vacances
avec l’institut quand j’avais fini. J’ai été une semaine chez ma maman, pis
deux semaines chez mon papa.
(…)
E.B. : Ca
s’est passé dans quelle pièce de l’appartement ?
LESA 1: Heu, au
salon.
E.B : Au
salon. Et il y avait qui d’autre dans le salon ?
LESA 1: Personne.
E.B : Vous
étiez que les deux ?
LESA 1: Oui.
E.B. : Elles
étaient où toutes les autres personnes ? Sa femme …
LESA 1: Ils
étaient à la cuisine.
E.B : Et
il t’a touché le zizi. Toi tu étais habillé comment ?
LESA 1: J’étais
habillé comme …
E.B. : Tu
étais déjà en pyjama ou bien ?
LESA 1: Non.
Pas en pyjama.
E.B. : Et
il t’a fait comment, par-dessous le pantalon ou bien ?
LESA 1: … s …
le pantalon (pas bien audible)
L’insp. insiste
pour savoir si c’était sur ou sous les pantalons. Finalement LESA 1 dit que
c’était sur le pantalon.
E.B. : Et
il faisait quoi sur le pantalon ?
LESA 1: Il
voulait, il voulait le secouer. Pis j’ai dit ça suffit, pis voilà.
E.B :
Alors, si on résume, ça c’est passé deux fois qu’il t’a embêté, une fois à __________
et une fois juste avant Noël, au __________.
LESA 1:
Exactement.
E.B. :
Est-ce qu’il y a eu d’autres reprises ?
LESA 1:
Non, seulement ça. ” (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla
polizia vallesana del 15 febbraio 2005 della vittima).
Sentito una seconda volta in
data 29 marzo 2005, LESA 1 ha confermato alla polizia che ACCU 1 quello che ha
definito un vicino di suo padre, gli ha toccato il pene; nel contempo è stato
in grado di riconoscerlo in maniera distinta tra le foto segnaletiche che gli
sono state sottoposte. Al termine dell’audizione la madre ha precisato agli
agenti che in realtà non si trattava di un semplice vicino, ma del fratello del
padre del bambino (cfr. verbale di interrogatorio relativo).
6. I primi ad essere stati sentiti
dopo il ragazzo, la madre e gli operatori sociali sono stati il padre, __________
e la matrigna __________. Entrambi hanno ammesso di avere assistito ai
toccamenti da parte dell’imputato nei confronti della vittima, rilevando come
il tutto fosse però avvenuto con toni scherzosi e nell’ambito di discussioni
relative al “sünet”, la pratica mussulmana della circoncisione. In poche parole
essi hanno dichiarato che, siccome la madre del fanciullo ha negato al padre il
permesso di sottoporlo a tale operazione, lo zio avrebbe mimato con toni
burleschi la stessa davanti a tutta la famiglia, palpando il pene di LESA 1 da
sopra i pantaloni (cfr. verbale di interrogatorio del 28 aprile 2005 di __________
e verbali di interrogatorio del 28 aprile 2005 e del 29 aprile 2005 di __________).
Questa versione dei fatti è
stata modificata da entrambi i testi nella loro deposizione di fronte al Procuratore
pubblico, al quale hanno, da un lato, ribadito che l’imputato ha canzonato la
vittima simulando la sua circoncisione, ma, dall’altro, hanno recisamente
negato che egli lo avesse tastato nella zona genitale, asserendo che si sarebbe
limitato a strofinargli le mani sulle gambe (cfr. loro verbali di
interrogatorio del 4 maggio 2005).
Al dibattimento __________ ha
fatto un ulteriore passo in dietro, dicendo che il fratello non avrebbe mai
parlato di “sünet” con il bambino. Egli ha giustificato le sue precedenti
dichiarazioni con il fatto che era confuso.
La signora __________ ha per
contro gettato completamente la maschera, confessando al giudice di avere
inventato la storia della circoncisione per cercare di aiutare il cognato.
Ad eccezione delle prime
allegazioni, risultate false, nessuno dei due ha saputo fornire informazioni
utili al chiarimento della fattispecie.
7.Dal canto suo l’imputato ha sin dall’inizio negato categoricamente di
aver toccato il nipote nelle parti intime, nemmeno per scherzo, così come di
aver mai parlato di “sünet” con lui: “Assolutamente non ho mai toccato LESA
1 sulle parti intime” e “Non mi è mai passato per la testa di toccare
mio nipote sulle parti intime. Non l’ho mai fatto e non lo farò mai” (cfr.
suo verbale di interrogatorio del 29 aprile 2005, pag. 5); inoltre:
“D6:
Con LESA 1 avete mai scherzato su questo fatto?
R6:
No, anche perché se ne parli ad un bambino gli metti paura.
D7: La sera del 31 dicembre
2004 avete scherzato con LESA 1 sulla possibilità di praticargli il sünet al
momento?
R7: No, assolutamente no
perché non abbiamo parlato del sünet quella sera.” (cfr. stesso verbale,
pag. 7).
Questa linea non è mai stata
modificata durante tutto il procedimento.
8. In merito al fatto che al
momento della commissione dei fatti (soprattutto in __________), sembrava, a
detta della vittima, ubriaco, l’imputato ed i suoi famigliari sono stati
compatti nell’affermare che egli, per motivi di salute non può assolutamente
permettersi di abusare di alcolici. Agli atti non si trovano però certificati
medici in grado di confermare questa versione.
Uniformità di vedute tra il
signor ACCU 1 e la cerchia dei suoi parenti è emersa anche in relazione a quella
che secondo loro sarebbe la vera origine della procedura penale qui in oggetto.
Secondo la loro interpretazione ci si troverebbe qui di fronte ad una congiura
della madre della vittima, che avrebbe sfruttato quest’ultima per accusare
ingiustamente la parte più vulnerabile della famiglia del padre, cioè lo zio ACCU
1 che, godendo del semplice statuto di richiedente d’asilo, arrischierebbe di
dover abbandonare la Svizzera. In questo modo ella avrebbe tentato, con
successo, di staccare il figlio dal genitore e, soprattutto, dai suoi cari.
9. L’art. 187 CPS commina la pena
della reclusione sino a cinque anni o della detenzione a chiunque compie un
atto sessuale con una persona minore di sedici anni, rispettivamente induce una
tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.
Scopo della norma è quello di
garantire un normale ed armonioso sviluppo fisico e psichico dei minorenni
preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali (cfr. DTF
98 IV 202).
Un atto sessuale ai sensi
della legge è da ritenersi tale solo se gli si può attribuire in maniera
inequivocabile una connotazione di carattere prettamente sessuale. Determinante
è la valutazione oggettiva data al gesto, mentre risultano essere ininfluenti,
dal punto di vista penale, gli apprezzamenti soggettivi che l’autore e la
vittima conferiscono allo stesso, in modo particolare le motivazioni che hanno
spinto al comportamento controverso, rispettivamente l’interpretazione datagli
dalle persone coinvolte (cfr. DTF 125 IV 58, 62).
Problemi nella ponderazione
dell’adempimento dei presupposti oggettivi del reato sorgono di fronte ai
cosiddetti atti ambivalenti, cioè quelli che, se da un lato non possono essere
ritenuti sessualmente neutri, dall’altro non possono nemmeno essere definiti
sessuali con certezza assoluta (Philipp Meier, in Marcel
Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art.
187, n. 26, con riferimento in particolare agli esami ginecologici ed alla
pulizia di un bambino o una persona incapace di discernimento).
Sono ad esempio considerati
atti sessuali: l’accoppiamento, la penetrazione orale o anale, l’introduzione
di oggetti nella vagina o nell’ano, lo sfregamento degli organi sessuali
dell’autore contro gli organi genitali o il petto della vittima, il
palpeggiamento del pene, della vagina o dei seni scoperti o infilando le mani
sotto gli abiti, il toccare prolungatamente o in maniera intensiva un organo
sessuale maschile o femminile sopra i vestiti, i baci con la lingua, così come
l’afferrare anche solo brevemente e molto leggermente i genitali di un bambino
da sopra i vestiti (Philipp Meier, op. cit., art. 187,
n. 10).
10. Come visto in precedenza,
l’accertamento dei fatti si fonda principalmente, se non esclusivamente, sulle
dichiarazioni della vittima, categoricamente contestate dall’imputato.
In effetti le testimonianze
del padre del bambino e quelle di sua moglie - che inizialmente hanno sostenuto
di aver assistito a dei palpeggiamenti effettuati nel contesto della simulazione
di una circoncisione - non solo sono state rinnegate da chi le ha rese, ma non
avevano addirittura alcun riscontro concreto con quanto descritto dal piccolo LESA
1, che ha sempre parlato di toccamenti avvenuti di nascosto e non in presenza
di terze persone, o addirittura di tutta la famiglia, come asserito dai due
testi.
A fronte di simili risultanze
istruttorie, il giudice si trova qui costretto a dover effettuare un per nulla evidente
apprezzamento delle due esposizioni.
La ponderazione del credito da
concedere alle esternazioni della vittima ed a quelle, contrastanti,
dell’accusato è parte della valutazione delle prove, nell’ambito della quale il
giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (cfr. DTF 6P.51/2003 del 10
settembre 2003, consid. 7.2.).
11. In primo luogo occorre
soffermarsi sui punti non controversi della fattispecie. Confermato da tutti è
anzitutto il fatto che il piccolo LESA 1 è stato in vacanza dal padre a __________
nel periodo di Capodanno del 2004/2005, così come che egli ha trascorso alcuni
giorni presso l’abitazione dello zio ACCU 1 a __________ nell’estate del 2004.
Pure non più controverso è che
l’accusato e la propria famiglia abbiano soggiornato per più notti a __________
durante le festività natalizie 2004/2005.
Infine, come è chiaramente
emerso al dibattimento, è da escludere che sia mai stato toccato l’argomento
della circoncisione (“sünet”) di fronte alla vittima, così come che sia stato
mimato il relativo intervento.
12. Nell’analisi delle
dichiarazioni del piccolo LESA 1 si devono prendere in considerazione tre ben
distinte ipotesi, ricorrenti in simili situazioni. Anzitutto il bambino
potrebbe aver mentito sapendo di mentire, per motivi personali oppure perché
spinto da terze persone. In secondo luogo egli potrebbe aver frainteso il
comportamento dello zio ed aver dato un significato errato a dei gesti che
oggettivamente non hanno alcuna connotazione sessuale. In terzo luogo egli
potrebbe aver semplicemente detto la verità.
Le risultanze dell’istruttoria
dibattimentale permettono di escludere che l’imputato abbia commesso dei gesti
che avrebbero potuto essere mal interpretati dalla vittima. In effetti, venendo
a cadere la versione della simulazione scherzosa della circoncisione, risultata
essere stata inventata dal padre di LESA 1 e sua moglie per aiutare il
prevenuto, cade pure ogni ipotesi di equivoco.
La descrizione fatta dal
bambino riporta palpeggiamenti e piccole scrollate (“sécouer”)
effettuate non solo da sopra, ma addirittura passando la mano sotto i vestiti (in
modo particolare il pigiama) e non di fronte a testimoni, ma nella riservatezza
della sua stanza da letto o di un salone vuoto (cfr. suo verbale di
interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005). Simili
azioni non sono travisabili.
13. Neppure credibile è la teoria
secondo la quale la vittima abbia deliberatamente mentito su ordine della madre
o per motivi propri, al fine di nuocere al padre o alla famiglia di
quest’ultimo.
Anzitutto non va dimenticato
che LESA 1 è un fanciullo di 11 anni (10 al momento dell’interrogatorio), con
un piccolo ritardo mentale e problemi d’espressione e per tale motivo collocato
in una scuola speciale.
Nonostante tutti gli operatori
sociali sentiti abbiano parlato di difficoltà nel costruire un discorso logico
e nell’esprimersi con coerenza, le dichiarazioni rilasciate di fronte agli
inquirenti sono chiare, lineari, prive di contraddizioni e con precisi
riscontri temporali e di luogo.
Il bambino non è stato
assolutamente imboccato dall’ispettore che lo ha interrogato, ma ha parlato
spontaneamente e schiettamente, come si può ben vedere dalle riprese video
dell’audizione. La stessa cosa aveva fatto con la madre e con l’educatore al
quale ha rivelato quanto avvenuto al suo rientro dalle vacanze in __________ ad
inizio 2005 (cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del
15 febbraio 2005 di __________, il quale ha addirittura dichiarato di non aver
posto alcuna domanda la giovane).
L’attaccamento e l’amore della
vittima nei confronti del padre __________, che egli vedeva come un idolo e dal
quale ha sempre espresso il desiderio di tornare, anche dopo la denuncia (cfr.
verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005
di __________), inducono ad escludere con certezza che egli abbia mentito per
ferirlo.
Analogo discorso vale nei
confronti dello zio qui a processo: LESA 1 aveva un buon rapporto con lui e
sapeva quanto suo padre gli era legato, per cui non vi era alcun motivo per accusarlo
ingiustamente. Inoltre egli poteva facilmente prevedere che attaccando ACCU 1
avrebbe creato dei problemi anche al genitore.
14. La tesi della congiura della
signora __________ nei confronti della famiglia del padre, avanzata
all’unanimità dai componenti di quest’ultima è inconsistente, non trovando
alcun riscontro negli atti.
Seppur sia innegabile che il
divorzio dei genitori della vittima - per le motivazioni che ne sono state
all’origine (violenza del padre nei confronti della madre), le modalità (molto
litigioso) e le pesanti conseguenze (rottura dei rapporti tra i coniugi
costretti a far capo ad un curatore per la tutela degli interessi del figlio) -
abbia creato un certo astio tra di loro, non si deve dimenticare che il tempo
ha permesso di smussare un po’ gli angoli (cfr. verbale di interrogatorio
del 28 aprile 2005 di __________, pag. 2: “I problemi tra me e la mia ex
moglie sono andati avanti per circa due anni, poi bene o male quando il
divorzio è diventato effettivo, le cose si sono messe a posto”).
Inoltre è risultato che la
madre si sia sempre comportata correttamente e che addirittura non fosse
d’accordo di portare gli avvenimenti all’attenzione delle autorità penali con
una denuncia, ma volesse solo fare in modo che suo figlio fosse tutelato (cfr.
verbale di interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio
2005 di __________, pag. 2: “Elle ne voulait pas de cette dénonciation et
voulait seulement protéger son fils.”). Ma non solo: ella non ha nemmeno
voluto costituirsi parte civile e non ha avanzato alcuna richiesta di
risarcimento.
Non va tralasciato poi che la madre
ha parlato in maniera positiva con gli agenti interroganti dei rapporti tra il
bambino ed il padre.
L’istruttoria non ha neppure
permesso di individuare moventi particolari che potrebbero avere indotto la
donna ad ordire intrighi a danno dell’imputato. Anzi, semmai vi sono indizi che
inducono a credere che una simile ipotesi sia del tutto illogica, ritenuto che lei
ed il prevenuto si sono visti una sola volta, per di più molti anni or sono.
Non sussiste dunque alcun
fondamento per dubitare che la madre possa aver tramato contro il signor ACCU 1
usando il figlio. Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto che la signora __________
è una donna debole, che ha grosse difficoltà ad imporsi su LESA 1 nel suo ruolo
di madre ed a farsi rispettare. Gli operatori sociali hanno infatti attestato
che il piccolo è quasi un bambino dittatore nei confronti della donna (“un
enfant roi”, cfr. verbale di interrogatorio di fronte alla polizia
vallesana del 15 febbraio 2005 di __________, pag. 1, e verbale di
interrogatorio di fronte alla polizia vallesana del 9 febbraio 2005 di __________);
pertanto è irrealistico pensare che egli possa essersi sottomesso supinamente
alle richieste della madre.
A questo va aggiunto il fatto che
anche le particolarità caratteriali e di sviluppo mentale del fanciullo contribuiscono
a renderne impossibile il controllo da parte di terze persone, così come invece
vorrebbero far credere i congiunti dell’imputato.
Tutto ciò risulta evidente da
una semplice analisi della registrazione video del suo interrogatorio.
