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Decisione

10.2006.163

smaltito in appositi contenitori o consegnato a terzi senza autorizzazione e a danno dei creditori beni patromoniali per complessivi fr. 8'479.-- pignorati dall'UEF

31 agosto 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 169

CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 15 marzo

2006 n. 1129/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di

detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7

giugno 2004, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv.

2.

CPS).

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 3 aprile 2006 dall’accusato;

indetto il

dibattimento 31 agosto 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;

sentito l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento

giudiziale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 7 giugno 2004 dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 169 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

distrazione di valori

patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nel periodo compreso tra il 12 novembre 2004 e l’8 novembre 2005 nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1129/2006 del 15 marzo

2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004,

ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2

CPS);

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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