10.2006.168
Colpire più volte con la portiera della propria auto una vettura parcheggiata a fianco, danneggiandola. Abbandonare il luogo senza avvisare il danneggiato.
30 agosto 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.168
Data decisione, Autorità:
30.08.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire più volte con la portiera della propria auto una vettura parcheggiata a fianco, danneggiandola.
Abbandonare il luogo senza avvisare il danneggiato.
DANNEGGIAMENTO
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 144 CPS
art. 51 cpv. 3 LCSTR
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.168
DA
1335/2006
Bellinzona
30
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di
1. danneggiamento,
per avere, per dolo eventuale,
danneggiato la fiancata della vettura __________ __________ di CIVI 1,
colpendola più volte con la portiera della sua __________ __________,
parcheggiata a fianco, causando un danno alla carrozzeria del veicolo di CIVI 1
riparabile con una spesa di fr. 215.20;
2. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio,
per avere abbandonato il luogo
dell’incidente menzionato al punto precedente del presente decreto d’accusa
rifiutandosi, nonostante le esplicite richieste della danneggiata CIVI 1, di
verificare i danni da lei causati alla __________ __________, senza neppure
lasciare alla danneggiata i propri dati (nome e indirizzo);
fatti avvenuti a __________,
presso il parcheggio __________, il 25.2.2005;
reati previsti dall’art. 144,
richiamato l'art. 172ter CP e dall’art. 92 cpv. 1 LCStr, richiamato l’art. 51
cpv. 3 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 3 aprile
Fatti
2006 n. 1335/2006 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al versamento della parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 215.20, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 8 aprile 2006;
indetto il
dibattimento 30 agosto 2007, al quale hanno preso parte l’imputata e la parte
civile; il Procuratore pubblico con lettera 24 luglio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale
assevera di aver riconosciuto, unitamente a sua figlia, l’imputata, di aver
parlato con lei al momento dei fatti e che quanto ha affermato oggi in aula è
la verità;
sentita per ultimo l'accusata per la sua
dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP), la quale solleva dubbi sulla
correttezza del rilevamento del numero di targa da parte della figlia della
parte civile (potrebbe in concreto essersi sbagliata); un’indagine presso la
sezione della circolazione da lei intrapresa circa una settimana fa non sarebbe
stata possibile in assenza di un formale mandato del giudice. Inoltre la sua
auto non sarebbe stata danneggiata, come meglio emerge dal verbale di polizia
agli atti. Oltre a ciò, la figlia della parte civile sarebbe stata interrogata
il 21 luglio 2005, ma quel giorno non si era operato alcun confronto con lei.
L’imputata soggiunge ancora che taluni suoi famigliari avrebbero potuto
testimoniare che il giorno dei fatti lei era malata (osservando comunque che il
termine per produrre nuove prove è scaduto); infine, essa riferisce che le è
già capitato di essere chiamata “__________” da una persona sconosciuta, la
quale l’aveva scambiata per un’altra persona e si sarebbe però rifiutata di
fornire le generalità precise di questa sua sosia per non invischiarla in
questa faccenda. In conclusione, dichiara di non aver commesso il fatto
imputatole e di essere totalmente estranea a tali fatti;
posti a giudizio, con il consenso delle
parti, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________, autrice
colpevole di:
1.1
danneggiamento, art. 144 CP,
per avere,
a __________, presso il
parcheggio __________, il 25.2.2005,
per dolo eventuale, danneggiato
la fiancata della vettura __________ di CIVI 1, colpendola più volte con la
portiera della sua __________, parcheggiata a fianco, causando un danno alla
carrozzeria del veicolo di CIVI 1 riparabile con una spesa di fr. 215.20?
1.2
Inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio, art. 92 LCS,
per avere abbandonato il luogo
dell’incidente menzionato al punto precedente del presente decreto d’accusa
rifiutandosi, nonostante le esplicite richieste della danneggiata CIVI 1, di
verificare i danni da lei causati alla __________, senza neppure lasciare alla
danneggiata i propri dati (nome e indirizzo)?
2.
In caso di
risposta affermativa ai o a uno dei quesiti precedenti, quale pena le deve
essere inflitta?
3.
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
4.
L’imputata deve essere
condannata al versamento a favore della parte civile CIVI 1 dell'importo di fr.
215.
, a titolo di risarcimento?
5.
A chi il carico della tassa e
delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 47 ss., 106,
144.
e 172ter CP, 1 ss., 51 e 92 LCS; 9 ss., 273 ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 LCS,
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di:
1.
danneggiamento, art. 144 CP,
per avere,
a __________, presso il
parcheggio __________, il 25.2.2005,
per dolo eventuale, danneggiato
la fiancata della vettura __________ di CIVI 1, colpendola più volte con la
portiera della sua __________, parcheggiata a fianco, causando un danno alla
carrozzeria del veicolo di CIVI 1 riparabile con una spesa di fr. 215.20;
condanna ACCU 1,
1.
alla multa di
fr. 200.00 (duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al versamento a favore
della parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 215.20, a titolo di risarcimento;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 in misura di fr. 275.00 (la
restante somma di fr. 275.00 è a carico dello Stato).
Comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
fr. 475.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 275.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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