10.2006.179
cagionare un incendio per negligenza
12 ottobre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2006.179
Data decisione, Autorità:
12.10.2006, PRPEN
Titolo:
cagionare un incendio per negligenza
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.179
DA
1312/2006
Bellinzona
12
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di incendio colposo,
per
avere a __________, in data 23 dicembre 2005, posando dinanzi al camino nel
quale giacevano delle braci non completamente spente un paracamino di legno
ricoperto di stoffa, cagionato per negligenza un incendio che ha provocato il
danneggiamento del camino e l’annerimento delle pareti del locale;
reato
previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa del 27 marzo 2006 n. 1312/2006 del AINQ 1 che propone
la condanna:
1.
Alla multa di fr. 200.- (duecento). Sono riservate le disposizioni di cui
all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli
incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.-;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 aprile 2006;
indetto il
dibattimento 12 ottobre 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e
sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 66bis, 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di incendio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 1312/2006 del 27 marzo 2006.
manda ACCU
1i
esente
da pena
condanna ACCU
1.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 50.-.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 30.00 tassa
di giustizia
fr. 20.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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