Lexipedia

Decisione

10.2006.174

Condurre un motoveicolo malgrado la revoca della licenza di condurre.

28 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ ed in altre imprecisate date e località;

reato

previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto

d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1379/2006 del che propone la condanna:

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale del Cantone Ticino il __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

5.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12

(dodici) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo

di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

6.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2006;

indetto il dibattimento in data 28

febbraio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo difensore; il

Procuratore pubblico con lettera 20 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, DI 1, __________, il quale afferma preliminarmente di essere

presente per assistere una persona da lui conosciuta da lunga data e che, oggi

in aula come del resto già davanti all’agente della pubblica sicurezza, ha

ammesso di aver commesso l’infrazione imputatagli dal Magistrato inquirente.

Dopo essersi soffermato sugli sforzi intrapresi dall’imputato per preservare il

suo posto di lavoro di carrozziere a __________ (implicante spostamenti

giornalieri da __________ a __________), malgrado egli fosse stato colpito da

un provvedimento di revoca della licenza di circolazione, e dopo aver precisato

che il proprio cliente è stato, ingenuamente, vittima di informazioni

fuorvianti sulla liceità dell’impiego del motorino con velocità bloccata

fornitegli da un garagista, egli chiede che il proprio patrocinato venga

tutt’al più condannato all’esecuzione di lavori di pubblica utilità, anche da

prestare, e che non vengano revocati i benefici della sospensione condizionale

concessi alla due precedenti condanne;

sentito per ultimo

l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si

rimette al giudizio di questo giudice;

posti a giudizio, con l’adesione

delle parti, i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore

colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per avere,

a __________ il 23.02.2006, ripetutamente condotto il motoveicolo __________

targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata

dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006?

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena gli deve essere comminata?

3.

In caso di

pena privativa della libertà o di pena pecuniaria o di pena ai lavori di

pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione

condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale del Cantone Ticino il __________?

5.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 12 (dodici) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Lugano il __________?

6.

La pena

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

7.

A chi il

carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95

cifra 2 LCStr; 35 segg., 39, 42 segg., 47 segg. e 106 CP; 41 cifra 1 e cifra 3

cpv. 2 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2

LCStr,

per avere, a __________

il 23.02.2006, ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente

Autorità amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006;

condanna ACCU 1

1.

a un

lavoro di pubblica utilità di 60 (sessanta) ore, da prestare;

1.1

l’accusato

è avvertito che se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica

utilità, la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che

quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera

di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.

alla

multa di fr. 300.00 (trecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00

(quattrocento).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno

il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) mesi

di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2

CP).

Le parti sono state avvertite dal

giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e

del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster