10.2006.165
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.81 gr/oo) e incidente della circolazione
22 agosto 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.165
Data decisione, Autorità:
22.08.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.81 gr/oo) e incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2006.165
DA
1061/2006
Bellinzona
22
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.49 - max. 1.81 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 5 febbraio 2006;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di
retromarcia per uscire da un parcheggio. negligentemente urtato contro la
vettura Toyota targata __________ di LESA 2 ferma in attesa di far salire delle
persone;
fatti avvenuti a __________
il 5 febbraio 2006;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4
LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 20 marzo
2006 n. DA 1061/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 marzo 2006
dall’accusato;
indetto il
dibattimento 22 agosto 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato,
il quale non contesta i fatti né la sanzione privativa della libertà proposta
del Procuratore pubblico, ma chiede una riduzione di quella pecuniaria e del
periodo di prova al minimo legale, spiegandone i motivi;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di:
1.1. Guida
in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1
e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 5 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1061/2006 del 20 marzo 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster