10.2006.17
Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico.
7 febbraio 2007Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.17
Data decisione, Autorità:
07.02.2007, ICCA
Titolo:
Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico.
DELIBAZIONE
DIVORZIO INTERNAZIONALE
FRODE
ORDINE PUBBLICO
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
art. 511 CPC-TI
art. 25 LDIP
art. 27 cpv. 2 LDIP
art. 65 LDIP
Incarto n.
10.2006.17
Lugano,
7 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza
di delibazione del 2 novembre 2006 presentata da
IS 1
(patrocinato dall' PA 1 )
riguardante
la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale principale di __________
(Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante
e
CO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 il
31 gennaio 2007;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. IS
1 (1957) e CO 1 (1954), cittadini dell'__________, si
sono sposati a __________ (__________, nel comune di __________, ora __________),
il 10 maggio 1976. Dall'unione sono nate Z__________ (1977), S__________ (1981)
e N__________ (1986-1995). Il 4 marzo 2005 CO 1 ha introdotto davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza a protezione dell'unione
coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione al
marito dell'alloggio coniugale a __________ (con la possibilità di prelevare i
mobili e le suppellettili a lei necessari), il versamento di fr. 2500.– mensili
a titolo di contributo alimentare e il blocco di due conti intestati al marito
presso la __________ a __________.
B. In
pendenza di procedura, il 23 gennaio 2006, IS 1 ha adito il Tribunale
principale di __________ (Macedonia) per ottenere il divorzio in virtù dell'art.
41 della legge macedone sulla famiglia (separazione di fatto durata un anno).
All'udienza principale del 3 marzo 2006 si è costituito in giudizio unicamente
il legale dell'attore, la citazione della convenuta essendo tornata al mittente
con l'indicazione che la destinataria soggiorna in Svizzera. Il tribunale ha
interpellato così la SVR (polizia) di __________ per sapere se l'interessata
avesse notificato il suo indirizzo all'estero. Ricevuta risposta negativa, esso
ha pubblicato lunedì
27 marzo 2006 sul Foglio ufficiale della Repubblica di Macedonia un
avviso nel quale invitava CO 1 a comparire entro 15 giorni in tribunale o a designare
entro lo stesso termine un suo rappresentante legale nella causa di divorzio,
con l'avvertenza che in caso contrario le sarebbe stato designato un
patrocinatore d'ufficio. Il termine è scaduto infruttuoso.
C. L'udienza
principale davanti al Tribunale di __________ è ripresa il 26 aprile 2006 alla
presenza del patrocinatore di IS 1 e del patrocinatore d'ufficio della
convenuta. Il tribunale
avendo
accertato che le relazioni coniugali erano turbate tanto profondamente da non
potersi esigere la continuazione dell'unione coniugale e che la separazione di
fatto durava da un anno, con sentenza del giorno stesso ha pronunciato il
divorzio. Esso non ha statuito invece su alcuna conseguenza accessoria, né ha
fissato – per avventura – contributi alimentari. Le spese processuali sono
state poste a carico delle parti. Tale sentenza è passata in giudicato l'11
maggio 2006.
D. Nel
frattempo, con sentenza dell'8 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città ha parzialmente accolto l'istanza di CO 1 a tutela dell'unione coniugale,
nel senso che – accertata la separazione dei coniugi “da lungo tempo” – ha
condannato IS 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.–
mensili dal 4 marzo 2005 e di fr. 548.– mensili dal 1° gennaio 2006. Tutte le
altre domande sono state respinte. Gli oneri processuali sono stati posti per
un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, tenuta a
rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. Contro tale sentenza IS 1 è insorto con un appello del 19 maggio
2006, postulando l'annullamento del contributo alimentare per la moglie, previo
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 23
maggio 2006. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2006.51).
E. Il 2
novembre 2006 IS 1 ha presentato un'istanza a questa Camera per ottenere il
riconoscimento in Svizzera della sentenza emanata il 26 aprile 2006 dal
Tribunale principale di __________. Con ordinanza del 24 novembre 2006 il
presidente della Camera ha intimato l'istanza alla convenuta e ha citato le parti
personalmente al contraddittorio dell'11 dicembre successivo. L'udienza è poi stata rinviata, su richiesta
dell'istante, al 2 febbraio 2007. Il 31 gennaio 2007 la convenuta ha
postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 2 febbraio
2007 ha scusato la propria assenza con un certificato medico. In tale occasione
IS 1 è stato interrogato dal presidente della Camera. Esperito il contraddittorio,
il patrocinatore di lui ha confermato l'istanza di delibazione, mentre il
patrocinatore della convenuta ha proposto di respingerla.
Considerandi
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente
per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero
(art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di
consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).
2.
L'art.
25.
LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi
era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu
pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un
rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun
motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). Quanto all'art. 27, esso esclude
il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine
pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare
citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto
procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito
(cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse
parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo –
una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
3.
La
“competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione]
fu pronunciata” richiesta dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di
divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. In concreto non fa dubbio ch'essa
sia data, la Macedonia essendo lo Stato di origine di entrambe le parti (art.
65.
cpv. 1 LDIP). Non fa dubbio nemmeno che la sentenza in questione sia passata
in giudicato (art. 25 lett. b LDIP), come ha attestato lo stesso Tribunale principale
di __________ in calce all'esemplare prodotto davanti a questa Camera per la
delibazione. Molto più delicata è la compatibilità della sentenza con l'ordine
pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), rispettivamente con i motivi di
rifiuto previsti dall'art. 27 cpv. 2 LDIP. Il problema merita un'attenta disamina.
4.
La
sentenza emessa il 26 aprile 2006 dal Tribunale principale di __________ è un
pronunciato contumaciale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una
decisione presa senza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio. Proprio
per tale motivo, del resto, il tribunale ha designato a CO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona di
una collaboratrice professionale del tribunale medesimo (sentenza, pag. 1 in
alto), come preannunciava la citazione apparsa sul Foglio ufficiale macedone. Ora,
l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce il riconoscimento di sentenze contumaciali.
Occorre però – come precisa testualmente la norma – che la parte contumace sia
stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese”.
Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera rendere verosimile
tale condizione.
5.
Che
la citazione nelle vie edittali di un convenuto d'ignota dimora sia di per sé
conforme alla legge macedone è verosimile (nel Ticino l'art. 123 cpv. 2 CPC
prevede una disposizione analoga). Fosse stata senza recapito noto, la
convenuta sarebbe quindi stata convocata regolarmente. Quanto alla
notificazione della sentenza, essa è verosimilmente avvenuta al difensore d'ufficio.
Fosse stata la convenuta irreperibile, ciò non denota apparentemente alcuna
irregolarità (anche a tale proposito l'art. 123 cpv. 1 CPC contempla una regola
simile). Il fatto è che, contrariamente alla premessa da cui si è dipartito il
Tribunale principale di __________, la convenuta non era né irreperibile né di
ignota dimora.
6.
Al
contraddittorio del 2 febbraio 2007 davanti a questa Camera l'istante è stato
messo di fronte al fatto che nell'ambito della nota procedura a tutela dell'unione
coniugale contro di lui promossa il 4 marzo 2005 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, la figlia maggiore Z__________ ha dichiarato,
testimoniando sotto giuramento, che la madre risiede a __________ dal 1° giugno
2005.
e che fino a tale data aveva abitato da lei (verbale del 24 ottobre 2005,
pag. 3). Chiamato a giustificare perché dinanzi al Tribunale principale di __________
il suo patrocinatore abbia dichiarato all'udienza del 3 marzo 2006 di non
sapere dove la convenuta risiedesse in Svizzera, facendola convocare nelle vie
edittali, l'istante ha risposto che in realtà la residenza della moglie non gli
era nota con sicurezza. Invitato a precisare allora come mai nel suo certificato
per l'ammissione all'assistenza giudiziaria dell'8 novembre 2005, trasmesso al
Pretore di Locarno Città e da lui firmato personalmente, egli abbia indicato il
domicilio della moglie a __________, l'istante ha ammesso di avere saputo che
la moglie abitava a __________, ma di avere ignorato la strada e il numero civico.
7.
È
senz'altro possibile che quel 3 marzo 2006 l'istante non conoscesse la strada e
il numero civico dell'appartamento in cui vive la moglie, com'è plausibile
ch'egli non abbia mai visto il contratto di locazione né mai abbia visitato l'alloggio.
Egli sapeva per certo tuttavia che CO 1 abita a __________
dal 1° giugno 2005. Avesse fatto citare la moglie per rogatoria dal Tribunale
principale di __________ pur senza l'indicazione della via e del numero, la
convocazione sarebbe giunta alla destinataria, già per il fatto che nessun'altra
persona con lo stesso cognome risulta risiedere nel Cantone Ticino. Ciò
premesso, dichiarando al Tribunale macedone di ignorare la dimora della
convenuta in Svizzera, l'istante non ha taciuto per timore di sbagliare, come
ha preteso all'udienza davanti a questa Camera, ma per impedire alla moglie di
costituirsi in giudizio e ottenere con tale artificio
l'emanazione di una sentenza contumaciale.
