Lexipedia

Decisione

10.2006.17

Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico.

7 febbraio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza

di delibazione del 2 novembre 2006 presentata da

IS 1

(patrocinato dall' PA 1 )

riguardante

la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale principale di __________

(Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante

e

CO 1

(patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 il

31 gennaio 2007;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. IS

1 (1957) e CO 1 (1954), cittadini dell'__________, si

sono sposati a __________ (__________, nel comune di __________, ora __________),

il 10 maggio 1976. Dall'unione sono nate Z__________ (1977), S__________ (1981)

e N__________ (1986-1995). Il 4 marzo 2005 CO 1 ha introdotto davanti al

Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza a protezione dell'unione

coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione al

marito dell'alloggio coniugale a __________ (con la possibilità di prelevare i

mobili e le suppellettili a lei necessari), il versamento di fr. 2500.– mensili

a titolo di contributo alimentare e il blocco di due conti intestati al marito

presso la __________ a __________.

B. In

pendenza di procedura, il 23 gennaio 2006, IS 1 ha adito il Tribunale

principale di __________ (Macedonia) per ottenere il divorzio in virtù dell'art.

41 della legge macedone sulla famiglia (separazione di fatto durata un anno).

All'udienza principale del 3 marzo 2006 si è costituito in giudizio unicamente

il legale dell'attore, la citazione della convenuta essendo tornata al mittente

con l'indicazione che la destinataria soggiorna in Svizzera. Il tribunale ha

interpellato così la SVR (polizia) di __________ per sapere se l'interessata

avesse notificato il suo indirizzo al­l'estero. Ricevuta risposta negativa, esso

ha pubblicato lunedì

27 marzo 2006 sul Foglio ufficiale della Repubblica di Macedonia un

avviso nel quale invitava CO 1 a comparire entro 15 giorni in tribunale o a designare

entro lo stesso termine un suo rappresentante legale nella causa di divorzio,

con l'avvertenza che in caso contrario le sarebbe stato designato un

patrocinatore d'ufficio. Il termine è scaduto infruttuoso.

C. L'udienza

principale davanti al Tribunale di __________ è ripresa il 26 aprile 2006 alla

presenza del patrocinatore di IS 1 e del patrocinatore d'ufficio della

convenuta. Il tribunale

avendo

accertato che le relazioni coniugali erano turbate tanto profonda­mente da non

potersi esigere la continuazione dell'unio­ne coniugale e che la separazione di

fatto durava da un anno, con sentenza del giorno stesso ha pronunciato il

divorzio. Esso non ha statuito invece su alcuna conseguenza accessoria, né ha

fissato – per avventura – contributi alimentari. Le spese processuali sono

state poste a carico delle parti. Tale sentenza è passata in giudicato l'11

maggio 2006.

D. Nel

frattempo, con sentenza dell'8 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno

Città ha parzialmente accolto l'istanza di CO 1 a tutela dell'unione coniugale,

nel senso che – accertata la separazione dei coniugi “da lungo tempo” – ha

condannato IS 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.–

mensili dal 4 marzo 2005 e di fr. 548.– mensili dal 1° gennaio 2006. Tutte le

altre domande sono state respinte. Gli oneri processuali sono stati posti per

un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, tenuta a

rifondere al marito un'in­dennità per ripetibili ridotte. Contro tale sentenza IS 1 è insorto con un appello del 19 maggio

2006, postulando l'annullamento del contributo alimentare per la moglie, previo

conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. La richiesta di effetto

sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 23

maggio 2006. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2006.51).

E. Il 2

novembre 2006 IS 1 ha presentato un'istanza a questa Camera per ottenere il

riconoscimento in Svizzera della sentenza emanata il 26 aprile 2006 dal

Tribunale principale di __________. Con ordinanza del 24 novembre 2006 il

presidente della Camera ha intimato l'istanza alla convenuta e ha citato le parti

personalmente al contraddittorio dell'11 dicembre successivo. L'udienza è poi stata rinviata, su richiesta

dell'istante, al 2 febbraio 2007. Il 31 gennaio 2007 la convenuta ha

postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 2 febbraio

2007 ha scusato la propria assenza con un certificato medico. In tale occasione

IS 1 è stato interrogato dal presidente della Camera. Esperito il contraddittorio,

il patrocinatore di lui ha confermato l'istanza di delibazione, mentre il

patrocinatore della convenuta ha proposto di respingerla.

Considerandi

in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente

per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale

sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero

(art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenzio­sa di camera di

consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).

2.

L'art.

25.

LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi

era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu

pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un

rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun

motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). Quanto all'art. 27, esso esclude

il riconoscimen­to di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine

pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare

citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del diritto

procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito

(cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse

parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo –

una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

3.

La

“competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione]

fu pronunciata” richiesta dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di

divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. In concreto non fa dubbio ch'essa

sia data, la Macedonia essendo lo Stato di origine di entrambe le parti (art.

65.

cpv. 1 LDIP). Non fa dubbio nemmeno che la sentenza in questione sia passata

in giudicato (art. 25 lett. b LDIP), come ha attestato lo stesso Tribunale principale

di __________ in calce all'esemplare prodotto davanti a questa Camera per la

delibazione. Molto più delicata è la compatibilità della sentenza con l'ordine

pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), rispettivamente con i motivi di

rifiuto previsti dall'art. 27 cpv. 2 LDIP. Il problema merita un'attenta disamina.

4.

La

sentenza emessa il 26 aprile 2006 dal Tribunale principale di __________ è un

pronunciato contumaciale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una

decisione presa senza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio. Proprio

per tale motivo, del resto, il tribunale ha designato a CO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona di

una collaboratrice professionale del tribunale medesimo (sentenza, pag. 1 in

alto), come preannunciava la citazione apparsa sul Foglio ufficiale macedone. Ora,

l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce il riconoscimento di sentenze contumaciali.

Occorre però – come precisa testualmente la norma – che la parte contumace sia

stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese”.

Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera rendere verosimile

tale condizione.

5.

Che

la citazione nelle vie edittali di un convenuto d'ignota dimora sia di per sé

conforme alla legge macedone è verosimile (nel Ticino l'art. 123 cpv. 2 CPC

prevede una disposizione analoga). Fosse stata senza recapito noto, la

convenuta sarebbe quindi stata convocata regolarmente. Quanto alla

notificazione della sentenza, essa è verosimilmente avvenuta al difensore d'ufficio.

Fosse stata la convenuta irreperibile, ciò non denota apparentemente alcuna

irregolarità (anche a tale proposito l'art. 123 cpv. 1 CPC contempla una regola

simile). Il fatto è che, contrariamente alla premessa da cui si è dipartito il

Tribunale principale di __________, la convenuta non era né irreperibile né di

ignota dimora.

6.

Al

contraddittorio del 2 febbraio 2007 davanti a questa Camera l'istante è stato

messo di fronte al fatto che nell'ambito della nota procedura a tutela dell'unione

coniugale contro di lui promossa il 4 marzo 2005 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, la figlia maggiore Z__________ ha dichiarato,

testimoniando sotto giuramento, che la madre risiede a __________ dal 1° giugno

2005.

e che fino a tale data aveva abitato da lei (verbale del 24 ottobre 2005,

pag. 3). Chiamato a giustificare perché dinanzi al Tribunale principale di __________

il suo patrocinatore abbia dichiarato all'udienza del 3 marzo 2006 di non

sapere dove la convenuta risiedesse in Svizzera, facendola convocare nelle vie

edittali, l'istante ha risposto che in realtà la residenza della moglie non gli

era nota con sicurezza. Invitato a precisare allora come mai nel suo certificato

per l'ammissione all'assistenza giudiziaria dell'8 novembre 2005, trasmesso al

Pretore di Locarno Città e da lui firmato personalmente, egli abbia indicato il

domicilio della moglie a __________, l'istante ha ammesso di avere saputo che

la moglie abitava a __________, ma di avere ignorato la strada e il numero civico.

7.

È

senz'altro possibile che quel 3 marzo 2006 l'istante non conoscesse la strada e

il numero civico dell'appartamento in cui vive la moglie, com'è plausibile

ch'egli non abbia mai visto il contratto di locazione né mai abbia visitato l'alloggio.

Egli sapeva per certo tuttavia che CO 1 abita a __________

dal 1° giu­gno 2005. Avesse fatto citare la moglie per rogatoria dal Tribunale

principale di __________ pur senza l'indicazione della via e del numero, la

convocazione sarebbe giunta alla destinataria, già per il fatto che nessun'altra

persona con lo stesso cognome risulta risiedere nel Cantone Ticino. Ciò

premesso, dichiarando al Tribunale macedone di ignorare la dimora della

convenuta in Svizzera, l'istante non ha taciuto per timore di sbagliare, come

ha preteso all'udienza davanti a questa Camera, ma per impedire alla moglie di

costituirsi in giudizio e ottenere con tale artificio

l'emanazione di una sentenza contumaciale.

8.

L'art.

27.

cpv. 2 lett. a LDIP stabilisce – come si è anticipato (consid. 2) – che una

decisione estera non è riconosciuta in Svizzera quando

una parte dimostri di non essere stata citata regolarmente. Il riconoscimento è precluso altresì, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett.

b LDIP, nel caso di sentenze emanate in

violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero,

segnatamente in dispregio del diritto d'essere sentiti. Entrambe le riserve

sono

espressioni

del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico

“sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1

LDIP). Invero l'art. 27 LDIP non annovera esplicitamente la frode di una parte

ai danni dell'altra come motivo di ordine pubblico – sostanziale (cpv. 1) o

processua­le (cpv. 2) – che osti al riconoscimento di una sentenza. La nozione

di “frode” è invalsa tuttavia, proprio alla stregua di un impedimento, nella

dottrina giuridica relativa all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Bru­xelles

(identico all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano), che protegge l'ordine

pubblico, tanto sostanziale quanto processuale (Bischof, Die Zustellung im internationalen

Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Zurigo 1997, pag.

332.

in alto). Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva

dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno

restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art.

27.

n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles), né

sussistono con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia trattati che prevedano –

per avventura – un ordine pubblico attenuato.

9.

In

concreto la sentenza di divorzio è stata ottenuta dall'istante con

dichiarazioni ingannevoli davanti al Tribunale principale di __________,

indotto a credere che la convenuta si fosse resa irreperibile in Svizzera, la

polizia locale non essendo a conoscenza del recapito. A conoscenza del recapito

era però l'attore, il quale ha commesso così una palmare frode processuale,

contraria all'ordine pubblico svizzero, giacché finalizzata a impedire che la

moglie potesse esprimersi in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP). In tal

senso questa Camera ha già avuto modo di decidere, del resto, un caso analogo,

giudicato nell'ottobre del 2002, verificatosi davanti allo stesso Tribunale di __________

(regesto in: RtiD I-2004 pag. 585 n. 54c e FamPra.ch 2004 pag. 116 n. 8).

10.

È

vero che, dandosi violazione dell'ordine pubblico processuale, lo Stato

richiesto non rifiuta per ciò solo il riconoscimento della sentenza straniera.

Esso verifica se la sentenza ottenuta all'estero con manovre fraudolente possa

ancora essere impugnata dalla parte convenuta con un ricorso ordinario davanti

ai tribunali di quello Stato. Se sì, esso sospende la procedura di riconoscimento

finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul

rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conven­tions de

Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii). Se no, esso

rifiuta il riconoscimento. Nel caso in esame la sentenza estera è passata in

giudicato l'11 maggio 2006, mentre la convenuta ha avuto conoscenza del

giudizio solo con la notifica dell'istanza di delibazione, alla fine di

novembre del 2006. Troppo tardi perché potesse ancora impugnare la sentenza. Se

ne conclude, per finire, che nella fattispecie l'istanza di delibazione va

respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto palese con l'ordine pubblico

processuale svizzero.

11.

La

tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'istante

(art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, la convenuta ha diritto – da

parte sua – a una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende senza oggetto

la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation

judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Diverso sarebbe il caso

qualora l'incasso delle ripetibili apparisse difficile, se non impossibile (DTF

122.

I 322). L'interessata però non pretende nulla del genere. Anzi, nella sentenza

a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 il Pretore della

giurisdizione di Locarno Città non ha ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria né l'uno né l'altro coniuge, proprio perché la relativa indigenza

non appariva dimostrata, e tale dispositivo (n. 3) non è stato appellato neppure

da IS 1. Quanto al carteggio di appello, esso non

contiene alcun ele­mento che induca a scostarsi da tale valutazione ai fini

dell'attuale sentenza.

12.

L'appello

contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale

emanata l'8 maggio 2006 essendo tuttora pendente (sopra, lett. D), seppure non

in materia di assistenza giudiziaria, giova comu­nicare copia della presente

sentenza al Pretore della giurisdizione di Locarno Città.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

di delibazione è respinta.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta

fr.

1000.– per ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta è dichiarata

senza oggetto.

4. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città (inc. DI.2005.42).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile,

entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster