10.2006.174
Condurre un motoveicolo malgrado la revoca della licenza di condurre.
28 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.174
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un motoveicolo malgrado la revoca della licenza di condurre.
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.174
DA
1379/2006
Bellinzona
28
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante
revoca,
per aver
ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________ sebbene la
licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006;
Fatti
avvenuti a __________ ed in altre imprecisate date e località;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto
d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1379/2006 del che propone la condanna:
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale del Cantone Ticino il __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
5.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12
(dodici) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise
correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo
di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
6.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2006;
indetto il dibattimento in data 28
febbraio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo difensore; il
Procuratore pubblico con lettera 20 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, DI 1, __________, il quale afferma preliminarmente di essere
presente per assistere una persona da lui conosciuta da lunga data e che, oggi
in aula come del resto già davanti all’agente della pubblica sicurezza, ha
ammesso di aver commesso l’infrazione imputatagli dal Magistrato inquirente.
Dopo essersi soffermato sugli sforzi intrapresi dall’imputato per preservare il
suo posto di lavoro di carrozziere a __________ (implicante spostamenti
giornalieri da __________ a __________), malgrado egli fosse stato colpito da
un provvedimento di revoca della licenza di circolazione, e dopo aver precisato
che il proprio cliente è stato, ingenuamente, vittima di informazioni
fuorvianti sulla liceità dell’impiego del motorino con velocità bloccata
fornitegli da un garagista, egli chiede che il proprio patrocinato venga
tutt’al più condannato all’esecuzione di lavori di pubblica utilità, anche da
prestare, e che non vengano revocati i benefici della sospensione condizionale
concessi alla due precedenti condanne;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si
rimette al giudizio di questo giudice;
posti a giudizio, con l’adesione
delle parti, i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore
colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere,
a __________ il 23.02.2006, ripetutamente condotto il motoveicolo __________
targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006?
2.
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena gli deve essere comminata?
3.
In caso di
pena privativa della libertà o di pena pecuniaria o di pena ai lavori di
pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione
condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale del Cantone Ticino il __________?
5.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 12 (dodici) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise
correzionali di Lugano il __________?
6.
La pena
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
7.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95
cifra 2 LCStr; 35 segg., 39, 42 segg., 47 segg. e 106 CP; 41 cifra 1 e cifra 3
cpv. 2 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2
LCStr,
per avere, a __________
il 23.02.2006, ripetutamente condotto il motoveicolo __________ targato __________
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 19.05.2005 per il periodo 20.02.2005 - 19.08.2006;
condanna ACCU 1
1.
a un
lavoro di pubblica utilità di 60 (sessanta) ore, da prestare;
1.1
l’accusato
è avvertito che se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica
utilità, la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che
quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera
di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2.
alla
multa di fr. 300.00 (trecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00
(quattrocento).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno
il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) mesi
di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2
CP).
Le parti sono state avvertite dal
giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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