8.
L'art.
27.
cpv. 2 lett. a LDIP stabilisce – come si è anticipato (consid. 2) – che una
decisione estera non è riconosciuta in Svizzera quando
una parte dimostri di non essere stata citata regolarmente. Il riconoscimento è precluso altresì, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett.
b LDIP, nel caso di sentenze emanate in
violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero,
segnatamente in dispregio del diritto d'essere sentiti. Entrambe le riserve
sono
espressioni
del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico
“sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1
LDIP). Invero l'art. 27 LDIP non annovera esplicitamente la frode di una parte
ai danni dell'altra come motivo di ordine pubblico – sostanziale (cpv. 1) o
processuale (cpv. 2) – che osti al riconoscimento di una sentenza. La nozione
di “frode” è invalsa tuttavia, proprio alla stregua di un impedimento, nella
dottrina giuridica relativa all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Bruxelles
(identico all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano), che protegge l'ordine
pubblico, tanto sostanziale quanto processuale (Bischof, Die Zustellung im internationalen
Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Zurigo 1997, pag.
332.
in alto). Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva
dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno
restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art.
27.
n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles), né
sussistono con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia trattati che prevedano –
per avventura – un ordine pubblico attenuato.
9.
In
concreto la sentenza di divorzio è stata ottenuta dall'istante con
dichiarazioni ingannevoli davanti al Tribunale principale di __________,
indotto a credere che la convenuta si fosse resa irreperibile in Svizzera, la
polizia locale non essendo a conoscenza del recapito. A conoscenza del recapito
era però l'attore, il quale ha commesso così una palmare frode processuale,
contraria all'ordine pubblico svizzero, giacché finalizzata a impedire che la
moglie potesse esprimersi in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP). In tal
senso questa Camera ha già avuto modo di decidere, del resto, un caso analogo,
giudicato nell'ottobre del 2002, verificatosi davanti allo stesso Tribunale di __________
(regesto in: RtiD I-2004 pag. 585 n. 54c e FamPra.ch 2004 pag. 116 n. 8).
10.
È
vero che, dandosi violazione dell'ordine pubblico processuale, lo Stato
richiesto non rifiuta per ciò solo il riconoscimento della sentenza straniera.
Esso verifica se la sentenza ottenuta all'estero con manovre fraudolente possa
ancora essere impugnata dalla parte convenuta con un ricorso ordinario davanti
ai tribunali di quello Stato. Se sì, esso sospende la procedura di riconoscimento
finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul
rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de
Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii). Se no, esso
rifiuta il riconoscimento. Nel caso in esame la sentenza estera è passata in
giudicato l'11 maggio 2006, mentre la convenuta ha avuto conoscenza del
giudizio solo con la notifica dell'istanza di delibazione, alla fine di
novembre del 2006. Troppo tardi perché potesse ancora impugnare la sentenza. Se
ne conclude, per finire, che nella fattispecie l'istanza di delibazione va
respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto palese con l'ordine pubblico
processuale svizzero.
11.
La
tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'istante
(art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, la convenuta ha diritto – da
parte sua – a una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende senza oggetto
la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation
judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Diverso sarebbe il caso
qualora l'incasso delle ripetibili apparisse difficile, se non impossibile (DTF
122.
I 322). L'interessata però non pretende nulla del genere. Anzi, nella sentenza
a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 il Pretore della
giurisdizione di Locarno Città non ha ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria né l'uno né l'altro coniuge, proprio perché la relativa indigenza
non appariva dimostrata, e tale dispositivo (n. 3) non è stato appellato neppure
da IS 1. Quanto al carteggio di appello, esso non
contiene alcun elemento che induca a scostarsi da tale valutazione ai fini
dell'attuale sentenza.
12.
L'appello
contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale
emanata l'8 maggio 2006 essendo tuttora pendente (sopra, lett. D), seppure non
in materia di assistenza giudiziaria, giova comunicare copia della presente
sentenza al Pretore della giurisdizione di Locarno Città.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
di delibazione è respinta.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta
fr.
1000.– per ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta è dichiarata
senza oggetto.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città (inc. DI.2005.42).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile,
entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster