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Decisione

10.2006.170

opposizione irricevibile

20 aprile 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 3 ottobre 2005 a __________;

reato

previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 1187/2006 di data 27 marzo 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

multa di fr. 900.-- (novecento).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione

interposta in data 7 aprile 2006 dall'accusato;

considerato che

lo scritto del difensore è da intendere come opposizione solo nell’eventualità

che la multa, le tasse e le spese non fossero coperti dalla cauzione versata;

che,

come risulta dal decreto di accusa stesso, la cauzione è sufficiente a saldare

integralmente il dovuto;

che

di conseguenza l’opposizione è priva di oggetto;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della

Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione

della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge

che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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