15. Da ultimo non si può
tralasciare che a pagare lo scotto più importante della presente procedura
penale è stato proprio il piccolo LESA 1, che si è visto negare ogni
possibilità di contatto con il padre e con la di lui cerchia di famigliari. In
considerazione di ciò, sostenere accuse così pensanti e con conseguenze così
capitali per la sua vita per così tanto tempo sarebbe impossibile per un
bambino della sua età. Se quanto da lui dichiarato non fosse stato vero, egli
avrebbe sicuramente confidato qualcosa a coloro che lo seguono costantemente.
Se in quasi due anni
dall’inizio della procedura nulla di nuovo o contraddittorio è emerso,
significa che le esternazioni della vittima si fondano su basi solide che
rispecchiano la realtà.
16. In base alle considerazioni che
precedono, non si può che concludere che le esternazioni di LESA 1, non solo
contengono elementi circostanziati concernenti il contesto in cui si sono
svolti i fatti (descrizioni delle due visite a __________ e __________, con
precise indicazioni di tempi, luoghi, abbigliamento e persone presenti negli
appartamenti), ma sono credibili e meritano di essere prese in seria
considerazione per il giudizio.
Prova ne è che quanto
descritto alla polizia riprende esattamente quello che egli aveva in precedenza
raccontato alla madre ed all’educatore (cfr. loro verbali di interrogatorio di
fronte alla polizia vallesana del 12 febbraio 2005 e del 15 febbraio 2005),
senza che sia stata in alcun modo calcata la mano o siano stati inutilmente gonfiati
gli eventi. Nonostante egli abbia avuto più opportunità per farlo, ha tenuto a
precisare che i palpeggiamenti sono stati perpetrati solo in occasione delle
vacanze di luglio 2004 a __________ e di dicembre 2004/gennaio 2005 a __________
e secondo le modalità già descritte (cfr. suo verbale di interrogatorio di
fronte alla polizia vallesana del 15 febbraio 2005, pag. 5).
17. Non resta ora che analizzare
l’attendibilità delle dichiarazioni dell’accusato.
La posizione di ACCU 1 è stata
semplice e lineare durante tutta la procedura: egli ha costantemente negato ogni
addebito, contestando pure di essere un bevitore ed accusando, come visto in
precedenza, la madre del bambino di aver complottato nei suoi confronti,
rispettivamente il piccolo di mentire.
Egli si è però ben guardato
dal produrre certificati medici con i quali attestare la sua impossibilità di
far uso di alcolici per motivi di salute conseguenti l’operazione chirurgica
che egli sostiene aver subito negli scorsi anni.
Altrettanto incomprensibile
risulta essere la mancata richiesta di sentire la madre della vittima o la
vittima stessa in occasione del dibattimento. Nonostante le strategie
processuali non possano essere ritenute elementi a carico del prevenuto, sono
spesso un indicatore che può trovar spazio nell’ambito della valutazione
complessiva.
A far sorgere dei forti dubbi
circa la plausibilità della versione fornita dall’accusato contribuisce anche
l’atteggiamento assunto da suo fratello __________, dalla di lui moglie __________,
dalla sorella __________ e dal signor __________. Tutti loro hanno fatto
cerchio attorno a ACCU 1, rifiutando recisamente anche solo l’idea che egli
possa aver commesso simili gesti ed arrivando fino al punto, oltre che di far
pressione sul minore con una telefonata e minacciare le autorità (cfr. atto
istruttorio n. 55), di commettere essi stessi un reato di natura penale
dichiarando il falso alla polizia ed al Procuratore pubblico, inventando la
storia della parodia della circoncisione e negando che la famiglia del
prevenuto si sia trattenuta per più notti a __________ in occasione del
Capodanno. Non risulta facile capire per quale ragione essi si siano sentiti in
dovere di coprire il congiunto con tutti i mezzi, cercando di costruirgli degli
alibi, se non con la motivazione che le dichiarazioni della vittima si
riferiscono a fatti realmente accaduti.
Al dibattimento è poi stata pure
avanzata, senza alcun elemento a suffragio, l’insinuazione che il bambino abbia
l’abitudine di mentire.
18. Il quadro che si ottiene dal
ponderato e prudente raffronto delle posizioni dell’accusato e dei suoi
sostenitori con la deposizione della vittima e quelle della madre e degli
operatori sociali, porta a concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
l’accusato abbia effettivamente toccato il pene del nipote nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa.
