10.2006.177
circolare senza licenza di circolazione e con targhe rilasciate ufficialmente per un altro veicolo
3 ottobre 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.177
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, PRPEN
Titolo:
circolare senza licenza di circolazione e con targhe rilasciate ufficialmente per un altro veicolo
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.177
DA
1062/2006
Bellinzona
3
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
difesa
da: DI 1
prevenuta
colpevole di 1. circolazione senza assicurazione RC,
per
aver condotto l'autovettura Peugeot senza la licenza di circolazione e le
targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta
attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la
responsabilità civile;
Fatti
avvenuti a Minusio il 7.11.2005 ed in altre imprecisate date e località;
reato
previsto dagli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1
LCStr;
2. abuso delle targhe,
per
aver condotto l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di
controllo TI __________ rilasciate ufficialmente per altro veicolo Hyundai;
avvenuti a Minusio il 7.11.2005 ed in altre imprecisate date e località;
reato
previsto dall’art. 97 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
perseguita con
decreto d’accusa n. 1062/2006 di data 20 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— e delle spese giudiziarie di
fr. 100.—.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 11 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 3 ottobre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 agosto 2006 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata, sentito il teste;
prospettata all’accusata
l’applicazione degli art. 9, 10b e 60 OAV in relazione con l’art. 103 LCStr;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento e protesta le ripetibili;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
circolazione
senza assicurazione RC
1.2
abuso
delle targhe
1.3
contravvenzione
all’Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 10b e 60 OAV in relazione con l’art. 103 LCStr; 66 cpv. 3, 96 cifra 1 cpv.
1.
e cifra 2 cpv. 1, 97 cifra 1 cpv. 1 LCStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’accusa
di circolazione senza assicurazione RC e abuso di targhe per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 1062/2006 del 20 marzo 2006.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di contravvenzione all’Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1062/2006
del 20 marzo 2006.
condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 200.--;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.
assegna alla
condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster