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Decisione

10.2006.18

Delibazione di sentenza bosniaca di divorzio

29 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23

novembre 2006 presentata da

IS 1

(patrocinato dall' PA 1 )

riguardante la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale

principale di (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) nella causa di divorzio fra l'istante e

CO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 18 ottobre 2006 IS 1 (1978) e CO 1 (1968), cittadini della Bosnia ed Erzegovina,

hanno adito congiuntamente il Tribunale principale di __________ (Repubblica

Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) per ottenere lo scioglimento del matrimonio da

loro contratto a __________ il 30 marzo 2002, unione dalla quale non erano nati

figli;

che con

sentenza del 9 novembre 2006 il giudice unico del Tribunale, sentite le parti,

ha pronunciato il divorzio a norma dell'art. 55 cpv. 1 della legge nazionale sulla

famiglia (gra­ve turbativa delle relazioni coniugali);

che con

istanza del 23 novembre 2006 IS 1 ha chiesto a questa Camera di riconoscere e

dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera, allegando una dichiarazione del

17 novembre 2006 in cui conferma di rinunciare al contraddittorio;

che all'istanza egli ha accluso un'identica

dichiarazione del 17 no­vembre 2006 in cui l'ex

moglie conferma a sua volta, con firma autenticata, di rinunciare al

contraddittorio;

che nelle

circostanze descritte giova procedere senza indugio all'emanazione del

giudizio;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive

nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le

sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1

CPC);

che la

relativa istanza è trattata nelle forme della procedura con­tenziosa di camera

di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che le

sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in

Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute

nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi

Considerandi

(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza

sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge

attore sia cittadino (cpv. 2);

che

accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento

della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla

Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e

delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3, la quale però non è

stata firmata dalla Bosnia ed Erzegovina);

che, ad

ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di

entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale straniero

era data già in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;

che, ciò

premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero

il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine

pubblico svizzero, sostanziale e proces­suale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27

cpv. 2 LDIP);

che nel

caso specifico la sentenza di divorzio, seppure impugnabile entro 30 giorni davanti

al Tribunale circondariale di __________, risulta essere

passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come attesta la

stampiglia apposta dal Tribunale principale di __________ sulla prima pagina in

alto dell'esemplare prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;

che la

sentenza in questione non appare contraria all'ordine pub­blico sostanziale o

processuale svizzero, sebbene il tribunale bosniaco si sia limitato a

sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del

regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;

che, pertanto,

la sentenza in rassegna adempie i requisiti posti dal diritto svizzero ai fini

della delibazione;

che gli

oneri del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, la convenuta non essendosi

opposta all'istanza e non potendosi reputare “soccombente” a norma dell'art.

148.

cpv. 1 CPC;

che per

motivi analoghi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 9 novembre

2006.

dal Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed

Erzego­vina) nella causa di divorzio intercorsa fra le

parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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