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Decisione

10.2006.171

Condurre in stato di grave ubriachezza (min. 2.14 max 2.40)

16 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006;

reato previsto

dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto

d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1327/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 600.-- (seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche,

con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in

caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 aprile 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 16

marzo 2007, al quale partecipavano l’accusato e il suo patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula, in modifica della proposta

del Procuratore pubblico, una diminuzione con contestuale conversione della

pena detentiva di sessanta giorni in pena pecuniaria o lavori di pubblica

utilità (comunque da sospendere) e una nuova commisurazione della multa,

tenendo conto del comportamento del prevenuto in aula, il quale ha rievocato i

fatti in modo completo e senza esitazioni, del fatto che egli si è arrestato

spontaneamente a lato della strada, dimostrando intelligenza e prudenza

malgrado le sue particolari condizioni, e della severa sanzione amministrativa

di revoca della patente già inflitta all’imputato (carica di connotazione afflittiva).

Infine, chiede di contenere al minimo possibile gli oneri processuali di questa

sede;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale

dichiara che la pena e il periodo di sospensione appaiono troppo severi e ne

chiede una riduzione. Aggiunge altrimenti di essere disposto a svolgere lavori

di pubblica utilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1,

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver

condotto,

sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006,

l'autovettura

Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato

nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.08 grammi per mille)?

2.

In caso di

risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere

comminata?

3.

In caso di pena privativa della libertà, di

pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di

tempo?

4.

In caso di

condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

5.

A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

91.

cpv. 1 LCS; 12, 34 ss., 42 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai quesiti

posti,

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per aver

condotto,

sul Monte Ceneri il 25 febbraio 2006,

l'autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.14 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per

analogo reato (alcolemia: 1.08 grammi per mille);

condanna ACCU 1

1.

a un

lavoro di pubblica utilità di 160 (centosessanta) ore;

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla

multa di fr. 300.00 (trecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento),

già comprensive delle spese giudiziarie del Ministero pubblico di fr. 500.00.

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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