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Decisione

10.2006.161

Opposizione irricevibile

27 luglio 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a far tempo dal mese di settembre 2005 a __________;

reato

previsto dall'art. 88 LAVS;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 1225/2006 di data 27 marzo 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione

interposta in data 30 marzo 2006 dall'accusato;

considerato

che con scritto 29 marzo 2006, inoltrato il giorno

successivo, l’accusato ha interposto opposizione;

che

tuttavia l’atto di cui sopra non è stato da lui debitamente firmato;

che

di conseguenza questa autorità il 4 aprile 2006 gli ha impartito un termine

perentorio di 5 giorni, pena irricevibilità, per provvedere a firmare

l’opposizione;

che

l’accusato, al quale il 22 aprile 2006 è stato notificato lo scritto di questa

autorità (cfr. verifica postale), non ha provveduto a sanare il vizio

segnalatogli, malgrado sia stato informato delle conseguenze;

che

pertanto l’opposizione 30 marzo 2006 è irricevibile e il decreto di accusa

definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore

pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della

Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge

che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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