10.2006.18
Delibazione di sentenza bosniaca di divorzio
29 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.18
Data decisione, Autorità:
29.12.2006, ICCA
Titolo:
Delibazione di sentenza bosniaca di divorzio
DELIBAZIONE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
art. 65 LDIP
Incarto n.
10.2006.18
Lugano,
29 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23
novembre 2006 presentata da
IS 1
(patrocinato dall' PA 1 )
riguardante la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale
principale di (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) nella causa di divorzio fra l'istante e
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 18 ottobre 2006 IS 1 (1978) e CO 1 (1968), cittadini della Bosnia ed Erzegovina,
hanno adito congiuntamente il Tribunale principale di __________ (Repubblica
Srpska, Bosnia ed Erzegovina) per ottenere lo scioglimento del matrimonio da
loro contratto a __________ il 30 marzo 2002, unione dalla quale non erano nati
figli;
che con
sentenza del 9 novembre 2006 il giudice unico del Tribunale, sentite le parti,
ha pronunciato il divorzio a norma dell'art. 55 cpv. 1 della legge nazionale sulla
famiglia (grave turbativa delle relazioni coniugali);
che con
istanza del 23 novembre 2006 IS 1 ha chiesto a questa Camera di riconoscere e
dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera, allegando una dichiarazione del
17 novembre 2006 in cui conferma di rinunciare al contraddittorio;
che all'istanza egli ha accluso un'identica
dichiarazione del 17 novembre 2006 in cui l'ex
moglie conferma a sua volta, con firma autenticata, di rinunciare al
contraddittorio;
che nelle
circostanze descritte giova procedere senza indugio all'emanazione del
giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le
sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1
CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le
sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
Considerandi
(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza
sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge
attore sia cittadino (cpv. 2);
che
accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento
della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla
Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e
delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3, la quale però non è
stata firmata dalla Bosnia ed Erzegovina);
che, ad
ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di
entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale straniero
era data già in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;
che, ciò
premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero
il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine
pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27
cpv. 2 LDIP);
che nel
caso specifico la sentenza di divorzio, seppure impugnabile entro 30 giorni davanti
al Tribunale circondariale di __________, risulta essere
passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come attesta la
stampiglia apposta dal Tribunale principale di __________ sulla prima pagina in
alto dell'esemplare prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;
che la
sentenza in questione non appare contraria all'ordine pubblico sostanziale o
processuale svizzero, sebbene il tribunale bosniaco si sia limitato a
sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del
regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;
che, pertanto,
la sentenza in rassegna adempie i requisiti posti dal diritto svizzero ai fini
della delibazione;
che gli
oneri del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, la convenuta non essendosi
opposta all'istanza e non potendosi reputare “soccombente” a norma dell'art.
148.
cpv. 1 CPC;
che per
motivi analoghi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 9 novembre
2006.
dal Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed
Erzegovina) nella causa di divorzio intercorsa fra le
parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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