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Decisione

10.2006.181

forzare un apparecchio elettronico in un bar per impadronirsi dell'importo di fr. 400.--

24 ottobre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di

cui sopra sub. 1, intenzionalmente forzato l’apparecchio elettronico di un

gioco delle freccette servendosi di un cacciavite, provocando in tal modo dei

danni per un importo imprecisato;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1329/2006 di

data 8 aprile 2006 del, , che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

3.

Rinvia la parte civile

Osteria bar __________ al competente foro civile per il giudizio sulle pretese

di risarcimento.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 13 aprile 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 24 ottobre 2006,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’8 agosto

2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 68, 139 cifra 1,

144.

cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

furto

1.2

danneggiamento

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto e

danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 1329/2006 dell’8 aprile 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali

pretese di corrispondente natura.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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