Questo esito tiene in debita considerazione
la dottrina e la giurisprudenza relative all’applicazione del principio “in
dubio pro reo”, in base al quale un giudice non può dichiararsi convinto di una
ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una
valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dei dubbi che i
fatti si siano svolti in quel modo (cfr. DTF 6P.14/2006 del 28 maggio 2006
consid. 3.6.). In effetti tale massima non impone che l’amministrazione delle
prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza, ritenuto che semplici
dubbi astratti o teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili ed
addirittura inevitabili, e che una certezza assoluta non può essere pretesa. Il
principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire,
dopo un’analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili
dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124
IV 86 consid. 2a).
Nella presente fattispecie
simili dubbi non sono insorti e questo giudice è convinto, da un lato, della
fondatezza delle accuse formulate dal piccolo LESA 1 e, dall’altro, che il
prevenuto abbia mentito negando i fatti.
19. L’adempimento dei presupposti
oggettivi del reato di atti sessuali con fanciulli è indiscutibile: i palpeggiamenti
sopra e sotto i vestiti degli organi genitali della vittima - di età nettamente
inferiore ai 16 anni - sono senza ombra di dubbio da considerare degli atti
sessuali (Philipp Meier, op. cit., art. 187, n. 10).
Parimenti, nemmeno l’accertamento
dell’esistenza degli estremi soggettivi pone particolari difficoltà: l’imputato
ha sicuramente agito intenzionalmente; negligenza o dolo eventuale non sono qui
nemmeno ipotizzabili, visti gli estremi e le peculiarità del caso.
Di conseguenza ACCU 1 deve
essere ritenuto autore e colpevole di atti sessuali con fanciulli ai sensi
dell’art. 187 cpv. 1 CPS.
20. Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nella scelta
del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione, art. 187
cpv. 1 CPS - e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine
di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 63, n. 16): egli deve valutare le singole
circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze
dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso.
Il giudice arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la
pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche
sulle proprie sensazioni soggettive.
Nella
fattispecie va anzitutto tenuto conto dell’effettiva portata dei gesti
commessi, che si sono limitati a dei palpeggiamenti e a delle scrollate. Pur
rappresentando un comportamento imperdonabile e disdicevole, quanto
rimproverato al prevenuto si situa tra i casi di minor gravità previsti dalla
fattispecie in discussione.
A favore
dell’imputato gioca pure la sua incensuratezza ed il comportamento rispettoso
nei confronti delle autorità.
Sull’altro
piatto della bilancia sono invece da porre la colpa, piena, del signor ACCU 1,
persona adulta che ha agito nei confronti di un bambino, per sua natura debole
ed incapace di reagire, mettendone in pericolo, per fini meramente egoistici e
di appagamento personale, il diritto di crescere in maniera sana, senza dover
essere prematuramente esposto ad esperienze sessuali che ne possono minare il
normale sviluppo psicofisico.
Inoltre non va
trascurato il fatto che egli ha sempre negato ogni addebito ed ha cercato di
infangare sia la figura della madre della vittima che quella del bambino
stesso, definendolo un bugiardo.
Una pena di
tre mesi di detenzione appare dunque commisurata ed equa. Alla stessa può
essere concesso il beneficio della sospensione condizionale per un periodo di
prova di due anni, ritenuti adempiti i requisiti dell’art. 41 cpv. 1 CPS. In
effetti, indipendentemente dal fatto che l’accusato ha strenuamente e sino
all’ultimo respinto gli addebiti nei suoi confronti, il dibattimento ha
permesso comunque di appurare come egli abbia preso coscienza della serietà
degli stessi e del fatto che essi hanno conseguenze di rilievo non solo per
l’autore, ma soprattutto per la vittima.
21. La tassa
e le spese di giustizia della presente procedura sono poste a carico
dell’imputato.
visti gli art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
atti sessuali con fanciulli,
art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nel mese di luglio 2004, rispettivamente a __________ tra la fine di dicembre
2004 e inizio gennaio 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 1024/2006 del 13 marzo 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
ordina il dissequestro della
cassetta Sony sequestrata dalla Polizia il 29 aprile 2005;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Office pour la protection de l'enfant du Canton Valais, Sierre,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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