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Decisione

10.2006.165

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.81 gr/oo) e incidente della circolazione

22 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1

e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 5 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

1061/2006 del 20 marzo 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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